Vincolo Galasso

Vincoli ambientali e paesaggistici ex L. 431/85 (Galasso)


<<I vincoli consistono in limitazioni all'uso della proprietà privata derivanti dal riconoscimento di caratteristiche intrinseche del bene immobile che ne impongono la tutela. Vanno tenuti distinti dai cosiddetti "vincoli di piano regolatore" in quanto questi discendono da scelte attinenti la pianificazione urbanistica e comportanti inedificabilità ed espropriazione.

In particolare, come vincoli ambientali e paesistici si intendono i vincoli posti a tutela dei valori paesaggistici ed ambientali del territorio; già di competenza delle Sovraintendenze ai monumenti, sono oggi di competenza della Regione; si concretano in limitazioni all'uso di una determinata area o di una costruzione per la cui trasformazione è necessario il nullaosta regionale, che ha validità quinquennale (entro tale termine i lavori devono essere completati) e può formarsi per silenzio-assenso (60 giorni) ai sensi della L. 94/1982.

Il vincolo di tutela ambientale può essere apposto mediante specifica procedura, disciplinata dalla L. 1497/1939, in relazione ai singoli beni, oppure in modo oggettivo per "categorie" di beni (la fascia compresa nei 300 m dalla riva del mare, i vulcani, i boschi e le foreste, le montagne al di sopra della quota di 1600 m ecc.) ai sensi della L. 431/1985 .

A termini di quest'ultima legge (meglio nota come "legge Galasso") le Regioni possono individuare i beni e le aree da includere nel piano paesistico o nel piano urbanistico-territoriale.

In ipotesi di abusi edilizi, la normativa appresta una tutela particolare (L. 47/1985).>> (da "Repertorio di Edilizia ed Urbanistica" de "Il Sole 24ore")

<< La Regione Puglia con la legge n. 30/1990, poi modificata e prorogata con le leggi n. 2/1991, n.7/1992 e n…/1993, ha inteso (considerata anche la non vigenza in Puglia dei c.d. "Galassini") promulgare delle "norme transitorie di tutela delle aree di particolare interesse ambientale paesaggistico". Con tali norme sono state individuate le aree soggette a divieto di "modificazione dell’assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia entro: la fascia dei 300 metri dei territori costieri marittimi, lacuali e dei corsi d’acqua; i boschi e le macchie; le zone umide; le zone di interesse archeologico; i parchi e le riserve regionali e comunali". Vengono altresì individuati gli interventi comunque ammissibili e le procedure per "tutele mirate" di specifiche aree.>> (da: Relazione generale del Piano Urbanistico Territoriale Tematico "Paesaggio e Beni Ambientali" della Regione Puglia – 02. Il contesto di riferimento).

La L.R. 30/1990 (che conserverà la sua validità fino all'entrata in vigore del P.U.T.T. della Regione Puglia e comunque fino al 31/12/1999 - ex art. 12 L.R. 4 maggio 1999, n. 17) da un lato amplia le categorie di beni della L. 431/1985 da assoggettare a vincolo paesaggistico, introducendo ad esempio le "macchie" tipiche nella Regione, e dall'altro, in alcuni casi, estende il vincolo anche ad un'area di rispetto intorno al bene (ad es. fasce contermini ai boschi di 100 m). Per tale motivo i vincoli riportati nelle mappe tematiche del sito, che si riferiscono esclusivamente alle previsioni della L. 431/1985, saranno oggetto di un imminente aggiornamento per adeguarli alle disposizioni della L.R. 30/1990.

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Legge 8 agosto 1985, n. 431 (in Gazz. Uff., 22 agosto, n. 197).


Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. (1) (GALASSO)

(1) [Così rettificato in Gazz. Uff. 16 settembre 1985, n. 218]

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica:

Promulga le seguente legge:



Art. 1.

Il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

L'art. 1 è sostituito dal seguente:

<<All'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497:

  • a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
  • b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
  • c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
  • d) le montagne per la parte eccedente 1600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
  • e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
  • f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonchè i territori di protezione esterna dei parchi;
  • g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
  • h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
  • i) le zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
  • l) i vulcani;
  • m) le zone di interesse archeologico.

