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Indice articolo
Vincolo Idrogeologico
Art.31 - Art. 60
Art.61 - Art. 90
Art.91 - Art. 120
Art.121 - Art. 150
Art.151 - Art. 186

 

 

 

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO II

SISTEMAZIONE E RIMBOSCHIMENTO DI TERRENI MONTANI

Capo I

SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEI BACINI MONTANI

 

Art. 61.

Le società o i singoli imprenditori, i quali intendano chiedere la concessione di opere di sistemazione dei bacini montani devono presentarne domanda al competente Ufficio del Genio civile o dell'Ispettorato forestale.

Alla domanda, che deve contenere l'indicazione del domicilio del richiedente, debbono allegarsi:

a) una corografia con la proposta del perimetro della sistemazione e l'indicazione grafica delle opere da eseguire;

b) un progetto sommario di massima dei lavori di sistemazione;

c) i documenti atti a dimostrare la idoneità tecnica e la capacità finanziaria ad eseguire le opere.

L'Ufficio del Genio civile o l'Ispettorato forestale, accertata la regolarità degli atti, cura la inserzione per estratto della domanda nel Foglio annunzi legali della Provincia.

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO II

SISTEMAZIONE E RIMBOSCHIMENTO DI TERRENI MONTANI

Capo I

SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEI BACINI MONTANI

 

Art. 62.

Dopo un mese dall'inserzione di cui al precedente articolo, il Ministro per i lavori pubblici o quello per l'economia nazionale (1) o il Magistrato alle acque, per le opere da farsi nel suo compartimento, dispone la pubblicazione della domanda e dei relativi atti, determinandone le modalità.

Compiute le pubblicazioni, il Ministro per i lavori pubblici o quello per l'economia nazionale o entrambi d'accordo, sentito, a seconda dei casi, il Consiglio superiore dei lavori pubblici od il Comitato tecnico del Magistrato alle acque, decidono sulla ammissibilità della domanda e fissano il termine per la presentazione del progetto o dei progetti esecutivi.

(1) Ora, Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO II

SISTEMAZIONE E RIMBOSCHIMENTO DI TERRENI MONTANI

Capo I

SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEI BACINI MONTANI

 

Art. 63.

Nello stesso termine di un mese è ammessa la presentazione di domande concorrenti da parte di altre società e imprenditori, purché corredate dei documenti prescritti. Sono concorrenti le domande che riflettono la sistemazione di uno stesso bacino o di una parte di esso.

Dopo la pubblicazione di tutte le domande a termini del primo comma del precedente articolo, il Ministro per i lavori pubblici o quello per l'economia nazionale (1) o entrambi d'accordo, sentito, a seconda dei casi, il Consiglio superiore dei lavori pubblici od il Comitato tecnico del Magistrato alle acque, decidono quale domanda sia da preferire, tenendo conto dell'estensione del territorio che i richiedenti si propongono di sistemare, della richiesta di procedere alla bonifica agraria dopo il compimento della sistemazione, della migliore rispondenza delle opere proposte dall'uno o dall'altro concorrente agli scopi della sistemazione e ad altri interessi pubblici, nonché del maggiore affidamento di sollecita esecuzione dell'opera, derivante sia dalla capacità tecnica e finanziaria del richiedente sia dall'attendibilità e compiutezza dei preliminari studi tecnici esibiti.

A parità di tutte le dette condizioni di preferenza, vale il criterio della priorità di presentazione della domanda.

(1) Ora, Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO II

SISTEMAZIONE E RIMBOSCHIMENTO DI TERRENI MONTANI

Capo I

SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEI BACINI MONTANI

 

Art. 64.

Quando alla data della presentazione della prima domanda esista il consorzio fra i proprietari interessati, nessuna decisione sulle domande di società e imprenditori potrà essere presa, se non dopo trascorso il termine di tre mesi, entro il quale, può dal consorzio stesso essere esercitato un diritto di prelazione.

Tale termine decorre dalla pubblicazione per estratto della prima domanda, ai sensi del precedente art. 62.

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO II

SISTEMAZIONE E RIMBOSCHIMENTO DI TERRENI MONTANI

Capo I

SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEI BACINI MONTANI

 

Art. 65.

