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Indice articolo
Vincolo Idrogeologico
Art.31 - Art. 60
Art.61 - Art. 90
Art.91 - Art. 120
Art.121 - Art. 150
Art.151 - Art. 186

 

 

 

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO I

PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA DEL PUBBLICI INTERESSI

Capo II

DISPOSIZIONI PENALI E DI POLIZIA

 

Art. 31.

I delitti contro le proprietà commessi sui boschi vincolati, anche quando non diano luogo ad azione privata, sono perseguibili d'ufficio nei casi previsti dalle prescrizioni del Comitato forestale (1) e dai provvedimenti delle autorità, delle quali è cenno nel secondo comma dell'art. 17.

(1) Ora, Regioni.

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO I

PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA DEL PUBBLICI INTERESSI

Capo II

DISPOSIZIONI PENALI E DI POLIZIA

 

Art. 32.

Senza tener conto dell'esistenza o meno di vincoli, qualora nei boschi si sviluppi un'epidemia di parassiti animali o vegetali, tale da minacciarne l'esistenza e da far temere la propagazione ad altri boschi, il proprietario o possessore è tenuto a darne subito avviso all'Autorità forestale più vicina, in conformità di quanto sarà ordinato dalle norme di Polizia forestale, di cui all'art. 10.

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO I

PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA DEL PUBBLICI INTERESSI

Capo II

DISPOSIZIONI PENALI E DI POLIZIA

 

Art. 33.

Chiunque, in occasione d'incendio nei boschi, vincolati o no, rifiuta, senza giustificato motivo, il proprio aiuto o servizio al funzionario che dirige l'opera di spegnimento, è punito a norma dell'articolo 435 del codice penale (1).

(1) Ora art. 652 c.p. del 1930.

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO I

PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA DEL PUBBLICI INTERESSI

Capo II

DISPOSIZIONI PENALI E DI POLIZIA

 

Art. 34.

Le pene pecuniarie stabilite dal presente decreto saranno, nel caso di non effettuato pagamento, commutate nell'arresto, a seconda del suo ammontare, osservato il ragguaglio ed il limite stabiliti dal codice penale.

 

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO I

PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA DEL PUBBLICI INTERESSI

Capo II

DISPOSIZIONI PENALI E DI POLIZIA

 

Art. 35.

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto potranno essere conciliate davanti all'Ispettore capo del ripartimento nella cui circoscrizione l'infrazione fu commessa (1).

Per tale conciliazione il contravventore dovrà pagare una somma corrispondente al minimo della pena per la prima volta, al minimo aumentato della metà del minimo per la seconda volta ed al doppio del minimo per la terza volta, salvi gli aumenti stabiliti dall'art. 28.

Se si tratti di contravvenzione a pena fissa, dovrà pagare per la prima volta la metà di essa, per la seconda volta i tre quinti e per la terza volta l'intera pena.

(1) Comma così modificato dall'art. 2, r.d.l. 3 gennaio 1926, n. 23, conv. in l. 24 maggio 1926, n. 898.

 

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BOSCHI E FORESTE

TITOLO I

PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA DEL PUBBLICI INTERESSI

Capo II

DISPOSIZIONI PENALI E DI POLIZIA

 

Art. 36.

La domanda di conciliazione può esser fatta verbalmente o per iscritto all'Ispettore forestale capo del dipartimento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del verbale di contravvenzione.

L'Ispettore, ammettendo la conciliazione, stabilisce il termine entro il quale il contravventore potrà dimostrare di avere versato, presso gli uffici e nei modi che saranno indicati dal regolamento, la somma dovuta a titolo di pena.

Detto termine non potrà superare i sessanta giorni. Qualora la conciliazione non sia stata invocata o l'ammenda non pagata nei termini suddetti, l'Ispettore trasmetterà il verbale di contravvenzione al Pretore competente per l'ulteriore corso di giustizia.

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO I

PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA DEL PUBBLICI INTERESSI

Capo II

DISPOSIZIONI PENALI E DI POLIZIA

 

Art. 37.

Chi nel periodo di due anni abbia commesso tre infrazioni alle disposizioni del presente decreto, per le quali sia intervenuta condanna o conciliazione, a norma dell'art. 35, od oblazioni ai sensi dell'art. 101 del codice penale (1), non sarà ammesso a conciliazione per altri reati, previsti dal presente decreto, accertati nel biennio successivo.

