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Indice articolo
Vincolo Idrogeologico
Art.31 - Art. 60
Art.61 - Art. 90
Art.91 - Art. 120
Art.121 - Art. 150
Art.151 - Art. 186

 

 

 

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO IV

GESTIONE DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DELLO STATO, DEI COMUNI E DI

ALTRI ENTI

Capo I

AZIENDA DEL DEMANIO FORESTALE DI STATO

 

Art. 121.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO IV

GESTIONE DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DELLO STATO, DEI COMUNI E DI

ALTRI ENTI

Capo I

AZIENDA DEL DEMANIO FORESTALE DI STATO

 

Art. 122.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO IV

GESTIONE DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DELLO STATO, DEI COMUNI E DI

ALTRI ENTI

Capo I

AZIENDA DEL DEMANIO FORESTALE DI STATO

 

Art. 123.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.

 

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO IV

GESTIONE DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DELLO STATO, DEI COMUNI E DI

ALTRI ENTI

Capo I

AZIENDA DEL DEMANIO FORESTALE DI STATO

 

Art. 124.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO IV

GESTIONE DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DELLO STATO, DEI COMUNI E DI

ALTRI ENTI

Capo I

AZIENDA DEL DEMANIO FORESTALE DI STATO

 

Art. 125.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO IV

GESTIONE DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DELLO STATO, DEI COMUNI E DI

ALTRI ENTI

Capo I

AZIENDA DEL DEMANIO FORESTALE DI STATO

 

Art. 126.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO IV

GESTIONE DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DELLO STATO, DEI COMUNI E DI

ALTRI ENTI

Capo I

AZIENDA DEL DEMANIO FORESTALE DI STATO

 

Art. 127.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO IV

GESTIONE DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DELLO STATO, DEI COMUNI E DI

ALTRI ENTI

Capo I

AZIENDA DEL DEMANIO FORESTALE DI STATO

 

Art. 128.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO IV

GESTIONE DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DELLO STATO, DEI COMUNI E DI

ALTRI ENTI

Capo I

AZIENDA DEL DEMANIO FORESTALE DI STATO

 

Art. 129.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO IV

GESTIONE DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DELLO STATO, DEI COMUNI E DI

ALTRI ENTI

Capo II

PATRIMONI SILVO-PASTORALI DEI COMUNI ED ALTRI ENTI

Sezione. I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 130.

I boschi appartenenti ai Comuni e ad altri enti, escluse le società anonime, debbono essere utilizzati in conformità di un piano economico approvato o, in caso di mancata presentazione, del progetto prescritto dal Comitato forestale (1).

I piani suddetti, approvati o prescritti come sopra, saranno parificati a tutti gli effetti di legge alle prescrizioni di massima di cui all'art. 10.

(1) Ora, Regioni.

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO IV

GESTIONE DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DELLO STATO, DEI COMUNI E DI

ALTRI ENTI

Capo II

PATRIMONI SILVO-PASTORALI DEI COMUNI ED ALTRI ENTI

Sezione. I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 131.

Degli incassi realizzati per tagli straordinari nei boschi degli enti di cui al precedente articolo, l'Ispettorato forestale stabilirà la somma da impiegarsi in opere di miglioramento del patrimonio rustico degli enti stessi.

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO IV

GESTIONE DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DELLO STATO, DEI COMUNI E DI

ALTRI ENTI

Capo II

PATRIMONI SILVO-PASTORALI DEI COMUNI ED ALTRI ENTI

Sezione. I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 132.

S'intendono per tagli straordinari tutti quelli che vengono eseguiti all'infuori delle prescrizioni dei piani economici, ove essi esistono o che in genere superano la media delle utilizzazioni ordinarie fatte nell'ultimo decennio.

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO IV

GESTIONE DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DELLO STATO, DEI COMUNI E DI

ALTRI ENTI

Capo II

PATRIMONI SILVO-PASTORALI DEI COMUNI ED ALTRI ENTI

Sezione. I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 133.

La misura delle somme da prelevarsi, ai sensi dell'art. 131, sarà determinata caso per caso, tenuto conto dell'importanza dei tagli eseguiti e delle somme incassate, dell'estensione e dello stato dei boschi e delle condizioni finanziarie dell'ente proprietario, in base ad un progetto sommario dei lavori da eseguirsi, approvato dal Comitato forestale (1). Tale importo non potrà tuttavia superare il 25 per cento del ricavato del taglio.

(1) Ora, Regioni.

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO IV

GESTIONE DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DELLO STATO, DEI COMUNI E DI

ALTRI ENTI

Capo II

PATRIMONI SILVO-PASTORALI DEI COMUNI ED ALTRI ENTI

Sezione. I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 134.

