Vincolo Idrogeologico

Vincoli Idrogeologici



<<I vincoli idrogeologici sono mezzi di tutela volti al controllo dell'utilizzazione dei terreni montani e dei luoghi boscati, ricompresi nei bacini fluviali.

L'apposizione del vincolo idrogeologico determina il divieto di apportare modificazioni o d'introdurre forme di utilizzazioni che possano far perdere stabilità ai terreni o turbare il regime delle acque.

L'inedificabilità assoluta che ne deriva determina indennizzo a favore dei proprietari dei lotti vincolati.>>(da "Repertorio di Edilizia ed Urbanistica" de "Il Sole 24ore").

L'art 866 del C.C. "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" stabilisce che:

<<Anche indipendentemente da un piano di bonifica, i terreni di qualsiasi natura e destinazione possono essere sottoposti a vincolo idrogeologico, osservate le forme e le condizioni stabilite dalla legge speciale, al fine di evitare che possano con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.

L'utilizzazione dei terreni e l'eventuale loro trasformazione, la qualità delle colture, il governo dei boschi e dei pascoli sono assoggettati, per effetto del vincolo, alle limitazioni stabilite dalle leggi in materia.

Parimenti, a norma della legge speciale, possono essere sottoposti a limitazione nella loro utilizzazione i boschi che per la loro speciale ubicazione difendono terreni o fabbricati dalla caduta di valanghe, dal rotolamento dei sassi, dal sorrenamento e dalla furia dei venti, e quelli ritenuti utili per le condizioni igieniche locali.>>.

La disciplina che regolamenta l'utilizzo delle zone destinate a vincolo idrogeologico è contenuta all'interno del R.D. 3267/1923 alla quale si rimanda integralmente.

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Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (in Gazz. Uff., 17 maggio 1924, n. 117). Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani (1) (2) (3) (4).


(1) Il riferimento a soprattasse e/o a pene pecuniarie, nonché ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorché diversamente denominata, contenuto nel presente provvedimento, è sostituito con il riferimento alla sanzione pecuniaria di uguale importo (art. 26, comma 1, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 472). I riferimenti eventualmente contenuti nelle singole leggi di imposta a disposizioni abrogate si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti risultanti dal citato d.lg. 472/1997. Salvo diversa espressa previsione, i procedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinati dal citato d.lg. 472/1997, si applicano all'irrogazione di tutte le sanzioni tributarie non penali (art. 26, comma 1, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 472).

(2) Il d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51, ha soppresso l'ufficio del pretore e, fuori dai casi espressamente previsti dal citato decreto, le relative competenze sono da intendersi trasferite al tribunale ordinario. Lo stesso decreto ha soppresso l'ufficio del pubblico ministero presso la pretura circondariale e ha provveduto a trasferirne le relative funzioni all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale ordinario. Pertanto, i riferimenti a pretore ed a pretura sono sostituiti, rispettivamente, dai riferimenti al presidente del tribunale e al tribunale. Inoltre, qualora il presente provvedimento attribuisca funzioni amministrative alternativamente al pretore e ad organi della P.A., le attribuzioni pretorili si intendono soppresse; sono altresì soppresse le funzioni amministrative di altre autorità giurisdizionali, eccezion fatta per il giudice di pace, se attribuite in via alternativa tanto al pretore che ad organi della P.A. Inoltre il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto. Infine, qualora il presente provvedimento preveda l'obbligo di determinati soggetti di rendere giuramento innanzi al pretore per l'esercizio di attività, questo si intende reso innanzi al sindaco o ad un suo delegato.

(3) Con d.lg. 31 marzo 1998, n. 112 sono state devolute alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative inerenti alla materia delle risorse idriche e della difesa del suolo, ad eccezione di quelle espressamente mantenute allo Stato.

(4) A partire dal 1° gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. Se tale operazione di conversione produce un risultato espresso anche in decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali (art. 51, D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213).

BOSCHI E FORESTE

TITOLO I

PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA DEL PUBBLICI INTERESSI

Capo I

LIMITAZIONI ALLA PROPRIETA' TERRIERA.

Sezione I

VINCOLO PER SCOPI IDROGEOLOGICI

Art. 1.

Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9 possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.





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TITOLO I

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Capo I

LIMITAZIONI ALLA PROPRIETA' TERRIERA.

Sezione I

VINCOLO PER SCOPI IDROGEOLOGICI

Art. 2.

La determinazione dei terreni di cui all'articolo precedente sarà fatta per zone nel perimetro dei singoli bacini fluviali.

A tale scopo l'Amministrazione forestale segnerà per ogni Comune su di una mappa catastale, o, in mancanza, su di una carta del regio Istituto geografico militare possibilmente in scala da 1 a 10.000, i terreni da comprendersi nella zona da vincolare, descrivendone i confini.

In apposita relazione esporrà ed illustrerà le circostanze ed i motivi che consigliarono la proposta.



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VINCOLO PER SCOPI IDROGEOLOGICI

Art. 3.

Un esemplare della carta topografica, con la descrizione dei confini delle zone proposte per il vincolo, dovrà, a cura del Sindaco, restare affisso per 90 giorni all'albo pretorio del Comune.

Una copia della relazione resterà invece depositata presso la segreteria del Comune a disposizione degli interessati.

La pubblicazione di cui sopra terrà luogo di notificazione.



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Sezione I

VINCOLO PER SCOPI IDROGEOLOGICI

Art. 4.

I reclami avverso la proposta di determinazione della zona da vincolare, redatti in carta libera, devono essere presentati alla segreteria del Comune entro il termine stabilito dall'articolo precedente.

Scaduto detto termine, il Sindaco trasmetterà tutti i reclami nonché l'esemplare della carta topografica, con la descrizione dei confini delle zone, e la relazione dell'Ispettorato forestale (1), al

Comitato costituito a norma dell'art. 181 (2).

Il Comitato deciderà, sentito, ove lo ritenga necessario, uno o più membri da esso delegati ad apposito sopraluogo.

Contro le decisioni del Comitato è ammesso ricorso al Consiglio di Stato entro novanta giorni dalla notificazione della decisione.

(1) La relazione è di competenza degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, in base agli artt. 3 e 4 d.lg. 12 marzo 1948, n. 804.

(2) Ora, Regioni.





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Art. 5.

Esaurito l'esame dei ricorsi, il Comitato forestale (1) darà notizia dell'esito di essi all'Ispettorato forestale. Questo, entro sessanta giorni dall'annuncio, curerà la pubblicazione all'albo di ogni Comune di un esemplare della carta topografica con l'indicazione delle zone definitivamente vincolate e con la descrizione dei confini delle zone stesse.

Ad ogni effetto di legge la determinazione delle zone vincolate, s'intenderà definitiva quindici giorni dopo la pubblicazione anzidetta.

(1) Ora, Regioni.





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VINCOLO PER SCOPI IDROGEOLOGICI

Art. 6.

Le variazioni da apportarsi alla delimitazione delle zone vincolate in seguito alle decisioni dei ricorsi al Consiglio di Stato, saranno pubblicate nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 5.





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Art. 7.

Per i terreni vincolati la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e la trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione sono subordinate ad autorizzazione del Comitato forestale (1) e alle modalità da esso prescritte, caso per caso, allo scopo di prevenire i danni di cui all'art. 1.

(1) Ora, Regioni.





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Art. 8.

Per i terreni predetti il Comitato forestale (1) dovrà prescrivere le modalità del governo e della utilizzazione dei boschi e del pascolo nei boschi e terreni pascolativi, le modalità della

soppressione e utilizzazione dei cespugli aventi funzioni protettive, nonché quelle dei lavori di dissodamento di terreni saldi e della lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria, in quanto ciò sia ritenuto necessario per prevenire i danni di cui all'art. 1.

Tali prescrizioni potranno avere anche carattere temporaneo.

(1) Ora, Regioni.



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Art. 9.