Agli effetti delle disposizioni precedenti, sarà sempre considerata come prima contravvenzione quella commessa dopo due anni dall'ultima condanna, conciliazione od oblazione.

La conciliazione potrà aver luogo anche per i danni senza limite di valore.

(1) Ora art. 162 c.p. del 1930.

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO I

PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA DEL PUBBLICI INTERESSI

Capo II

DISPOSIZIONI PENALI E DI POLIZIA

 

Art. 38.

Le notificazioni, le domande, i verbali, le quietanze e qualsiasi altro atto relativo alle conciliazioni regolate dall'art. 36 sono esenti da ogni diritto e spesa di bollo e registro.

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO II

SISTEMAZIONE E RIMBOSCHIMENTO DI TERRENI MONTANI

Capo I

SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEI BACINI MONTANI

 

Art. 39.

Le opere di sistemazione dei bacini montani sono eseguite a cura e spese dello Stato.

Tali opere si distinguono in due categorie:

1) opere di sistemazione idraulico-forestale, consistenti in rimboschimenti, rinsaldamenti e opere costruttive immediatamente connesse;

2) altre opere idrauliche eventualmente occorrenti.

Le prime sono di competenza del Ministero della economia nazionale (1), che vi provvede con fondi stanziati nel proprio bilancio e con l'opera del Corpo reale delle foreste (2), le seconde sono di competenza del Ministero dei lavori pubblici, che vi provvede con fondi stanziati nel proprio bilancio e con l'opera del Corpo reale del genio civile (3).

(1) Ora, Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

(2) Ora, Corpo forestale dello Stato.

(3) Ora, Genio civile.

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO II

SISTEMAZIONE E RIMBOSCHIMENTO DI TERRENI MONTANI

Capo I

SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEI BACINI MONTANI

 

Art. 40.

I lavori di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, necessariamente coordinati ad opere di bonifica, continueranno ad essere compresi nei progetti di tali opere, secondo l'articolo 7, lettera b), del testo unico, approvato con R.D. 22 marzo 1900, n. 195, ed il riparto della relativa spesa continuerà ad essere regolato dalle disposizioni dello stesso testo unico. A questi lavori saranno applicabili le disposizioni degli artt. 43, 44, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58 del presente decreto.

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO II

SISTEMAZIONE E RIMBOSCHIMENTO DI TERRENI MONTANI

Capo I

SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEI BACINI MONTANI

 

Art. 41.

Nei progetti di sistemazione dei bacini montani potranno essere considerati gli eventuali lavori occorrenti per raccogliere le acque del bacino ed utilizzarle a scopo di irrigazione o forza motrice.

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO II

SISTEMAZIONE E RIMBOSCHIMENTO DI TERRENI MONTANI

Capo I

SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEI BACINI MONTANI

 

Art. 42.

Tra l'Amministrazione dei lavori pubblici e quella forestale saranno presi accordi circa l'ordine di esecuzione delle opere in rapporto alle disponibilità dei fondi stanziati nei rispettivi bilanci e circa la prosecuzione delle opere in corso alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, che potrà continuare a rimanere affidata all'Amministrazione che ha dato inizio alle opere stesse.

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO II

SISTEMAZIONE E RIMBOSCHIMENTO DI TERRENI MONTANI

Capo I

SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEI BACINI MONTANI

 

Art. 43.

Gli Uffici del Genio civile e quelli di Ispettorato forestale determineranno d'accordo i perimetri dei bacini da sistemare. Gli uffici stessi compileranno in collaborazione, ove sia necessario, i progetti di massima, facendo in questi risultare, mediante apposito verbale, la distinzione delle opere di competenza delle rispettive Amministrazioni secondo l'art. 39.

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO II

SISTEMAZIONE E RIMBOSCHIMENTO DI TERRENI MONTANI

Capo I

SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEI BACINI MONTANI

 

Art. 44.

L'esame delle proposte di determinazione dei perimetri e dei progetti di massima delle opere da eseguire è deferito alla sezione seconda del Consiglio superiore dei lavori pubblici, della quale sono chiamati a far parte il Direttore generale delle foreste e demani ed un Ispettore superiore forestale, designato dal Ministro per l'economia nazionale (1).

Per i bacini compresi nel compartimento del Magistrato alle acque il detto esame è deferito al Comitato tecnico di magistratura.

(1) Ora, Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

 

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO II

SISTEMAZIONE E RIMBOSCHIMENTO DI TERRENI MONTANI

Capo I

SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEI BACINI MONTANI

 

Art. 45.