Alle società ed agli imprenditori concessionari di lavori di sistemazione, si può, dopo l'approvazione di ciascun collaudo parziale, restituire una quota del deposito cauzionale, di cui all'art. 1 del D.L. 8 agosto 1918, n. 1256, in proporzione dell'importo di ciascun lotto collaudato.

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO II

SISTEMAZIONE E RIMBOSCHIMENTO DI TERRENI MONTANI

Capo I

SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEI BACINI MONTANI

 

Art. 66.

Gli uffici del catasto debbono fornire alle società ed agli imprenditori tutte le notizie e gli elementi da essi posseduti, che siano necessari per la formazione e conservazione degli elenchi delle proprietà interessate, mediante il solo rimborso delle spese effettive per tale scopo incontrate.

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO II

SISTEMAZIONE E RIMBOSCHIMENTO DI TERRENI MONTANI

Capo I

SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEI BACINI MONTANI

 

Art. 67.

Il personale tecnico, adibito dai concessionari alla sorveglianza e custodia delle opere di sistemazione, può elevare verbali di accertamento delle contravvenzioni, purché presti giuramento innanzi al Pretore del mandamento o innanzi al Sindaco del Comune ove il personale stesso risiede.

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO II

SISTEMAZIONE E RIMBOSCHIMENTO DI TERRENI MONTANI

Capo I

SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEI BACINI MONTANI

 

Art. 68.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, per il periodo di anni sei dalla pubblicazione del presente decreto, a concedere, con le norme del proprio istituto e con estensione anche al disposto dell'art. 78 del T.U. 2 gennaio 1913, n. 453, alle Provincie, ai Comuni ed ai consorzi, concessionari di opere di sistemazione, i mutui occorrenti per lo svolgimento del programma di esecuzione delle opere concesse.

I mutui saranno accordati gradualmente in corrispondenza ai vari lotti di opere indicati in detto programma, e, nell'esclusivo riguardo della graduatoria dei mutui da concedersi, sarà sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO II

SISTEMAZIONE E RIMBOSCHIMENTO DI TERRENI MONTANI

Capo I

SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEI BACINI MONTANI

 

Art. 69.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare sui mutui da essa concessi ai consorzi, di cui al precedente articolo, le somme necessarie per l'inizio dei lavori, quando questi si eseguano in economia o siano affidati a cooperative di produzione e lavoro.

Nell'anticipazione potrà essere compreso l'importo della spesa occorsa per la redazione del progetto tecnico.

Le successive somministrazioni saranno fatte dalla Cassa depositi e prestiti in relazione all'avanzamento dei lavori in modo che gli enti suddetti abbiano i fondi necessari per proseguirli.

Ad opere ultimate dovrà dimostrarsi l'erogazione delle somme complessive riscosse per mutui.

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO II

SISTEMAZIONE E RIMBOSCHIMENTO DI TERRENI MONTANI

Capo I

SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEI BACINI MONTANI

 

Art. 70.

Le annualità che lo Stato deve corrispondere ai concessionari per opere di sistemazione, saranno calcolate con lo stesso tasso di interesse annualmente stabilito dalla Cassa depositi e prestiti per i mutui ordinari, ai sensi degli artt. 9 e 73 del menzionato testo unico di legge approvato con R.D. 2 gennaio 1913, n. 453.

 

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BOSCHI E FORESTE

TITOLO II

SISTEMAZIONE E RIMBOSCHIMENTO DI TERRENI MONTANI

Capo I

SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEI BACINI MONTANI

 

Art. 71.

Le concessioni di opere di sistemazione possono anche essere fatte a condizione che il contributo dello Stato sia corrisposto in annualità costanti, non eccedenti il numero di cinquanta, comprensivo di una quota di contributo e di interessi non superiore al 4 per cento.

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO II

SISTEMAZIONE E RIMBOSCHIMENTO DI TERRENI MONTANI

Capo I

SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEI BACINI MONTANI

 

Art. 72.

Lo Stato ha sempre facoltà di riscattare in tutto o in parte le annualità stabilite per il pagamento del suo contributo nella spesa di ciascuna sistemazione, pagando il capitale corrispondente alle annualità stesse depurato degli interessi non maturati.

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO II

SISTEMAZIONE E RIMBOSCHIMENTO DI TERRENI MONTANI

Capo I

SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEI BACINI MONTANI

 

Art. 73.