Nei terreni vincolati l'esercizio del pascolo sarà, in ogni caso, soggetto alle seguenti restrizioni:

a) nei boschi di nuovo impianto o sottoposti a taglio generale o parziale, oppure distrutti dagli incendi, non può essere ammesso il pascolo prima che lo sviluppo delle giovani piante e dei nuovi virgulti sia tale da escludere ogni pericolo di danno;

b) nei boschi adulti troppo radi e deperenti è altresì vietato il pascolo fino a che non sia assicurata la ricostituzione di essi;

c) nei boschi e nei terreni ricoperti di cespugli aventi funzioni protettive è, di regola, vietato il pascolo delle capre.

Su conforme parere dell'Autorità forestale, il Comitato (1) potrà autorizzare il pascolo nei boschi e determinare le località in cui potrà essere eccezionalmente tollerato il pascolo delle capre.

(1) Ora, Regioni.





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Sezione I

VINCOLO PER SCOPI IDROGEOLOGICI

Art. 10.

Le prescrizioni di massima, di cui agli artt. 8 e 9, compilate in forma di regolamento, sono rese esecutive dal Ministro per l'economia nazionale (1), il quale potrà, udito il Consiglio di Stato,

annullarne o modificarne le parti riconosciute contrarie ai fini ed alle disposizioni del titolo I del presente decreto ed alle leggi ed ai regolamenti generali.

Nel detto regolamento saranno comprese le norme di Polizia forestale.

(1) Ora, Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.





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Art. 11.

Il Comitato (1), nel determinare le norme di polizia forestale, stabilirà anche le pene per i trasgressori, senza eccedere i limiti fissati dall'art. 434 del codice penale (2).

(1) Ora, Regioni.

(2) La Corte cost., con sent. 23 marzo 1966, n. 26, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.





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Sezione I

VINCOLO PER SCOPI IDROGEOLOGICI

Art. 12.

I proprietari dei terreni compresi nelle zone vincolate possono separatamente chiedere che i propri terreni siano in tutto od in parte esclusi dal vincolo.

Per ottenere tale esclusione dovranno farne domanda al Comitato forestale (1). Per l'ulteriore procedura si seguiranno le norme stabilite negli artt. 4, 5 e 6.

I terreni esclusi dal vincolo saranno indicati in un elenco da pubblicarsi a cura dell'Ispettorato forestale.

Le spese di accertamento sono a carico dello Stato solo nel caso di accoglimento delle domande degli interessati.

(1) Ora, Regioni.





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Sezione I

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Art. 13.

Le zone vincolate, nelle quali, per lavori eseguiti, per mutate forme di utilizzazione dei terreni o per altre cause, risulti cessato il pericolo di danni, di cui all'art. 1, possono dal Comitato forestale (1), su proposta dell'Amministrazione forestale o su richiesta degli interessati, essere dichiarate esenti dal vincolo.

Il Comitato forestale (1) potrà del pari dichiarare totalmente o parzialmente esenti dalle limitazioni imposte dalle prescrizioni di massima i proprietari di terreni compresi nelle zone vincolate, qualora si verifichino le circostanze previste dal precedente comma.

L'esenzione avrà carattere personale; a tutti gli altri effetti di legge anche questi terreni s'intenderanno vincolati.

Per le spese di accertamento valgono le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

(1) Ora, Regioni.





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PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA DEL PUBBLICI INTERESSI

Capo I

LIMITAZIONI ALLA PROPRIETA' TERRIERA.

Sezione I

VINCOLO PER SCOPI IDROGEOLOGICI

Art. 14.

Le zone ed i terreni esenti dal vincolo possono, per iniziativa dell'Amministrazione forestale, o di chiunque vi abbia interesse, essere sottoposte a vincolo.

Per la determinazione delle prime e dei secondi e per la dichiarazione di vincolo saranno osservate le norme stabilite negli artt. 2, 3, 4, 5 e 6.





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TITOLO I

PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA DEL PUBBLICI INTERESSI

Capo I

LIMITAZIONI ALLA PROPRIETA' TERRIERA.

Sezione I

VINCOLO PER SCOPI IDROGEOLOGICI

Art. 15.

Per combattere le epidemie di parassiti animali e vegetali nei boschi, anche se non vincolati, si osserveranno le disposizioni contenute nella L. 26 giugno 1913, n. 888 (1), per prevenire e

combattere le malattie delle piante, in quanto trovino applicazione nel caso particolare.

(1) Vedi, ora, la l. 18 giugno 1931, n. 987.





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PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA DEL PUBBLICI INTERESSI

Capo I

LIMITAZIONI ALLA PROPRIETA' TERRIERA.

Sezione I

VINCOLO PER SCOPI IDROGEOLOGICI

Art. 16.

Gli estimi dei terreni vincolati, che nella formazione del catasto siano stati applicati senza tener conto degli effetti del vincolo, saranno riveduti e ridotti in proporzione della diminuzione di reddito causata dal vincolo stesso.





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Capo I

LIMITAZIONI ALLA PROPRIETA' TERRIERA.

Sezione II

VINCOLO PER ALTRI SCOPI

Art. 17.

I boschi, che per la loro speciale ubicazione, difendono terreni o fabbricati dalla caduta di valanghe, dal rotolamento di sassi, dal sorrenamento e dalla furia dei venti, e quelli ritenuti utili per le condizioni igieniche locali, possono su richiesta delle Province, dei Comuni o di altri enti e privati interessati, essere sottoposti a limitazioni nella loro utilizzazione.

Per disposizione della competente Amministrazione dello Stato possono essere sottoposti ad analoghe limitazioni i boschi, dei quali sia ritenuta necessaria la conservazione anche per ragioni di difesa militare.

Le limitazioni di cui al comma precedente sono stabilite dalle Amministrazioni interessate in seguito ad accordi col Ministero dell'economia nazionale (1).

Per la diminuzione di reddito derivante dalle limitazioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo sarà dovuto ai proprietari o possessori di boschi un congruo indennizzo. Questo, insieme con le spese per l'imposizione dei detti vincoli, sarà a carico di coloro che promossero le limitazioni e ne trarranno vantaggio.

Gli enti ed i privati, di cui al primo comma, all'atto della domanda, dovranno dimostrare di avere i mezzi sufficienti per corrispondere l'indennizzo di cui sopra.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai casi considerati nel testo unico di legge 16 maggio 1900, n. 401, sulle servitù militari (2).

(1) Ora, Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

(2) Vedi, ora, la l. 20 dicembre 1932, n. 1849.





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Capo I

LIMITAZIONI ALLA PROPRIETA' TERRIERA.

Sezione II

VINCOLO PER ALTRI SCOPI

Art. 18.

La necessità dei vincoli sui boschi, di cui al primo comma dell'articolo precedente, sarà, caso per caso, dichiarata dal Comitato forestale (1) in seguito a domanda motivata degli enti o privati interessati ed a relazione scritta di una Commissione di membri del Comitato (1), incaricata dei necessari accertamenti.

Nei casi di vincolo per ragioni igieniche dovrà essere sentito anche il Consiglio sanitario provinciale.

Contro la dichiarazione della necessità del vincolo è ammesso ricorso al Consiglio di Stato nel termine stabilito dall'art. 4.

(1) Ora, Regioni.



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Capo I

LIMITAZIONI ALLA PROPRIETA' TERRIERA.

Sezione II

VINCOLO PER ALTRI SCOPI

Art. 19.

La domanda di dichiarazione della necessità del vincolo o provvedimento dell'autorità, di cui all'art. 17, comma secondo, deve notificarsi al proprietario o a colui che a qualsiasi titolo abbia nell'attualità il godimento del bosco.

Dal momento della notificazione fino all'esaurimento della procedura relativa alla dichiarazione ed imposizione del vincolo, il proprietario o possessore del bosco non potrà compiere in esso alcun taglio di piante.

Esso però potrà chiedere, in sede di liquidazione dell'indennizzo, un compenso per il pregiudizio economico subito a causa della sospensione dei tagli.





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Capo I

LIMITAZIONI ALLA PROPRIETA' TERRIERA.