Compilato il progetto di massima, gli Ispettorati forestali determineranno, distintamente per ciascun Comune, i terreni da sistemare considerati nel progetto e cureranno, in conformità di quanto è disposto nell'art. 3, la pubblicazione delle carte topografiche relative al perimetro delle zone da sistemare e dell'elenco dei terreni, distinti per zone.

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO II

SISTEMAZIONE E RIMBOSCHIMENTO DI TERRENI MONTANI

Capo I

SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEI BACINI MONTANI

 

Art. 46.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione delle carte e dell'elenco, di cui all'articolo precedente, l'elenco è notificato gratuitamente ai proprietari interessati, i quali avranno sessanta giorni per ricorrere o fare opposizione.

Trascorso detto termine, il Sindaco invierà i reclami all'Ispettorato forestale il quale, con la copia del progetto, delle carte topografiche e degli elenchi, li trasmetterà al Ministero dell'economia nazionale (1).

Questo deciderà definitivamente, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, o, trattandosi di bacini compresi nel compartimento del Magistrato alle acque, il Comitato tecnico di questo.

(1) Ora, Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO II

SISTEMAZIONE E RIMBOSCHIMENTO DI TERRENI MONTANI

Capo I

SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEI BACINI MONTANI

 

Art. 47.

In seguito alla decisione sui reclami da parte del Ministero (1), l'elenco dei terreni diverrà definitivo e, dopo quindici giorni dalla data della pubblicazione del decreto di approvazione, i terreni compresi nell'elenco s'intenderanno sottoposti al vincolo di cui al titolo I, capo I, sezione I, del presente decreto, ed i proprietari interessati non potranno opporsi alla esecuzione delle opere di sistemazione.

(1) Ora, Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO II

SISTEMAZIONE E RIMBOSCHIMENTO DI TERRENI MONTANI

Capo I

SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEI BACINI MONTANI

 

Art. 48.

L'approvazione dei progetti esecutivi delle opere di cui all'art. 39 equivale, per tutti gli effetti di legge, a dichiarazione di pubblica utilità.

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO II

SISTEMAZIONE E RIMBOSCHIMENTO DI TERRENI MONTANI

Capo I

SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEI BACINI MONTANI

 

Art. 49.

Nei progetti di sistemazione dovranno indicarsi i terreni da rimboschire, nonché quelli da consolidare mediante inerbamento o creazione di pascoli alberati, e stabilirsi, per questi ultimi, norme per l'esercizio del pascolo.

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO II

SISTEMAZIONE E RIMBOSCHIMENTO DI TERRENI MONTANI

Capo I

SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEI BACINI MONTANI

 

Art. 50.

Ai proprietari dei terreni da sistemare, e nei quali per l'esecuzione dei lavori progettati risulti indispensabile una totale o parziale sospensione di godimento, è assegnata un'indennità annua in somma fissa tenuto conto del reddito netto all'epoca dell'inizio dei lavori di rinsaldamento e rimboschimento.

In caso di mancato accordo, l'indennità sarà liquidata nei modi previsti dall'art. 21 (1).

L'indennità decorre dalla data della presa di possesso dei terreni da parte dell'Amministrazione dello Stato per la esecuzione dei lavori e cessa con la riconsegna al proprietario del terreno rinsaldato o rimboschito, la quale avverrà dopo che i lavori siano collaudati e, trattandosi di boschi, dopo che questi saranno diventati redditizi.

Il giudizio dell'Amministrazione è insindacabile, tanto per l'approvazione del collaudo, quanto per la dichiarazione di compimento dei lavori.

(1) Vedi art. 21, nota 1.

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO II

SISTEMAZIONE E RIMBOSCHIMENTO DI TERRENI MONTANI

Capo I

SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEI BACINI MONTANI

 

Art. 51.

Se ai fini del rimboschimento dei terreni compresi negli elenchi di cui all'art. 45 l'Amministrazione forestale riconosca sufficiente una temporanea sospensione del pascolo, potrà adottare questo provvedimento assegnando al proprietario od utente un'indennità, da liquidarsi secondo le norme stabilite dall'articolo precedente, tenendo conto della diminuzione di reddito che ne consegue e dell'esenzione dalla imposta fondiaria di cui all'art. 58.

 

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO II

SISTEMAZIONE E RIMBOSCHIMENTO DI TERRENI MONTANI

Capo I

SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEI BACINI MONTANI

 

Art. 52.