Le somme così fissate saranno depositate presso le Tesorerie delle Province a disposizione dell'Amministrazione forestale, cui saranno consegnate, a misura del bisogno, con ordini di pagamento del Prefetto della Provincia, al quale gli Ispettori forestali daranno conto, a norma delle disposizioni vigenti sulla contabilità dello Stato.

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO IV

GESTIONE DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DELLO STATO, DEI COMUNI E DI

ALTRI ENTI

Capo II

PATRIMONI SILVO-PASTORALI DEI COMUNI ED ALTRI ENTI

Sezione. I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 135.

I pascoli montani appartenenti agli enti di cui all'art. 130 devono essere utilizzati in conformità di apposite norme approvate o prescritte dal Comitato forestale (1).

Contro le disposizioni del Comitato è ammesso ricorso al Ministero della economia nazionale (2) entro sessanta giorni dalla notificazione di esse.

Le infrazioni alle norme predette sono punite con la sanzione amministrativa fino a lire 40.000 (3).

(1) Ora, Regioni.

(2) Ora, Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

(3) Vedi art. 54, nota 2.

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO IV

GESTIONE DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DELLO STATO, DEI COMUNI E DI

ALTRI ENTI

Capo II

PATRIMONI SILVO-PASTORALI DEI COMUNI ED ALTRI ENTI

Sezione. I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 136.

Quando un pascolo montano appartiene in condominio a più proprietari, le norme stabilite, oltre che per l'amministrazione ed il godimento della cosa comune anche per le migliorie, saranno valide per la minoranza dissenziente, quando siano state deliberate da coloro che rappresentano la maggioranza degli interessi ed almeno il terzo dei componenti la comunione.

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO IV

GESTIONE DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DELLO STATO, DEI COMUNI E DI

ALTRI ENTI

Capo II

PATRIMONI SILVO-PASTORALI DEI COMUNI ED ALTRI ENTI

Sezione. I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 137.

Il Ministero dell'economia nazionale (1) potrà concedere contributi agli enti di cui all'articolo 130, che provvedano alla compilazione di piani economici per i boschi e di regolamenti per l'uso dei pascoli, allo scopo di conseguire un miglioramento del loro patrimonio silvo-pastorale.

I contributi saranno commisurati all'importanza ed alla spesa di formazione dei detti piani e regolamenti, debitamente approvati.

(1) Ora, Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO IV

GESTIONE DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DELLO STATO, DEI COMUNI E DI ALTRI ENTI

Capo II

PATRIMONI SILVO-PASTORALI DEI COMUNI ED ALTRI ENTI

Sezione. I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 138.

La vigilanza sull'applicazione dei piani economici dei patrimoni silvo-pastorali, di cui al presente capo, è demandata all'Ispettore forestale capo del ripartimento. é però in facoltà degli enti interessati di affidare a persone tecniche la compilazione dei progetti di taglio e vendita di piante, di utilizzazione dei prodotti boschivi, di affitto dei pascoli e degli altri terreni, nonché dei progetti dei lavori di cui all'art. 133, e la redazione delle norme per l'esercizio del pascolo, di cui all'art. 135.

Uguale facoltà hanno gli enti che abbiano provveduto alla formazione dei piani economici in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 130.

Nel caso di gestione a cura dello Stato dei detti patrimoni, prevista dagli articoli 161 e seguenti, la vigilanza si estende a tutto il funzionamento dei distretti amministrativi compresi nella circoscrizione del ripartimento forestale.

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO IV

GESTIONE DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DELLO STATO, DEI COMUNI E DI

ALTRI ENTI

Capo II

PATRIMONI SILVO-PASTORALI DEI COMUNI ED ALTRI ENTI

Sezione. I

DISPOSIZIONI GENERALI

COSTITUZIONE DELLE AZIENDE SPECIALI

 

Art. 139.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, d.p.r. 4 ottobre 1986, n. 902; l. 8 giugno 1990, n. 142 e l. 31 gennaio 1994, n. 97.

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO IV

GESTIONE DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DELLO STATO, DEI COMUNI E DI

ALTRI ENTI

Capo II

PATRIMONI SILVO-PASTORALI DEI COMUNI ED ALTRI ENTI

Sezione. I

DISPOSIZIONI GENERALI

COSTITUZIONE DELLE AZIENDE SPECIALI

 

Art. 140.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, d.p.r. 4 ottobre 1986, n. 902; l. 8 giugno 1990, n. 142 e l. 31 gennaio 1994, n. 97.

 

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BOSCHI E FORESTE

TITOLO IV

GESTIONE DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DELLO STATO, DEI COMUNI E DI

ALTRI ENTI

Capo II

PATRIMONI SILVO-PASTORALI DEI COMUNI ED ALTRI ENTI

Sezione. I

DISPOSIZIONI GENERALI

COSTITUZIONE DELLE AZIENDE SPECIALI

 

Art. 141.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, d.p.r. 4 ottobre 1986, n. 902; l. 8 giugno 1990, n. 142 e l. 31 gennaio 1994, n. 97.