Sezione II

VINCOLO PER ALTRI SCOPI

Art. 20.

Riconosciuta la necessità del vincolo di cui al primo comma dell'art. 17, verranno determinate le forme e le modalità del godimento del bosco. A tal uopo il Comitato (1) informerà l'Amministrazione forestale e le parti interessate delle proprie deliberazioni.

Analoga notificazione sarà fatta dall'autorità che promosse la dichiarazione di vincolo, di cui al secondo comma dell'articolo stesso.

Entro trenta giorni dalle dette notificazioni, l'Amministrazione forestale invierà al Sindaco, per la pubblicazione nell'albo pretorio del Comune, un esemplare della carta topografica col tracciato del terreno boschivo sottoposto a vincolo, ed un estratto delle norme relative alla utilizzazione di esso.

L'affissione all'albo sarà fatta per un periodo di giorni quindici, dopo del quale la determinazione del vincolo s'intenderà definitiva ad ogni effetto di legge.

(1) Ora, Regioni.





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Capo I

LIMITAZIONI ALLA PROPRIETA' TERRIERA.

Sezione II

VINCOLO PER ALTRI SCOPI

Art. 21.

Sulla base dei minori redditi derivanti dalle limitazioni imposte alla consuetudinaria utilizzazione del bosco sarà stabilito l'ammontare dell'indennizzo.

Qualora manchi l'accordo fra le parti, la misura dell'indennizzo sarà fissata, su richiesta della parte più diligente, da tre arbitri, nominati uno dal proprietario o possessore del bosco, l'altro dall'ente o privato che promosse il vincolo ed il terzo dagli arbitri scelti dalle parti, e, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale della circoscrizione, tra gli ingegneri, i laureati in scienze agrarie, i periti forestali ed i geometri iscritti nell'albo dei periti del Tribunale (1).

Lo stesso Presidente, su richiesta della parte più diligente, procederà alla nomina dell'arbitro non designato dall'altra parte

(1).

La decisione del Collegio arbitrale, ove non sia diversamente stabilito dalle parti, sarà suscettibile dei gravami previsti dalla legge (1).

(1) La Corte cost., con sent. 27 dicembre 1991, n. 488, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.



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Sezione II

VINCOLO PER ALTRI SCOPI

Art. 22.

Il Collegio arbitrale, di cui all'articolo precedente, nel determinare la misura dell'indennizzo, stabilirà anche le modalità del pagamento, che può aver luogo sotto forma di canone annuo.

Qualora il bosco vincolato agli effetti dell'articolo 17 sia vincolato anche per scopi idrogeologici, l'eventuale indennizzo sarà stabilito senza computare le diminuzioni di reddito derivanti da questo secondo vincolo.





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Capo I

LIMITAZIONI ALLA PROPRIETA' TERRIERA.

Sezione II

VINCOLO PER ALTRI SCOPI

Art. 23.

In casi d'urgenza e qualora si abbia fondato motivo per ritenere che boschi situati nelle condizioni di cui all'art. 17 possano essere utilizzati in modo da produrre i danni previsti dall'articolo stesso, il Comitato forestale, (1), su richiesta di chiunque vi abbia interesse, nonché le Amministrazioni dello Stato, nel caso previsto dal secondo comma del detto articolo, potranno imporre l'astensione da qualsiasi forma di utilizzazione di essi, fino all'esaurimento della procedura, di cui agli articoli precedenti.

(1) Ora, Regioni.





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PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA DEL PUBBLICI INTERESSI

Capo II

DISPOSIZIONI PENALI E DI POLIZIA

Art. 24.

Il proprietario o possessore di terreni vincolati, il quale non osserverà le norme emanate dal Comitato forestale (1) per l'applicazione dell'art. 7, e quelle relative alle modalità della soppressione ed utilizzazione dei cespugli ed alle modalità dei lavori di dissodamento nei terreni saldi e della lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria, di cui all'art. 8, incorrerà nella sanzione amministrativa da lire 96.000 a lire 800.000 per ogni decara di terreno, non mai però inferiore a lire 320.000 (1), e considerandosi come decara intera una frazione di decara, ed avrà l'obbligo di compiere i lavori impostigli dal Comitato entro il termine da questo stabilito.

(1) Ora, Regioni.

(2) La sanzione originaria dell'ammenda è stata depenalizzata dall'art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689, e così elevata dall'art. 1, l. 4 agosto 1984, n. 424.





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Capo II

DISPOSIZIONI PENALI E DI POLIZIA

Art. 25.

In caso d'inosservanza dell'obbligo stabilito nell'articolo precedente, il contravventore dovrà, entro trenta giorni dalla diffida del Comitato (1), depositare presso la Sezione di regia Tesoreria provinciale la somma corrispondente alla spesa prevista, restando a cura del Comitato di far eseguire direttamente i lavori.

Non effettuandosi il deposito, o quando nell'esecuzione dei lavori sia stata sorpassata la somma prevista, la relativa riscossione, sull'ordinanza del Presidente del Comitato (1), sarà fatta con le norme stabilite per l'esazione delle contribuzioni dirette.

(1) Ora, Regioni.





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Capo II

DISPOSIZIONI PENALI E DI POLIZIA

Art. 26.

Coloro che nei boschi vincolati per scopi idrogeologici o per gli scopi previsti dall'art. 17, taglino o danneggino piante o arrechino altri danni, in contravvenzione alle prescrizioni emanate dal Comitato forestale (1) ed alle disposizioni impartite dalle autorità, di cui al comma secondo dell'articolo predetto, saranno puniti con una pena pecuniaria, dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno commesso salvo gli obblighi imposti dagli articoli precedenti.

(1) Ora, Regioni.





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Capo II

DISPOSIZIONI PENALI E DI POLIZIA

Art. 27.

Gli amministratori dei corpi morali incorreranno personalmente nella massima pena, ove si rendessero colpevoli delle infrazioni previste negli articoli precedenti, senza pregiudizio delle pene, nelle quali fossero incorsi qualora avessero commesso il reato a proprio profitto.





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Capo II

DISPOSIZIONI PENALI E DI POLIZIA

Art. 28.

Le infrazioni di cui agli art. 24 e 26, commesse da chi non è proprietario, possessore od amministratore, saranno punite non solo colle pene minacciate dai detti articoli, ma altresì con quelle corporali inflitte dalle leggi penali generali quando costituiscano un reato da esse previsto. La pena per i reati previsti dall'art. 26 non sarà inferiore ai tre quinti del massimo, e, per gli altri reati, non sarà inferiore ai due terzi del massimo, se trattasi di aggiudicatari di tagli, di fittavoli di pascoli, e generalmente di persone che abbiano diritto di fermarsi nei boschi.

La pena non sarà inferiore al sestuplo, se il danno avrà avuto luogo nei vivai e semenzai dell'Amministrazione forestale.





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TITOLO I

PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA DEL PUBBLICI INTERESSI

Capo II

DISPOSIZIONI PENALI E DI POLIZIA

Art. 29.

Nei reati forestali la valutazione delle piante tagliate o del danno arrecato sarà fatta dagli agenti forestali con le norme da stabilirsi nel regolamento per l'esecuzione del presente decreto. Le parti interessate potranno impugnare, innanzi all'Autorità giudiziaria, la valutazione fatta dagli agenti forestali.

Oltre alle pene di cui nei precedenti articoli, le sentenze di condanna ordineranno il risarcimento dei danni a favore di chi di ragione.





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TITOLO I

PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA DEL PUBBLICI INTERESSI

Capo II

DISPOSIZIONI PENALI E DI POLIZIA

Art. 30.

Ove i reati di cui nel presente decreto per qualunque motivo cadessero sotto le disposizioni delle leggi penali generali, e fossero da queste più gravemente puniti, sarà inflitta la pena da esse minacciata, ma non potrà essere applicata nella misura del minimo, salva la disposizione dell'art. 28.





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PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA DEL PUBBLICI INTERESSI

Capo II

DISPOSIZIONI PENALI E DI POLIZIA

Art. 31.