In pendenza di progetti regolarmente approvati, le casse di risparmio possono concedere mutui ai consorzi concessionari di opere di sistemazione per l'esecuzione delle opere stesse. A detti mutui sono estese le disposizioni dell'art. 16 della L. 11 dicembre 1910, n. 855.

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO II

SISTEMAZIONE E RIMBOSCHIMENTO DI TERRENI MONTANI

Capo I

SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEI BACINI MONTANI

 

Art. 74.

Le convenzioni relative alla concessione di opere di sistemazione sono esenti da bollo e da qualsiasi altro tributo, nonché da diritti di segreteria e di archivio, e saranno registrate col solo diritto fisso di lire 2000 (1).

(1) Imposta così elevata dall'art. 1, comma terzo, l. 21 luglio 1961, n. 707.

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO II

SISTEMAZIONE E RIMBOSCHIMENTO DI TERRENI MONTANI

Capo II

RIMBOSCHIMENTO E RINSALDAMENTO DI TERRENI VINCOLATI

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 75.

L'Amministrazione forestale, le Province ed i Comuni, allo scopo di meglio garantire le finalità previste dall'art. 1 potranno, da soli o riuniti in consorzio, promuovere il rimboschimento dei terreni vincolati e la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati anch'essi sottoposti a vincolo.

L'Amministrazione forestale e gli enti suddetti potranno altresì, da soli od in consorzio, promuovere l'imboschimento delle dune e delle sabbie mobili.

Sia nel primo che nel secondo caso, allorché lo Stato concorra nelle spese, la direzione delle opere è affidata all'Ispettorato forestale sotto la vigilanza dei Comitati forestali (1) e, nelle Province comprese nel compartimento del Magistrato alle acque, sotto la vigilanza di quest'ultimo.

(1) Ora, Regioni.

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO II

SISTEMAZIONE E RIMBOSCHIMENTO DI TERRENI MONTANI

Capo II

RIMBOSCHIMENTO E RINSALDAMENTO DI TERRENI VINCOLATI

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 76.

I proprietari dei terreni di cui all'articolo precedente possono eseguire per proprio conto i lavori indicati nell'articolo stesso, impegnandosi ad iniziarli ed a compierli nei modi e nel termine stabiliti dal Comitato forestale (1).

Essi inoltre possono cedere i loro terreni all'Amministrazione forestale, od agli enti che hanno promosso il rimboschimento, per tutta la durata dei lavori e fino a che non sia assicurato l'esito delle colture.

Qualora non osservino i propri impegni o non intendano cedere temporaneamente i propri terreni, l'Amministrazione forestale e gli enti, di cui al primo comma dell'articolo precedente, possono procedere all'occupazione temporanea od all'espropriazione di essi sempre che si tratti di terreni vincolati.

(1) Ora, Regioni.

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO II

SISTEMAZIONE E RIMBOSCHIMENTO DI TERRENI MONTANI

Capo II

RIMBOSCHIMENTO E RINSALDAMENTO DI TERRENI VINCOLATI

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 77.

Qualora si riconosca la necessità d'inerbare e rinsaldare terreni nudi destinati a pascolo, sottoposti a vincolo, l'Amministrazione forestale e gli enti di cui all'art. 75, in seguito ad autorizzazione del Comitato forestale (1) possono imporre ai proprietari dei terreni la sospensione del godimento di essi per un periodo massimo di dieci anni, ovvero procedere all'occupazione temporanea dei terreni stessi e compiervi i lavori occorrenti, senza per altro mutarne la destinazione.

(1) Ora, Regioni.

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO II

SISTEMAZIONE E RIMBOSCHIMENTO DI TERRENI MONTANI

Capo II

RIMBOSCHIMENTO E RINSALDAMENTO DI TERRENI VINCOLATI

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 78.

L'indennità di espropriazione o di occupazione temporanea dei terreni, nonché di sospensione dall'esercizio del pascolo, di cui ai precedenti articoli, sarà stabilita nei modi previsti dall'art. 21.

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO II

SISTEMAZIONE E RIMBOSCHIMENTO DI TERRENI MONTANI

Capo II

RIMBOSCHIMENTO E RINSALDAMENTO DI TERRENI VINCOLATI

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 79.

I proprietari di terreni vincolati possono riunirsi in consorzio al fine di provvedere al rimboschimento dei terreni stessi.