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO IV

GESTIONE DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DELLO STATO, DEI COMUNI E DI

ALTRI ENTI

Capo II

PATRIMONI SILVO-PASTORALI DEI COMUNI ED ALTRI ENTI

Sezione. I

DISPOSIZIONI GENERALI

COSTITUZIONE DELLE AZIENDE SPECIALI

 

Art. 142.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, d.p.r. 4 ottobre 1986, n. 902; l. 8 giugno 1990, n. 142 e l. 31 gennaio 1994, n. 97.

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO IV

GESTIONE DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DELLO STATO, DEI COMUNI E DI

ALTRI ENTI

Capo II

PATRIMONI SILVO-PASTORALI DEI COMUNI ED ALTRI ENTI

Sezione. I

DISPOSIZIONI GENERALI

COSTITUZIONE DELLE AZIENDE SPECIALI

 

Art. 143.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, d.p.r. 4 ottobre 1986, n. 902; l. 8 giugno 1990, n. 142 e l. 31 gennaio 1994, n. 97.

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO IV

GESTIONE DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DELLO STATO, DEI COMUNI E DI

ALTRI ENTI

Capo II

PATRIMONI SILVO-PASTORALI DEI COMUNI ED ALTRI ENTI

Sezione. I

DISPOSIZIONI GENERALI

COSTITUZIONE DELLE AZIENDE SPECIALI

 

Art. 144.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, d.p.r. 4 ottobre 1986, n. 902; l. 8 giugno 1990, n. 142 e l. 31 gennaio 1994, n. 97.

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO IV

GESTIONE DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DELLO STATO, DEI COMUNI E DI

ALTRI ENTI

Capo II

PATRIMONI SILVO-PASTORALI DEI COMUNI ED ALTRI ENTI

Sezione. I

DISPOSIZIONI GENERALI

COSTITUZIONE DELLE AZIENDE SPECIALI

 

Art. 145.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, d.p.r. 4 ottobre 1986, n. 902; l. 8 giugno 1990, n. 142 e l. 31 gennaio 1994, n. 97.

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO IV

GESTIONE DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DELLO STATO, DEI COMUNI E DI

ALTRI ENTI

Capo II

PATRIMONI SILVO-PASTORALI DEI COMUNI ED ALTRI ENTI

Sezione. I

DISPOSIZIONI GENERALI

COSTITUZIONE DELLE AZIENDE SPECIALI

 

Art. 146.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, d.p.r. 4 ottobre 1986, n. 902; l. 8 giugno 1990, n. 142 e l. 31 gennaio 1994, n. 97.

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO IV

GESTIONE DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DELLO STATO, DEI COMUNI E DI

ALTRI ENTI

Capo II

PATRIMONI SILVO-PASTORALI DEI COMUNI ED ALTRI ENTI

Sezione. I

DISPOSIZIONI GENERALI

COSTITUZIONE DELLE AZIENDE SPECIALI

 

Art. 147.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, d.p.r. 4 ottobre 1986, n. 902; l. 8 giugno 1990, n. 142 e l. 31 gennaio 1994, n. 97.

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO IV

GESTIONE DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DELLO STATO, DEI COMUNI E DI

ALTRI ENTI

Capo II

PATRIMONI SILVO-PASTORALI DEI COMUNI ED ALTRI ENTI

Sezione. I

DISPOSIZIONI GENERALI

COSTITUZIONE DELLE AZIENDE SPECIALI

 

Art. 148.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, d.p.r. 4 ottobre 1986, n. 902; l. 8 giugno 1990, n. 142 e l. 31 gennaio 1994, n. 97.

 

 

BOSCHI E FORESTE

TITOLO IV

GESTIONE DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DELLO STATO, DEI COMUNI E DI

ALTRI ENTI

Capo II

PATRIMONI SILVO-PASTORALI DEI COMUNI ED ALTRI ENTI

Sezione. I

DISPOSIZIONI GENERALI

COSTITUZIONE DELLE AZIENDE SPECIALI

 

Art. 149.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, d.p.r. 4 ottobre 1986, n. 902; l. 8 giugno 1990, n. 142 e l. 31 gennaio 1994, n. 97.

 

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BOSCHI E FORESTE

TITOLO IV

GESTIONE DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DELLO STATO, DEI COMUNI E DI

ALTRI ENTI

Capo II

PATRIMONI SILVO-PASTORALI DEI COMUNI ED ALTRI ENTI

Sezione. I

DISPOSIZIONI GENERALI

AZIENDE PER LA GESTIONE DEI DOMINI COLLETTIVI

 

Art. 150.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, d.p.r. 4 ottobre 1986, n. 902; l. 8 giugno 1990, n. 142 e l. 31 gennaio 1994, n. 97.



 
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