I delitti contro le proprietà commessi sui boschi vincolati, anche quando non diano luogo ad azione privata, sono perseguibili d'ufficio nei casi previsti dalle prescrizioni del Comitato forestale (1) e dai provvedimenti delle autorità, delle quali è cenno nel secondo comma dell'art. 17.

(1) Ora, Regioni.





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PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA DEL PUBBLICI INTERESSI

Capo II

DISPOSIZIONI PENALI E DI POLIZIA

Art. 32.

Senza tener conto dell'esistenza o meno di vincoli, qualora nei boschi si sviluppi un'epidemia di parassiti animali o vegetali, tale da minacciarne l'esistenza e da far temere la propagazione ad altri boschi, il proprietario o possessore è tenuto a darne subito avviso all'Autorità forestale più vicina, in conformità di quanto sarà ordinato dalle norme di Polizia forestale, di cui all'art. 10.





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Capo II

DISPOSIZIONI PENALI E DI POLIZIA

Art. 33.

Chiunque, in occasione d'incendio nei boschi, vincolati o no, rifiuta, senza giustificato motivo, il proprio aiuto o servizio al funzionario che dirige l'opera di spegnimento, è punito a norma dell'articolo 435 del codice penale (1).

(1) Ora art. 652 c.p. del 1930.





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PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA DEL PUBBLICI INTERESSI

Capo II

DISPOSIZIONI PENALI E DI POLIZIA

Art. 34.

Le pene pecuniarie stabilite dal presente decreto saranno, nel caso di non effettuato pagamento, commutate nell'arresto, a seconda del suo ammontare, osservato il ragguaglio ed il limite stabiliti dal codice penale.







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TITOLO I

PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA DEL PUBBLICI INTERESSI

Capo II

DISPOSIZIONI PENALI E DI POLIZIA

Art. 35.

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto potranno essere conciliate davanti all'Ispettore capo del ripartimento nella cui circoscrizione l'infrazione fu commessa (1).

Per tale conciliazione il contravventore dovrà pagare una somma corrispondente al minimo della pena per la prima volta, al minimo aumentato della metà del minimo per la seconda volta ed al doppio del minimo per la terza volta, salvi gli aumenti stabiliti dall'art. 28.

Se si tratti di contravvenzione a pena fissa, dovrà pagare per la prima volta la metà di essa, per la seconda volta i tre quinti e per la terza volta l'intera pena.

(1) Comma così modificato dall'art. 2, r.d.l. 3 gennaio 1926, n. 23, conv. in l. 24 maggio 1926, n. 898.





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TITOLO I

PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA DEL PUBBLICI INTERESSI

Capo II

DISPOSIZIONI PENALI E DI POLIZIA

Art. 36.

La domanda di conciliazione può esser fatta verbalmente o per iscritto all'Ispettore forestale capo del dipartimento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del verbale di contravvenzione.

L'Ispettore, ammettendo la conciliazione, stabilisce il termine entro il quale il contravventore potrà dimostrare di avere versato, presso gli uffici e nei modi che saranno indicati dal regolamento, la somma dovuta a titolo di pena.

Detto termine non potrà superare i sessanta giorni. Qualora la conciliazione non sia stata invocata o l'ammenda non pagata nei termini suddetti, l'Ispettore trasmetterà il verbale di contravvenzione al Pretore competente per l'ulteriore corso di giustizia.





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TITOLO I

PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA DEL PUBBLICI INTERESSI

Capo II

DISPOSIZIONI PENALI E DI POLIZIA

Art. 37.

Chi nel periodo di due anni abbia commesso tre infrazioni alle disposizioni del presente decreto, per le quali sia intervenuta condanna o conciliazione, a norma dell'art. 35, od oblazioni ai sensi dell'art. 101 del codice penale (1), non sarà ammesso a conciliazione per altri reati, previsti dal presente decreto, accertati nel biennio successivo.

Agli effetti delle disposizioni precedenti, sarà sempre considerata come prima contravvenzione quella commessa dopo due anni dall'ultima condanna, conciliazione od oblazione.

La conciliazione potrà aver luogo anche per i danni senza limite di valore.

(1) Ora art. 162 c.p. del 1930.





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PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA DEL PUBBLICI INTERESSI

Capo II

DISPOSIZIONI PENALI E DI POLIZIA

Art. 38.

Le notificazioni, le domande, i verbali, le quietanze e qualsiasi altro atto relativo alle conciliazioni regolate dall'art. 36 sono esenti da ogni diritto e spesa di bollo e registro.





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SISTEMAZIONE E RIMBOSCHIMENTO DI TERRENI MONTANI

Capo I

SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEI BACINI MONTANI

Art. 39.

Le opere di sistemazione dei bacini montani sono eseguite a cura e spese dello Stato.

Tali opere si distinguono in due categorie:

1) opere di sistemazione idraulico-forestale, consistenti in rimboschimenti, rinsaldamenti e opere costruttive immediatamente connesse;

2) altre opere idrauliche eventualmente occorrenti.

Le prime sono di competenza del Ministero della economia nazionale (1), che vi provvede con fondi stanziati nel proprio bilancio e con l'opera del Corpo reale delle foreste (2), le seconde sono di competenza del Ministero dei lavori pubblici, che vi provvede con fondi stanziati nel proprio bilancio e con l'opera del Corpo reale del genio civile (3).

(1) Ora, Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

(2) Ora, Corpo forestale dello Stato.

(3) Ora, Genio civile.





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SISTEMAZIONE E RIMBOSCHIMENTO DI TERRENI MONTANI

Capo I

SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEI BACINI MONTANI

Art. 40.

I lavori di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, necessariamente coordinati ad opere di bonifica, continueranno ad essere compresi nei progetti di tali opere, secondo l'articolo 7, lettera b), del testo unico, approvato con R.D. 22 marzo 1900, n. 195, ed il riparto della relativa spesa continuerà ad essere regolato dalle disposizioni dello stesso testo unico. A questi lavori saranno applicabili le disposizioni degli artt. 43, 44, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58 del presente decreto.





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Capo I

SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEI BACINI MONTANI

Art. 41.

Nei progetti di sistemazione dei bacini montani potranno essere considerati gli eventuali lavori occorrenti per raccogliere le acque del bacino ed utilizzarle a scopo di irrigazione o forza motrice.





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Capo I

SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEI BACINI MONTANI

Art. 42.

Tra l'Amministrazione dei lavori pubblici e quella forestale saranno presi accordi circa l'ordine di esecuzione delle opere in rapporto alle disponibilità dei fondi stanziati nei rispettivi bilanci e circa la prosecuzione delle opere in corso alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, che potrà continuare a rimanere affidata all'Amministrazione che ha dato inizio alle opere stesse.





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Capo I

SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEI BACINI MONTANI

Art. 43.

Gli Uffici del Genio civile e quelli di Ispettorato forestale determineranno d'accordo i perimetri dei bacini da sistemare. Gli uffici stessi compileranno in collaborazione, ove sia necessario, i progetti di massima, facendo in questi risultare, mediante apposito verbale, la distinzione delle opere di competenza delle rispettive Amministrazioni secondo l'art. 39.





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Capo I

SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEI BACINI MONTANI

Art. 44.

L'esame delle proposte di determinazione dei perimetri e dei progetti di massima delle opere da eseguire è deferito alla sezione seconda del Consiglio superiore dei lavori pubblici, della quale sono chiamati a far parte il Direttore generale delle foreste e demani ed un Ispettore superiore forestale, designato dal Ministro per l'economia nazionale (1).

Per i bacini compresi nel compartimento del Magistrato alle acque il detto esame è deferito al Comitato tecnico di magistratura.

(1) Ora, Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.



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Capo I

SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEI BACINI MONTANI

Art. 45.

Compilato il progetto di massima, gli Ispettorati forestali determineranno, distintamente per ciascun Comune, i terreni da sistemare considerati nel progetto e cureranno, in conformità di quanto è disposto nell'art. 3, la pubblicazione delle carte topografiche relative al perimetro delle zone da sistemare e dell'elenco dei terreni, distinti per zone.