I proprietari dei terreni da rinsaldare o da rimboschire, compresi nei detti elenchi, possono chiedere, prima dell'inizio dei lavori, di sistemare agrariamente i loro terreni mediante opere di sistemazione superficiale e regolando la condotta delle acque, purché tali opere siano riconosciute idonee ai fini della sistemazione del bacino.

La relativa concessione sarà fatta con le norme stabilite dall'art. 55.

La razionale sistemazione agraria dei terreni compresi nel perimetro dei bacini montani potrà essere anche prevista nei progetti di sistemazione purché i proprietari interessati ne assumano l'esecuzione con le norme di cui al detto articolo.

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO II

SISTEMAZIONE E RIMBOSCHIMENTO DI TERRENI MONTANI

Capo I

SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEI BACINI MONTANI

 

Art. 53.

Compiuti e collaudati i lavori di sistemazione relativi ad un determinato perimetro, le opere di rinsaldamento e rimboschimento dei terreni saranno consegnate ai proprietari, che dovranno mantenerle secondo le norme stabilite dall'articolo seguente.

Qualora il proprietario dei terreni rinsaldati o rimboschiti intenda rinunciare alla riconsegna di essi, il Ministero dell'economia nazionale (1) nei limiti degli stanziamenti del bilancio, potrà procedere al loro acquisto, anche a trattative amichevoli.

In ogni caso però il prezzo di questi terreni non potrà mai superare quello corrispondente alla valutazione fatta a norma degli artt. 113 e 114.

(1) Ora, Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO II

SISTEMAZIONE E RIMBOSCHIMENTO DI TERRENI MONTANI

Capo I

SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEI BACINI MONTANI

 

Art. 54.

Nei terreni rimboschiti per effetto del presente decreto non sarà mai permessa la coltura agraria.

Il pascolo sarà in essi regolato in conformità delle norme contenute nell'art. 9.

Il proprietario dei terreni rinsaldati e rimboschiti deve compiere le operazioni di governo boschivo in conformità al piano di coltura e di conservazione approvato dal Ministero dell'economia nazionale (1).

Le infrazioni alle prescrizioni sopraindicate sono punite con la sanzione amministrativa estensibile fino a lire 50.000 e, in caso di recidiva, fino a lire 200.000; salvo le maggiori pene comminate dalle disposizioni del titolo I, capo II, del presente decreto (2).

Ove a carico di un proprietario siano accertate, nel corso di dodici mesi, due o più contravvenzioni agli obblighi predetti, il Ministero dell'economia nazionale, anche quando l'azione penale sia prescritta o altrimenti estinta, su proposta dell'ufficio forestale, può autorizzare detto ufficio a prendere possesso del terreno per un tempo determinato, senza alcuna indennità, ed a provvedere, a spese del proprietario negligente, ai lavori occorrenti in base al piano prestabilito di coltura conservazione.

(1) Ora, Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

(2) La sanzione originaria dell'ammenda è stata depenalizzata dall'art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689, e così elevata dall'art. 114, primo comma, della citata l. 24 novembre 1981, n. 689.

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO II

SISTEMAZIONE E RIMBOSCHIMENTO DI TERRENI MONTANI

Capo I

SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEI BACINI MONTANI

 

Art. 55.

Il Ministro per l'economia nazionale (1) sentito, a seconda dei casi, il Consiglio superiore dei lavori pubblici o il Comitato tecnico del Magistrato alle acque, può consentire che i lavori di rimboschimento dei terreni compresi negli elenchi, di cui all'art. 45, siano eseguiti dai proprietari soli o riuniti in consorzio, entro un congruo termine, secondo il progetto approvato e in base ad un regolare atto di sottomissione.

In tal caso i singoli proprietari od il consorzio hanno diritto al rimborso dell'importo integrale dei lavori, determinato dal relativo progetto, debitamente approvato, compreso il costo dei semi e delle piantine, ove, questi non siano stati forniti dalla Amministrazione forestale.

Il rimborso non si accorderà per intero se non dopo cinque anni dalla compiuta coltura.

(1) Ora, Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO II

SISTEMAZIONE E RIMBOSCHIMENTO DI TERRENI MONTANI

Capo I

SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEI BACINI MONTANI

 

Art. 56.

Alla custodia ed alla manutenzione delle opere d'arte comprese nei perimetri dei bacini montani provvedono le Amministrazioni che le hanno eseguite, coi fondi stanziati in apposito capitolo della parte ordinaria dei bilanci dei Ministeri dell'economia nazionale (1) e dei lavori pubblici.