Il vincolo di cui al precedente comma non si applica alle zone A, B e -- limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione -- alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Sono peraltro sottoposti a vincolo paesaggistico, anche nelle zone di cui al comma precedente, i beni di cui al n. 2) dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Nei boschi e nelle foreste di cui alla lettera g) del quinto comma del presente articolo sono consentiti il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia.

L'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, deve essere rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni. Le regioni danno immediata comunicazione al Ministro per i beni culturali e ambientali delle autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa documentazione. Decorso inutilmente il predetto termine, gli interessati, entro trenta giorni, possono richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni culturali e ambientali, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il Ministro per i beni culturali e ambientali può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione.

Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, il Ministro per i beni culturali e ambientali può in ogni caso rilasciare o negare entro sessanta giorni l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, anche in difformità dalla decisione regionale.

Per le attività di ricerca ed estrazione di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, l'autorizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali, prevista dal precedente nono comma, è rilasciata sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Non è richiesta l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, nonchè per l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi per costruzioni edilizie od altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio.

Le funzioni di vigilanza sull'osservanza del vincolo di cui al quinto comma del presente articolo sono esercitate anche dagli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali">>.

Dopo l'art. 1, sono aggiunti i seguenti:

Art. 1-bis.

1. Con riferimento ai beni e alle aree elencati dal quinto comma dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dal precedente art. 1, le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il relativo territorio mediante la redazione di piani paesistici o di piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, da approvarsi entro il 31 dicembre 1986.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma, il Ministro per i beni culturali e ambientali esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 1-ter.

1. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono individuare con indicazioni planimetriche e catastali, nell'ambito delle zone elencate dal quinto comma dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dal precedente art. 1, nonchè nelle altre comprese negli elenchi redatti ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, le aree in cui è vietata, fino all'adozione da parte delle regioni dei piani di cui al precedente art. 1-bis, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici. La notificazione dei provvedimenti predetti avviene secondo le procedure previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

2. Restano fermi al riguardo le competenze ed i poteri del Ministro per i beni culturali e ambientali di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 1-quater.

1. In relazione al vincolo paesaggistico imposto sui corsi d'acqua ai sensi del quinto comma, lettera c), dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dal precedente art. 1, le regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, determinano quali dei corsi d'acqua classificati pubblici, ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, possono, per la loro irrilevanza ai fini paesaggistici, essere esclusi, in tutto o in parte, dal predetto vincolo, e ne redigono e rendono pubblico, entro i successivi trenta giorni, apposito elenco.

2.
Resta ferma la facoltà del Ministro per i beni culturali e ambientali di confermare, con provvedimento motivato, il vincolo di cui al precedente comma sui corsi d'acqua inseriti nei predetti elenchi regionali.

Art. 1-quinquies.

Le aree e i beni individuati ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 21 settembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 26 settembre 1984, sono inclusi tra quelli in cui è vietata, fino all'adozione da parte delle regioni dei piani di cui all'art. 1-bis, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonchè ogni opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 1-sexies.

1. Ferme restando le sanzioni di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la violazione delle disposizioni di cui al presente decreto, si applicano altresì quelle previste dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in ripristino dello stato originario dei luoghi a spese del condannato>>.

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale, come convertito in legge dalla presente legge, costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

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L.R. 11 maggio 1990, n. 30 Norme transitorie di tutela delle aree di particolare interesse ambientale paesaggistico.