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Capo I

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Art. 46.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione delle carte e dell'elenco, di cui all'articolo precedente, l'elenco è notificato gratuitamente ai proprietari interessati, i quali avranno sessanta giorni per ricorrere o fare opposizione.

Trascorso detto termine, il Sindaco invierà i reclami all'Ispettorato forestale il quale, con la copia del progetto, delle carte topografiche e degli elenchi, li trasmetterà al Ministero dell'economia nazionale (1).

Questo deciderà definitivamente, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, o, trattandosi di bacini compresi nel compartimento del Magistrato alle acque, il Comitato tecnico di questo.

(1) Ora, Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.





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Capo I

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Art. 47.

In seguito alla decisione sui reclami da parte del Ministero (1), l'elenco dei terreni diverrà definitivo e, dopo quindici giorni dalla data della pubblicazione del decreto di approvazione, i terreni compresi nell'elenco s'intenderanno sottoposti al vincolo di cui al titolo I, capo I, sezione I, del presente decreto, ed i proprietari interessati non potranno opporsi alla esecuzione delle opere di sistemazione.

(1) Ora, Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.





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Capo I

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Art. 48.

L'approvazione dei progetti esecutivi delle opere di cui all'art. 39 equivale, per tutti gli effetti di legge, a dichiarazione di pubblica utilità.





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Capo I

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Art. 49.

Nei progetti di sistemazione dovranno indicarsi i terreni da rimboschire, nonché quelli da consolidare mediante inerbamento o creazione di pascoli alberati, e stabilirsi, per questi ultimi, norme per l'esercizio del pascolo.





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Capo I

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Art. 50.

Ai proprietari dei terreni da sistemare, e nei quali per l'esecuzione dei lavori progettati risulti indispensabile una totale o parziale sospensione di godimento, è assegnata un'indennità annua in somma fissa tenuto conto del reddito netto all'epoca dell'inizio dei lavori di rinsaldamento e rimboschimento.

In caso di mancato accordo, l'indennità sarà liquidata nei modi previsti dall'art. 21 (1).

L'indennità decorre dalla data della presa di possesso dei terreni da parte dell'Amministrazione dello Stato per la esecuzione dei lavori e cessa con la riconsegna al proprietario del terreno rinsaldato o rimboschito, la quale avverrà dopo che i lavori siano collaudati e, trattandosi di boschi, dopo che questi saranno diventati redditizi.

Il giudizio dell'Amministrazione è insindacabile, tanto per l'approvazione del collaudo, quanto per la dichiarazione di compimento dei lavori.

(1) Vedi art. 21, nota 1.





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Capo I

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Art. 51.

Se ai fini del rimboschimento dei terreni compresi negli elenchi di cui all'art. 45 l'Amministrazione forestale riconosca sufficiente una temporanea sospensione del pascolo, potrà adottare questo provvedimento assegnando al proprietario od utente un'indennità, da liquidarsi secondo le norme stabilite dall'articolo precedente, tenendo conto della diminuzione di reddito che ne consegue e dell'esenzione dalla imposta fondiaria di cui all'art. 58.







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Capo I

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Art. 52.

I proprietari dei terreni da rinsaldare o da rimboschire, compresi nei detti elenchi, possono chiedere, prima dell'inizio dei lavori, di sistemare agrariamente i loro terreni mediante opere di sistemazione superficiale e regolando la condotta delle acque, purché tali opere siano riconosciute idonee ai fini della sistemazione del bacino.

La relativa concessione sarà fatta con le norme stabilite dall'art. 55.

La razionale sistemazione agraria dei terreni compresi nel perimetro dei bacini montani potrà essere anche prevista nei progetti di sistemazione purché i proprietari interessati ne assumano l'esecuzione con le norme di cui al detto articolo.





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Capo I

SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEI BACINI MONTANI

Art. 53.

Compiuti e collaudati i lavori di sistemazione relativi ad un determinato perimetro, le opere di rinsaldamento e rimboschimento dei terreni saranno consegnate ai proprietari, che dovranno mantenerle secondo le norme stabilite dall'articolo seguente.

Qualora il proprietario dei terreni rinsaldati o rimboschiti intenda rinunciare alla riconsegna di essi, il Ministero dell'economia nazionale (1) nei limiti degli stanziamenti del bilancio, potrà procedere al loro acquisto, anche a trattative amichevoli.

In ogni caso però il prezzo di questi terreni non potrà mai superare quello corrispondente alla valutazione fatta a norma degli artt. 113 e 114.

(1) Ora, Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

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Capo I

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Art. 54.

Nei terreni rimboschiti per effetto del presente decreto non sarà mai permessa la coltura agraria.

Il pascolo sarà in essi regolato in conformità delle norme contenute nell'art. 9.

Il proprietario dei terreni rinsaldati e rimboschiti deve compiere le operazioni di governo boschivo in conformità al piano di coltura e di conservazione approvato dal Ministero dell'economia nazionale (1).

Le infrazioni alle prescrizioni sopraindicate sono punite con la sanzione amministrativa estensibile fino a lire 50.000 e, in caso di recidiva, fino a lire 200.000; salvo le maggiori pene comminate dalle disposizioni del titolo I, capo II, del presente decreto (2).

Ove a carico di un proprietario siano accertate, nel corso di dodici mesi, due o più contravvenzioni agli obblighi predetti, il Ministero dell'economia nazionale, anche quando l'azione penale sia prescritta o altrimenti estinta, su proposta dell'ufficio forestale, può autorizzare detto ufficio a prendere possesso del terreno per un tempo determinato, senza alcuna indennità, ed a provvedere, a spese del proprietario negligente, ai lavori occorrenti in base al piano prestabilito di coltura conservazione.

(1) Ora, Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

(2) La sanzione originaria dell'ammenda è stata depenalizzata dall'art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689, e così elevata dall'art. 114, primo comma, della citata l. 24 novembre 1981, n. 689.





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Capo I

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Art. 55.

Il Ministro per l'economia nazionale (1) sentito, a seconda dei casi, il Consiglio superiore dei lavori pubblici o il Comitato tecnico del Magistrato alle acque, può consentire che i lavori di rimboschimento dei terreni compresi negli elenchi, di cui all'art. 45, siano eseguiti dai proprietari soli o riuniti in consorzio, entro un congruo termine, secondo il progetto approvato e in base ad un regolare atto di sottomissione.

In tal caso i singoli proprietari od il consorzio hanno diritto al rimborso dell'importo integrale dei lavori, determinato dal relativo progetto, debitamente approvato, compreso il costo dei semi e delle piantine, ove, questi non siano stati forniti dalla Amministrazione forestale.

Il rimborso non si accorderà per intero se non dopo cinque anni dalla compiuta coltura.

(1) Ora, Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.



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Capo I

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Art. 56.

Alla custodia ed alla manutenzione delle opere d'arte comprese nei perimetri dei bacini montani provvedono le Amministrazioni che le hanno eseguite, coi fondi stanziati in apposito capitolo della parte ordinaria dei bilanci dei Ministeri dell'economia nazionale (1) e dei lavori pubblici.

I detti Ministeri, fatta la liquidazione delle relative spese, anno per anno, ne vengono rimborsati per un terzo dalla Provincia e per un sesto dal Comune o dai Comuni interessati. Questi ultimi potranno farvi concorrere i proprietari dei terreni in cui sono le dette opere, in misura non superiore al quinto dell'imposta prediale erariale dei terreni occupati dalle opere stesse.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicate quando il Ministero dell'economia nazionale (1) deliberi di procedere all'acquisto dei terreni per aggregarli al Demanio forestale dello Stato.

(1) Ora, Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.





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Art. 57.

Allorché le opere di sistemazione sono compiute da società od imprenditori, la manutenzione di esse è assunta dall'Amministrazione interessata a partire dal 10 gennaio successivo alla data di approvazione del collaudo finale delle opere concesse.





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Capo I

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Art. 58.