La formazione di tale consorzio può anche venire ordinata dall'Autorità giudiziaria, a norma dell'art. 659 del codice civile (1), quando dai lavori di rimboschimento possano derivare vantaggi ad altri proprietari.

I proprietari dissidenti hanno facoltà di esimersi da siffatto obbligo, cedendo i terreni al consorzio a prezzo di stima, nel qual caso è obbligatorio pel consorzio l'acquisto di essi.

Ove questa facoltà non venga esercitata, i promotori del consorzio possono, nel caso che rappresentino almeno i quattro quinti dell'area del rimboschimento, procedere all'espropriazione dei terreni dei proprietari dissidenti, corrispondendo il prezzo che verrà stabilito nei modi previsti dall'art. 21.

(1) Ora art. 862 c.c. del 1942.

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO II

SISTEMAZIONE E RIMBOSCHIMENTO DI TERRENI MONTANI

Capo II

RIMBOSCHIMENTO E RINSALDAMENTO DI TERRENI VINCOLATI

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 80.

L'amministrazione del consorzio ha la capacità giuridica di rappresentare, col mezzo del suo capo, il consorzio nei giudizi, nei contratti ed in tutti gli atti che interessino l'ente, entro il limite dei poteri stabiliti dal regolamento o statuto.

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO II

SISTEMAZIONE E RIMBOSCHIMENTO DI TERRENI MONTANI

Capo II

RIMBOSCHIMENTO E RINSALDAMENTO DI TERRENI VINCOLATI

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 81.

La responsabilità dei consortisti è limitata alla quota da ciascuno conferita in società o determinata nel regolamento.

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO II

SISTEMAZIONE E RIMBOSCHIMENTO DI TERRENI MONTANI

Capo II

RIMBOSCHIMENTO E RINSALDAMENTO DI TERRENI VINCOLATI

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 82.

É data facoltà ai consorzi di stabilire, nell'atto della loro costituzione, o nel regolamento, che le controversie tra soci, o tra soci ed il consorzio, siano decise col mezzo di arbitri e che questi possano rendere le loro decisioni immediatamente esecutive, nonostante l'appello ai Tribunali ordinari.

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO II

SISTEMAZIONE E RIMBOSCHIMENTO DI TERRENI MONTANI

Capo II

RIMBOSCHIMENTO E RINSALDAMENTO DI TERRENI VINCOLATI

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 83.

Ai consorzi, i quali dimostrino che la superficie dei terreni da rimboschimento non sia inferiore a 20 ettari, può essere accordata con decreto reale la facoltà di riscuotere coi privilegi e nelle forme fiscali il contributo dei soci.

La domanda, accompagnata dal regolamento o statuto del consorzio, viene presentata al Prefetto della Provincia che la rassegna al Ministro per l'economia nazionale (1) colle sue osservazioni per la emanazione del decreto reale.

(1) Ora, Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO II

SISTEMAZIONE E RIMBOSCHIMENTO DI TERRENI MONTANI

Capo II

RIMBOSCHIMENTO E RINSALDAMENTO DI TERRENI VINCOLATI

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 84.

Non sono soggetti che ad un diritto fisso di registro di lire 2000 (1), ove non sia minore per legge, gli atti di costituzione, attuazione e primo stabilimento del consorzio e gli atti successivi che per la durata di sei anni dalla data dell'atto costitutivo, occorrano per l'esecuzione dei lavori di rimboschimento.

(1) Imposta così elevata dall'art. 1, comma terzo, l. 21 luglio 1961, n. 707.

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO II

SISTEMAZIONE E RIMBOSCHIMENTO DI TERRENI MONTANI

Capo II

RIMBOSCHIMENTO E RINSALDAMENTO DI TERRENI VINCOLATI

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 85.

Per la durata di un triennio dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'economia nazionale (1) in base ad apposite convenzioni, è autorizzato a concedere contributi ai consorzi di rimboschimento, nonché a Provincie, Comuni e consorzi di Comuni, che assumano a proprio carico la gestione dei vivai forestali governativi, istituiti per la distribuzione gratuita di piantine forestali.

(1) Ora, Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO II

SISTEMAZIONE E RIMBOSCHIMENTO DI TERRENI MONTANI

Capo II

RIMBOSCHIMENTO E RINSALDAMENTO DI TERRENI VINCOLATI

Sezione II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

 

Art. 86.