Art. 1 (Aree soggette a divieto di modificazione)

1. Fino all'approvazione, ai sensi della L.R. 31 maggio 1980, n. 56, del P.U.T.T. (Piano urbanistico territoriale tematico) del "Paesaggio e dei beni ambientali", quale piano paesistico territoriale, con specifica considerazione dei valori paesaggistici ed ambientali, previsto dall'art. 1-bis L. 8 agosto 1985, n. 431, e dei relativi piani paesistici delle diverse aree sub regionali individuate dal PUTT e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 1990 (1), è vietata ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia nelle seguenti aree:

a) territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dal confine del demanio marittimo o dal ciglio più elevato sul mare;

b) territori contermini sui laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dal confine della linea di battigia;

c) territori compresi nella fascia di 200 metri dal piede degli argini dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua classificati pubblici ai sensi del T.U. sulle acque ed impianti elettrici approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive integrazioni, nonché dal ciglio più elevato delle gravine o lame.

I torrenti, i corsi d'acqua, le gravine o lame di cui al presente articolo saranno individuati con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, da emanare entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge;

d) i territori coperti da boschi o macchia mediterranea, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento e nelle fasce contermini di 100 metri;

e) i territori interessati da zone umide incluse nell'elenco di cui al D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448, o individuate con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, da emanare entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge;

f) i territori relativi alle zone di interesse archeologico;

g) i parchi e le riserve regionali o comunali nonché la relativa fascia di protezione esterna prevista dal piano di istituzione.



Art. 2 (Interventi ammissibili)

1. Il divieto di cui all'art. 1 della presente legge non si applica per gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, nonché per l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali che non alterino lo stato dei luoghi e che non prevedano costruzioni edilizie (2). Sono inoltre consentite opere di forestazione, di taglio colturale, di bonifica, di consolidamento degli abitati e delle aree interessate da movimenti franosi nonché opere di sistemazione idrogeologica, con relativa asportazione di materiale litoide finalizzata alla stessa sistemazione idrogeologica, sempre che tali opere siano autorizzate o approvate dagli organi competenti sulla base di apposito progetto presentato agli organi stessi.

2. L'attività edilizia e relative opere di urbanizzazione nei territori costieri di cui al precedente punto 1 è consentita nelle zone "A" e "B" previste dagli strumenti urbanistici.

Nelle zone "C", nelle aree destinate ad insediamenti turistici, artigianali ed industriali sono consentiti gli interventi previsti in strumenti urbanistici esecutivi (piani particolareggiati o piani di lottizzazione) formalmente e regolarmente presentati alla data del 6 giugno 1990, a condizione che le aree interessate risultino incluse nei Programmi pluriennali di attuazione (P.p.a.) approvati alla stessa data. Detti strumenti urbanistici esecutivi (piani particolareggiati o piani di lottizzazione) dovranno, però, essere sottoposti a preventivo parere del C.U.R. per l'accertamento di non contrasto con le esigenze di tutela delle aree di particolare interesse ambientale paesaggistico.

Detto parere deve essere reso entro novanta giorni dalla data di richiesta.

Sono, comunque, precluse ai suddetti interventi le aree comprese nei territori di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 1 L.R. 11 maggio 1990, n. 30. (3)

3. Nelle aree boscate od interessate da macchia mediterranea, l'edificazione é consentita soltanto nelle radure purché gli interventi, oltre al rispetto delle condizioni del precedente comma, consentano una zona di rispetto dal limite del bosco o della macchia mediterranea di almeno 100 metri.

Per gli interventi edilizi previsti in strumenti urbanistici esecutivi (Piani Particolareggiati o Piani di Lottizzazione) approvati alla data del 6 giugno 1990 e ricadenti nelle fasce contermini alle zone boscate o coperte da macchia mediterranea, la distanza dal limite del bosco da osservare nella edificazione è quella prevista dagli stessi strumenti urbanistici, a condizione che tali interventi non contrastino con le esigenze di tutela in relazione ai valori paesaggistici delle aree interessate. (4)

4. La realizzazione delle opere pubbliche dello Stato, della Regione, della Provincia, dei Comuni e degli enti strumentali statali e regionali può essere autorizzata dalla Giunta regionale, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1 della presente legge, sulla base di apposito studio di impatto ambientale che approfondisca gli effetti diretti ed indiretti del progetto dell'opera sui diversi fattori quali: l'uomo, il suolo, la fauna, la flora, l'acqua, l'aria, il paesaggio e previo parere favorevole del Comitato urbanistico regionale.