I terreni privati, compresi nei perimetri dei bacini montani, che dai loro proprietari siano rimboschiti e mantenuti regolarmente a bosco, secondo il piano di coltura e di conservazione di cui al terzo comma dell'art. 54, sono esenti dall'imposta fondiaria erariale e dalla sovrimposta provinciale e comunale per anni quaranta, quando si tratti di boschi di alto fusto, e per quindici, quando si tratti di boschi cedui.

L'imposta sgravata non darà lungo a reimposizione delle Province nelle quali non è stato attivato il nuovo catasto rustico e fino a che in esse sono in vigore gli antichi catasti; di essa sarà fatta proporzionale riduzione in ordine al contingente stabilito dalla L. 14 luglio 1864, n. 1831.

L'esenzione dalla sovrimposta comunale non potrà mai superare l'uno per cento dell'ammontare della sovrimposta medesima nei singoli Comuni.

Lo sgravio e l'esenzione si otterranno annualmente mediante domanda in carta semplice rivolta all'agenzia delle imposte, corredata di certificato pure in carta libera, dell'Ispettorato forestale comprovante l'esecuzione del lavoro di rimboschimento e la sua conservazione in conformità del relativo piano di coltura.

L'Ispettorato suddetto è tenuto a rilasciare tale certificato previo, ove occorra, accertamento a spese dello Stato.





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Capo I

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Art. 59.

Le Province, i Comuni, gli enti morali ed i proprietari interessati, da soli o riuniti in consorzio, nonché le società ed i privati imprenditori, anche nel compartimento del Magistrato alle acque, potranno essere autorizzati ad eseguire direttamente le opere di sistemazione dei bacini montani.

Alla concessione dell'esecuzione delle dette opere provvederanno i Ministeri dei lavori pubblici e della economia nazionale (1) d'accordo col Ministero delle finanze, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici od il Comitato tecnico del Magistrato alle acque per le opere comprese nel rispettivo compartimento e, nei casi in cui è richiesto per legge, il Consiglio di Stato.

(1) Ora, Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.





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Capo I

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Art. 60.

Alle persone indicate nell'articolo precedente lo Stato rimborserà le spese a seconda delle convenzioni stipulate caso per caso e nei limiti degli stanziamenti del bilancio.

Il costo effettivo delle opere che, comprese le spese impreviste, risulta dal progetto approvato per la sistemazione montana, potrà in corrispettivo di spese generali ed altri oneri del concessionario, essere aumentato fino al 20 per cento.

Qualora l'importo delle spese accertate e liquidate, come sopra, dall'Ufficio del Genio civile o da quello forestale competente, secondo il caso, superi quello delle annualità convenute da parte dello Stato in ordine agli stanziamenti di bilancio, sarà corrisposto sulle maggiori somme anticipate dai concessionari l'interesse del 4 per cento annuo dalla data della liquidazione fino a quella dell'emissione del decreto di rimborso.





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Capo I

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Art. 61.

Le società o i singoli imprenditori, i quali intendano chiedere la concessione di opere di sistemazione dei bacini montani devono presentarne domanda al competente Ufficio del Genio civile o dell'Ispettorato forestale.

Alla domanda, che deve contenere l'indicazione del domicilio del richiedente, debbono allegarsi:

a) una corografia con la proposta del perimetro della sistemazione e l'indicazione grafica delle opere da eseguire;

b) un progetto sommario di massima dei lavori di sistemazione;

c) i documenti atti a dimostrare la idoneità tecnica e la capacità finanziaria ad eseguire le opere.

L'Ufficio del Genio civile o l'Ispettorato forestale, accertata la regolarità degli atti, cura la inserzione per estratto della domanda nel Foglio annunzi legali della Provincia.





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Capo I

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Art. 62.

Dopo un mese dall'inserzione di cui al precedente articolo, il Ministro per i lavori pubblici o quello per l'economia nazionale (1) o il Magistrato alle acque, per le opere da farsi nel suo compartimento, dispone la pubblicazione della domanda e dei relativi atti, determinandone le modalità.

Compiute le pubblicazioni, il Ministro per i lavori pubblici o quello per l'economia nazionale o entrambi d'accordo, sentito, a seconda dei casi, il Consiglio superiore dei lavori pubblici od il Comitato tecnico del Magistrato alle acque, decidono sulla ammissibilità della domanda e fissano il termine per la presentazione del progetto o dei progetti esecutivi.

(1) Ora, Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.





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Capo I

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Art. 63.

Nello stesso termine di un mese è ammessa la presentazione di domande concorrenti da parte di altre società e imprenditori, purché corredate dei documenti prescritti. Sono concorrenti le domande che riflettono la sistemazione di uno stesso bacino o di una parte di esso.

Dopo la pubblicazione di tutte le domande a termini del primo comma del precedente articolo, il Ministro per i lavori pubblici o quello per l'economia nazionale (1) o entrambi d'accordo, sentito, a seconda dei casi, il Consiglio superiore dei lavori pubblici od il Comitato tecnico del Magistrato alle acque, decidono quale domanda sia da preferire, tenendo conto dell'estensione del territorio che i richiedenti si propongono di sistemare, della richiesta di procedere alla bonifica agraria dopo il compimento della sistemazione, della migliore rispondenza delle opere proposte dall'uno o dall'altro concorrente agli scopi della sistemazione e ad altri interessi pubblici, nonché del maggiore affidamento di sollecita esecuzione dell'opera, derivante sia dalla capacità tecnica e finanziaria del richiedente sia dall'attendibilità e compiutezza dei preliminari studi tecnici esibiti.

A parità di tutte le dette condizioni di preferenza, vale il criterio della priorità di presentazione della domanda.

(1) Ora, Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.





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Art. 64.

Quando alla data della presentazione della prima domanda esista il consorzio fra i proprietari interessati, nessuna decisione sulle domande di società e imprenditori potrà essere presa, se non dopo trascorso il termine di tre mesi, entro il quale, può dal consorzio stesso essere esercitato un diritto di prelazione.

Tale termine decorre dalla pubblicazione per estratto della prima domanda, ai sensi del precedente art. 62.





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Capo I

SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEI BACINI MONTANI

Art. 65.

Alle società ed agli imprenditori concessionari di lavori di sistemazione, si può, dopo l'approvazione di ciascun collaudo parziale, restituire una quota del deposito cauzionale, di cui all'art. 1 del D.L. 8 agosto 1918, n. 1256, in proporzione dell'importo di ciascun lotto collaudato.





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Capo I

SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEI BACINI MONTANI

Art. 66.

Gli uffici del catasto debbono fornire alle società ed agli imprenditori tutte le notizie e gli elementi da essi posseduti, che siano necessari per la formazione e conservazione degli elenchi delle proprietà interessate, mediante il solo rimborso delle spese effettive per tale scopo incontrate.





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Capo I

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Art. 67.

Il personale tecnico, adibito dai concessionari alla sorveglianza e custodia delle opere di sistemazione, può elevare verbali di accertamento delle contravvenzioni, purché presti giuramento innanzi al Pretore del mandamento o innanzi al Sindaco del Comune ove il personale stesso risiede.





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Capo I

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Art. 68.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, per il periodo di anni sei dalla pubblicazione del presente decreto, a concedere, con le norme del proprio istituto e con estensione anche al disposto dell'art. 78 del T.U. 2 gennaio 1913, n. 453, alle Provincie, ai Comuni ed ai consorzi, concessionari di opere di sistemazione, i mutui occorrenti per lo svolgimento del programma di esecuzione delle opere concesse.

I mutui saranno accordati gradualmente in corrispondenza ai vari lotti di opere indicati in detto programma, e, nell'esclusivo riguardo della graduatoria dei mutui da concedersi, sarà sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.





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Capo I

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Art. 69.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare sui mutui da essa concessi ai consorzi, di cui al precedente articolo, le somme necessarie per l'inizio dei lavori, quando questi si eseguano in economia o siano affidati a cooperative di produzione e lavoro.

Nell'anticipazione potrà essere compreso l'importo della spesa occorsa per la redazione del progetto tecnico.