I detti Ministeri, fatta la liquidazione delle relative spese, anno per anno, ne vengono rimborsati per un terzo dalla Provincia e per un sesto dal Comune o dai Comuni interessati. Questi ultimi potranno farvi concorrere i proprietari dei terreni in cui sono le dette opere, in misura non superiore al quinto dell'imposta prediale erariale dei terreni occupati dalle opere stesse.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicate quando il Ministero dell'economia nazionale (1) deliberi di procedere all'acquisto dei terreni per aggregarli al Demanio forestale dello Stato.

(1) Ora, Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO II

SISTEMAZIONE E RIMBOSCHIMENTO DI TERRENI MONTANI

Capo I

SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEI BACINI MONTANI

 

Art. 57.

Allorché le opere di sistemazione sono compiute da società od imprenditori, la manutenzione di esse è assunta dall'Amministrazione interessata a partire dal 10 gennaio successivo alla data di approvazione del collaudo finale delle opere concesse.

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO II

SISTEMAZIONE E RIMBOSCHIMENTO DI TERRENI MONTANI

Capo I

SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEI BACINI MONTANI

 

Art. 58.

I terreni privati, compresi nei perimetri dei bacini montani, che dai loro proprietari siano rimboschiti e mantenuti regolarmente a bosco, secondo il piano di coltura e di conservazione di cui al terzo comma dell'art. 54, sono esenti dall'imposta fondiaria erariale e dalla sovrimposta provinciale e comunale per anni quaranta, quando si tratti di boschi di alto fusto, e per quindici, quando si tratti di boschi cedui.

L'imposta sgravata non darà lungo a reimposizione delle Province nelle quali non è stato attivato il nuovo catasto rustico e fino a che in esse sono in vigore gli antichi catasti; di essa sarà fatta proporzionale riduzione in ordine al contingente stabilito dalla L. 14 luglio 1864, n. 1831.

L'esenzione dalla sovrimposta comunale non potrà mai superare l'uno per cento dell'ammontare della sovrimposta medesima nei singoli Comuni.

Lo sgravio e l'esenzione si otterranno annualmente mediante domanda in carta semplice rivolta all'agenzia delle imposte, corredata di certificato pure in carta libera, dell'Ispettorato forestale comprovante l'esecuzione del lavoro di rimboschimento e la sua conservazione in conformità del relativo piano di coltura.

L'Ispettorato suddetto è tenuto a rilasciare tale certificato previo, ove occorra, accertamento a spese dello Stato.

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO II

SISTEMAZIONE E RIMBOSCHIMENTO DI TERRENI MONTANI

Capo I

SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEI BACINI MONTANI

 

Art. 59.

Le Province, i Comuni, gli enti morali ed i proprietari interessati, da soli o riuniti in consorzio, nonché le società ed i privati imprenditori, anche nel compartimento del Magistrato alle acque, potranno essere autorizzati ad eseguire direttamente le opere di sistemazione dei bacini montani.

Alla concessione dell'esecuzione delle dette opere provvederanno i Ministeri dei lavori pubblici e della economia nazionale (1) d'accordo col Ministero delle finanze, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici od il Comitato tecnico del Magistrato alle acque per le opere comprese nel rispettivo compartimento e, nei casi in cui è richiesto per legge, il Consiglio di Stato.

(1) Ora, Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO II

SISTEMAZIONE E RIMBOSCHIMENTO DI TERRENI MONTANI

Capo I

SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEI BACINI MONTANI

 

Art. 60.

Alle persone indicate nell'articolo precedente lo Stato rimborserà le spese a seconda delle convenzioni stipulate caso per caso e nei limiti degli stanziamenti del bilancio.

Il costo effettivo delle opere che, comprese le spese impreviste, risulta dal progetto approvato per la sistemazione montana, potrà in corrispettivo di spese generali ed altri oneri del concessionario, essere aumentato fino al 20 per cento.

Qualora l'importo delle spese accertate e liquidate, come sopra, dall'Ufficio del Genio civile o da quello forestale competente, secondo il caso, superi quello delle annualità convenute da parte dello Stato in ordine agli stanziamenti di bilancio, sarà corrisposto sulle maggiori somme anticipate dai concessionari l'interesse del 4 per cento annuo dalla data della liquidazione fino a quella dell'emissione del decreto di rimborso.



 
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