5. Lo studio di impatto ambientale deve comprendere:

a) la descrizione analitica dello stato iniziale del sito e del suo ambiente;

b) la descrizione dell'opera proposta, considerata specialmente in rapporto alle sue finalità ed ai riflessi nella economia locale;

c) le caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto con indicazioni della natura e della qualità dei materiali;

d) la descrizione dei probabili effetti del progetto sull'ambiente, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna, alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico ed archeologico, al paesaggio ed alle possibili varie interazioni tra i fattori stessi.

6. La realizzazione di tutte le opere è comunque subordinata al rilascio del nulla osta previsto dall'art. 7 L. 29 giugno 1939, n. 1497, ove le relative aree sono soggette al vincolo paesaggistico di cui alla stessa legge. (5)



Art. 3 (Aree assoggettabili a divieto)

1. Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed Assetto del Territorio e sentita la competente Commissione consiliare, con decreto del Presidente della Giunta regionale possono essere individuate aree non comprese nell'elenco di cui all'art. 1 della presente legge e di particolare pregio ambientale, considerate come tali nelle fasi di elaborazione del PUTT del "paesaggio e dei beni ambientali", nei quali si applicano le norme della presente legge.

2. Il decreto di cui al comma precedente, in deroga a quanto previsto dal 2° comma precedente art. 2, può comprendere aree comunque tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti ed interessate da piani attuativi anche se approvati.



Art. 4 (Notifica ai proprietari delle aree)

1. La pubblicazione del decreto di cui al precedente articolo sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché sull'Albo pretorio del Comune interessato e su non meno di due quotidiani a maggiore diffusione locale, in uno all'individuazione delle aree su mappe catastali, costituisce a tutti gli effetti notifica ai proprietari interessati.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 Costituzionenord1.rtf e 60 Statutopord1.rtf ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

NOTE:

(1) Termine prorogato al 30 giugno 1991 dall'art. 1 L.R. 11 febbraio 1991, n. 2, al 31 dicembre 1991 dalla L.R. 8 agosto 1991, n. 8, al 30 giugno 1992 dalla L.R. 4 febbraio 1992, n. 7, al 31 dicembre 1993 dalla L.R. 15 dicembre 1992, n. 16, al 30 giugno 1994 dalla L.R. 7 marzo 1994, n. 10, al 31 dicembre 1994 dalla L.R. 29 luglio 1994, n. 28, al 30 aprile 1995 dalla L.R. 14 febbraio 1995, n. 2, al 31 luglio 1995 dalla L.R. 5 aprile 1995, n. 16, al 31 marzo 1996 dalla L.R. 9 agosto 1995, n. 33, al 31 dicembre 1996 dall'art. 1 L.R. 14 giugno 1996, n. 9, al 31 dicembre 1997 dall'art. 1 L.R. 20 gennaio 1997, n. 2, al 31 dicembre 1998 dall'art. 1 L.R. 14 gennaio 1998, n. 2, al 31 marzo 1999 dall'art. 7 L.R. 14 gennaio 1999, n. 1, e, da ultimo, al 31 dicembre 1999 dal comma 1, dall'art. 12 L.R. 4 maggio 1999, n. 17.

(2) Vedi la L.R. 15 aprile 1992, n. 9.

(3) Comma sostituito prima dal comma 1 dell'art. 2 L.R. 11 febbraio 1991, n. 2, e poi dalla L.R. 9 agosto 1993, n. 14.

(4) Capoverso aggiunto dalla L.R. 5 febbraio 1993, n. 2.

(5) Comma così sostituito dal 2° comma dell'art. 2 L.R. 11 febbraio 1991, n. 2. "Il governo ha osservato che in applicazione della legge la stessa Regione è tenuta a rispettare, circa l'art. 2 primo e sesto comma, i principi recati nella L. 8 agosto 1985, n. 431, secondo cui per determinati interventi non necessita comunque l'autorizzazione ex art. 7 L. 29 giugno 1939, n. 1497"

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