Per la Basilicata le spese occorrenti per il rimboschimento e rinsaldamento dei terreni demaniali dello Stato e della Provincia e di quelli patrimoniali e demaniali ex-feudali dei Comuni, che fossero vincolati o vincolabili a norma del titolo I, capo I, del presente decreto, e le spese necessarie per la ricostituzione dei boschi deteriorati di natura demaniale ex-feudale, e per la costruzione delle case di guardia, delle siepi e delle stradelle necessarie per l'impianto, la buona conservazione e la razionale utilizzazione dei nuovi boschi, sono a totale carico dello Stato.

Ai Comuni sarà corrisposta un'indennità annua pari al reddito medio da essi percepito nell'ultimo quinquennio durante il periodo in cui i terreni nudi da rimboschire ed i boschi deteriorati da ricostituire resteranno affidati all'Amministrazione forestale.

Tutti i terreni rimboschiti a cura dello Stato, delle Province e dei Comuni, esclusi da questi ultimi quelli demaniali ex-feudali, formeranno parte, fin dall'inizio dei lavori di rimboschimento, del Demanio forestale dello Stato. Però la rendita netta della loro razionale utilizzazione andrà a vantaggio della Cassa provinciale di credito agrario, per i beni demaniali dello Stato e della Provincia, e a vantaggio dei monti frumentari; per i beni comunali patrimoniali fatta deduzione della precedente rendita percepita dalla Provincia o dai Comuni, che continueranno a riscuoterla.

A tale effetto il Ministro dell'economia nazionale (1) provvederà, a suo tempo, al riparto della rendita netta di cui sopra, ai termini del regolamento.

(1) Ora, Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO II

SISTEMAZIONE E RIMBOSCHIMENTO DI TERRENI MONTANI

Capo II

RIMBOSCHIMENTO E RINSALDAMENTO DI TERRENI VINCOLATI

Sezione II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

 

Art. 87.

Le disposizioni dell'articolo precedente si intendono estese anche alle Province della Calabria per il rimboschimento e rinsaldamento dei terreni dei privati, acquistati od espropriati per essere rimboschiti o ridotti a pascolo senza però che questi entrino a far parte del demanio forestale dello Stato.

Dalla rendita netta dei terreni delle Province e dei Comuni sarà a quelle ed a questi attribuita una quota corrispondente alla rendita percepita precedentemente dai proprietari.

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO II

SISTEMAZIONE E RIMBOSCHIMENTO DI TERRENI MONTANI

Capo II

RIMBOSCHIMENTO E RINSALDAMENTO DI TERRENI VINCOLATI

Sezione II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

 

Art. 88.

In Sardegna i lavori di rimboschimento sui terreni ex-ademprivili, consegnati ai locali Ispettorati forestali, saranno eseguiti a cura e spese dello Stato.

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO II

SISTEMAZIONE E RIMBOSCHIMENTO DI TERRENI MONTANI

Capo II

RIMBOSCHIMENTO E RINSALDAMENTO DI TERRENI VINCOLATI

Sezione II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

 

Art. 89.

Le disposizioni generali contenute nel presente capo si estendono ai terreni compresi nella zona carsica, che, per effetto delle leggi provinciali dell'ex-Impero austro-ungarico, relative ad essi, erano destinati all'imboschimento.

Tuttavia le attuali commissioni di imboschimento funzioneranno fino alla costituzione dei Comitati forestali.

Gli imboschimenti nelle altre zone del territorio delle nuove Province, che attualmente sono compiuti col contributo dello Stato, continueranno ad essere eseguiti con le norme ivi in vigore fino a che non saranno costituiti i consorzi di cui all'art. 75.

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO III

INCORAGGIAMENTI A FAVORE DELLA SILVICOLTURA E DELL'AGRICOLTURA

MONTANA

Capo I

ESENZIONI FISCALI E CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO

 

Art. 90.

Gli enti ed i privati che razionalmente e sotto la vigilanza dell'Autorità forestale compiano lavori di rimboschimento di terreni cespugliati, erbati o nudi, di loro appartenenza, siano o no sottoposti a vincolo, godranno delle esenzioni fiscali di cui all'art. 58.



 
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