Le successive somministrazioni saranno fatte dalla Cassa depositi e prestiti in relazione all'avanzamento dei lavori in modo che gli enti suddetti abbiano i fondi necessari per proseguirli.

Ad opere ultimate dovrà dimostrarsi l'erogazione delle somme complessive riscosse per mutui.





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Capo I

SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEI BACINI MONTANI

Art. 70.

Le annualità che lo Stato deve corrispondere ai concessionari per opere di sistemazione, saranno calcolate con lo stesso tasso di interesse annualmente stabilito dalla Cassa depositi e prestiti per i mutui ordinari, ai sensi degli artt. 9 e 73 del menzionato testo unico di legge approvato con R.D. 2 gennaio 1913, n. 453.



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Capo I

SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEI BACINI MONTANI

Art. 71.

Le concessioni di opere di sistemazione possono anche essere fatte a condizione che il contributo dello Stato sia corrisposto in annualità costanti, non eccedenti il numero di cinquanta, comprensivo di una quota di contributo e di interessi non superiore al 4 per cento.





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TITOLO II

SISTEMAZIONE E RIMBOSCHIMENTO DI TERRENI MONTANI

Capo I

SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEI BACINI MONTANI

Art. 72.

Lo Stato ha sempre facoltà di riscattare in tutto o in parte le annualità stabilite per il pagamento del suo contributo nella spesa di ciascuna sistemazione, pagando il capitale corrispondente alle annualità stesse depurato degli interessi non maturati.





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SISTEMAZIONE E RIMBOSCHIMENTO DI TERRENI MONTANI

Capo I

SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEI BACINI MONTANI

Art. 73.

In pendenza di progetti regolarmente approvati, le casse di risparmio possono concedere mutui ai consorzi concessionari di opere di sistemazione per l'esecuzione delle opere stesse. A detti mutui sono estese le disposizioni dell'art. 16 della L. 11 dicembre 1910, n. 855.





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TITOLO II

SISTEMAZIONE E RIMBOSCHIMENTO DI TERRENI MONTANI

Capo I

SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEI BACINI MONTANI

Art. 74.

Le convenzioni relative alla concessione di opere di sistemazione sono esenti da bollo e da qualsiasi altro tributo, nonché da diritti di segreteria e di archivio, e saranno registrate col solo diritto fisso di lire 2000 (1).

(1) Imposta così elevata dall'art. 1, comma terzo, l. 21 luglio 1961, n. 707.





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TITOLO II

SISTEMAZIONE E RIMBOSCHIMENTO DI TERRENI MONTANI

Capo II

RIMBOSCHIMENTO E RINSALDAMENTO DI TERRENI VINCOLATI

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 75.

L'Amministrazione forestale, le Province ed i Comuni, allo scopo di meglio garantire le finalità previste dall'art. 1 potranno, da soli o riuniti in consorzio, promuovere il rimboschimento dei terreni vincolati e la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati anch'essi sottoposti a vincolo.

L'Amministrazione forestale e gli enti suddetti potranno altresì, da soli od in consorzio, promuovere l'imboschimento delle dune e delle sabbie mobili.

Sia nel primo che nel secondo caso, allorché lo Stato concorra nelle spese, la direzione delle opere è affidata all'Ispettorato forestale sotto la vigilanza dei Comitati forestali (1) e, nelle Province comprese nel compartimento del Magistrato alle acque, sotto la vigilanza di quest'ultimo.

(1) Ora, Regioni.





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TITOLO II

SISTEMAZIONE E RIMBOSCHIMENTO DI TERRENI MONTANI

Capo II

RIMBOSCHIMENTO E RINSALDAMENTO DI TERRENI VINCOLATI

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 76.

I proprietari dei terreni di cui all'articolo precedente possono eseguire per proprio conto i lavori indicati nell'articolo stesso, impegnandosi ad iniziarli ed a compierli nei modi e nel termine stabiliti dal Comitato forestale (1).

Essi inoltre possono cedere i loro terreni all'Amministrazione forestale, od agli enti che hanno promosso il rimboschimento, per tutta la durata dei lavori e fino a che non sia assicurato l'esito delle colture.

Qualora non osservino i propri impegni o non intendano cedere temporaneamente i propri terreni, l'Amministrazione forestale e gli enti, di cui al primo comma dell'articolo precedente, possono procedere all'occupazione temporanea od all'espropriazione di essi sempre che si tratti di terreni vincolati.

(1) Ora, Regioni.





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TITOLO II

SISTEMAZIONE E RIMBOSCHIMENTO DI TERRENI MONTANI

Capo II

RIMBOSCHIMENTO E RINSALDAMENTO DI TERRENI VINCOLATI

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 77.

Qualora si riconosca la necessità d'inerbare e rinsaldare terreni nudi destinati a pascolo, sottoposti a vincolo, l'Amministrazione forestale e gli enti di cui all'art. 75, in seguito ad autorizzazione del Comitato forestale (1) possono imporre ai proprietari dei terreni la sospensione del godimento di essi per un periodo massimo di dieci anni, ovvero procedere all'occupazione temporanea dei terreni stessi e compiervi i lavori occorrenti, senza per altro mutarne la destinazione.

(1) Ora, Regioni.





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TITOLO II

SISTEMAZIONE E RIMBOSCHIMENTO DI TERRENI MONTANI

Capo II

RIMBOSCHIMENTO E RINSALDAMENTO DI TERRENI VINCOLATI

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 78.

L'indennità di espropriazione o di occupazione temporanea dei terreni, nonché di sospensione dall'esercizio del pascolo, di cui ai precedenti articoli, sarà stabilita nei modi previsti dall'art. 21.





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TITOLO II

SISTEMAZIONE E RIMBOSCHIMENTO DI TERRENI MONTANI

Capo II

RIMBOSCHIMENTO E RINSALDAMENTO DI TERRENI VINCOLATI

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 79.

I proprietari di terreni vincolati possono riunirsi in consorzio al fine di provvedere al rimboschimento dei terreni stessi.

La formazione di tale consorzio può anche venire ordinata dall'Autorità giudiziaria, a norma dell'art. 659 del codice civile (1), quando dai lavori di rimboschimento possano derivare vantaggi ad altri proprietari.

I proprietari dissidenti hanno facoltà di esimersi da siffatto obbligo, cedendo i terreni al consorzio a prezzo di stima, nel qual caso è obbligatorio pel consorzio l'acquisto di essi.

Ove questa facoltà non venga esercitata, i promotori del consorzio possono, nel caso che rappresentino almeno i quattro quinti dell'area del rimboschimento, procedere all'espropriazione dei terreni dei proprietari dissidenti, corrispondendo il prezzo che verrà stabilito nei modi previsti dall'art. 21.

(1) Ora art. 862 c.c. del 1942.





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SISTEMAZIONE E RIMBOSCHIMENTO DI TERRENI MONTANI

Capo II

RIMBOSCHIMENTO E RINSALDAMENTO DI TERRENI VINCOLATI

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 80.

L'amministrazione del consorzio ha la capacità giuridica di rappresentare, col mezzo del suo capo, il consorzio nei giudizi, nei contratti ed in tutti gli atti che interessino l'ente, entro il limite dei poteri stabiliti dal regolamento o statuto.





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SISTEMAZIONE E RIMBOSCHIMENTO DI TERRENI MONTANI

Capo II

RIMBOSCHIMENTO E RINSALDAMENTO DI TERRENI VINCOLATI

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 81.

La responsabilità dei consortisti è limitata alla quota da ciascuno conferita in società o determinata nel regolamento.





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TITOLO II

SISTEMAZIONE E RIMBOSCHIMENTO DI TERRENI MONTANI

Capo II

RIMBOSCHIMENTO E RINSALDAMENTO DI TERRENI VINCOLATI

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 82.

É data facoltà ai consorzi di stabilire, nell'atto della loro costituzione, o nel regolamento, che le controversie tra soci, o tra soci ed il consorzio, siano decise col mezzo di arbitri e che questi possano rendere le loro decisioni immediatamente esecutive, nonostante l'appello ai Tribunali ordinari.





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SISTEMAZIONE E RIMBOSCHIMENTO DI TERRENI MONTANI

Capo II

RIMBOSCHIMENTO E RINSALDAMENTO DI TERRENI VINCOLATI

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 83.

Ai consorzi, i quali dimostrino che la superficie dei terreni da rimboschimento non sia inferiore a 20 ettari, può essere accordata con decreto reale la facoltà di riscuotere coi privilegi e nelle forme fiscali il contributo dei soci.

La domanda, accompagnata dal regolamento o statuto del consorzio, viene presentata al Prefetto della Provincia che la rassegna al Ministro per l'economia nazionale (1) colle sue osservazioni per la emanazione del decreto reale.

(1) Ora, Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.





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TITOLO II

SISTEMAZIONE E RIMBOSCHIMENTO DI TERRENI MONTANI

Capo II

RIMBOSCHIMENTO E RINSALDAMENTO DI TERRENI VINCOLATI

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 84.

Non sono soggetti che ad un diritto fisso di registro di lire 2000 (1), ove non sia minore per legge, gli atti di costituzione, attuazione e primo stabilimento del consorzio e gli atti successivi che per la durata di sei anni dalla data dell'atto costitutivo, occorrano per l'esecuzione dei lavori di rimboschimento.

(1) Imposta così elevata dall'art. 1, comma terzo, l. 21 luglio 1961, n. 707.





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SISTEMAZIONE E RIMBOSCHIMENTO DI TERRENI MONTANI

Capo II

RIMBOSCHIMENTO E RINSALDAMENTO DI TERRENI VINCOLATI

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 85.

Per la durata di un triennio dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'economia nazionale (1) in base ad apposite convenzioni, è autorizzato a concedere contributi ai consorzi di rimboschimento, nonché a Provincie, Comuni e consorzi di Comuni, che assumano a proprio carico la gestione dei vivai forestali governativi, istituiti per la distribuzione gratuita di piantine forestali.

(1) Ora, Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.





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TITOLO II

SISTEMAZIONE E RIMBOSCHIMENTO DI TERRENI MONTANI

Capo II

RIMBOSCHIMENTO E RINSALDAMENTO DI TERRENI VINCOLATI

Sezione II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 86.

Per la Basilicata le spese occorrenti per il rimboschimento e rinsaldamento dei terreni demaniali dello Stato e della Provincia e di quelli patrimoniali e demaniali ex-feudali dei Comuni, che fossero vincolati o vincolabili a norma del titolo I, capo I, del presente decreto, e le spese necessarie per la ricostituzione dei boschi deteriorati di natura demaniale ex-feudale, e per la costruzione delle case di guardia, delle siepi e delle stradelle necessarie per l'impianto, la buona conservazione e la razionale utilizzazione dei nuovi boschi, sono a totale carico dello Stato.

Ai Comuni sarà corrisposta un'indennità annua pari al reddito medio da essi percepito nell'ultimo quinquennio durante il periodo in cui i terreni nudi da rimboschire ed i boschi deteriorati da ricostituire resteranno affidati all'Amministrazione forestale.

Tutti i terreni rimboschiti a cura dello Stato, delle Province e dei Comuni, esclusi da questi ultimi quelli demaniali ex-feudali, formeranno parte, fin dall'inizio dei lavori di rimboschimento, del Demanio forestale dello Stato. Però la rendita netta della loro razionale utilizzazione andrà a vantaggio della Cassa provinciale di credito agrario, per i beni demaniali dello Stato e della Provincia, e a vantaggio dei monti frumentari; per i beni comunali patrimoniali fatta deduzione della precedente rendita percepita dalla Provincia o dai Comuni, che continueranno a riscuoterla.

A tale effetto il Ministro dell'economia nazionale (1) provvederà, a suo tempo, al riparto della rendita netta di cui sopra, ai termini del regolamento.

(1) Ora, Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.





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SISTEMAZIONE E RIMBOSCHIMENTO DI TERRENI MONTANI

Capo II

RIMBOSCHIMENTO E RINSALDAMENTO DI TERRENI VINCOLATI

Sezione II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 87.

Le disposizioni dell'articolo precedente si intendono estese anche alle Province della Calabria per il rimboschimento e rinsaldamento dei terreni dei privati, acquistati od espropriati per essere rimboschiti o ridotti a pascolo senza però che questi entrino a far parte del demanio forestale dello Stato.

Dalla rendita netta dei terreni delle Province e dei Comuni sarà a quelle ed a questi attribuita una quota corrispondente alla rendita percepita precedentemente dai proprietari.





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TITOLO II

SISTEMAZIONE E RIMBOSCHIMENTO DI TERRENI MONTANI

Capo II

RIMBOSCHIMENTO E RINSALDAMENTO DI TERRENI VINCOLATI

Sezione II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 88.

In Sardegna i lavori di rimboschimento sui terreni ex-ademprivili, consegnati ai locali Ispettorati forestali, saranno eseguiti a cura e spese dello Stato.





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TITOLO II

SISTEMAZIONE E RIMBOSCHIMENTO DI TERRENI MONTANI

Capo II

RIMBOSCHIMENTO E RINSALDAMENTO DI TERRENI VINCOLATI

Sezione II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 89.

Le disposizioni generali contenute nel presente capo si estendono ai terreni compresi nella zona carsica, che, per effetto delle leggi provinciali dell'ex-Impero austro-ungarico, relative ad essi, erano destinati all'imboschimento.

Tuttavia le attuali commissioni di imboschimento funzioneranno fino alla costituzione dei Comitati forestali.

Gli imboschimenti nelle altre zone del territorio delle nuove Province, che attualmente sono compiuti col contributo dello Stato, continueranno ad essere eseguiti con le norme ivi in vigore fino a che non saranno costituiti i consorzi di cui all'art. 75.





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TITOLO III

INCORAGGIAMENTI A FAVORE DELLA SILVICOLTURA E DELL'AGRICOLTURA

MONTANA

Capo I

ESENZIONI FISCALI E CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO



Art. 90.

Gli enti ed i privati che razionalmente e sotto la vigilanza dell'Autorità forestale compiano lavori di rimboschimento di terreni cespugliati, erbati o nudi, di loro appartenenza, siano o no sottoposti a vincolo, godranno delle esenzioni fiscali di cui all'art. 58.





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TITOLO III

INCORAGGIAMENTI A FAVORE DELLA SILVICOLTURA E DELL'AGRICOLTURA

MONTANA

Capo I

ESENZIONI FISCALI E CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO

Art. 91.

Il Ministero dell'economia nazionale (1) è autorizzato ad accordare gratuitamente la direzione tecnica dei lavori per la formazione di nuovi boschi o per la ricostituzione di boschi estremamente deteriorati, nonché contributi nella misura non superiore ai due terzi (2) della relativa spesa, determinata insindacabilmente dall'Amministrazione forestale.

Quando ne riconosca l'opportunità, potrà altresì accordare gratuitamente i semi e le piantine occorrenti e, nel caso che non abbia fornito gratuitamente tali materiali, nella determinazione del contributo, dovrà tener conto anche del costo delle piantine e dei semi impiegati nelle colture.

I contributi, come pure i semi e le piantine, saranno concessi solo nel caso che trattisi di terreni vincolati o vincolabili a norma del titolo I, capo I, del presente decreto.

Se però la formazione e ricostituzione di boschi siano state iniziate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, detti contributi saranno concessi, anche se i terreni non si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma e sempre che i rispettivi proprietari o possessori abbiano osservate le norme in vigore all'inizio dei lavori.

I proprietari o possessori debbono compiere le operazioni di governo in conformità del piano di coltura e di conservazione stabilita dall'Autorità forestale.

I contributi non si conferiranno per intero se non trascorsi cinque anni dalla compiuta coltura.

(1) Ora, Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

(2) L'art. 3, quarto comma, l. 25 luglio 1952, n. 991, ha elevato al 75% della spesa tale misura.





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TITOLO III

INCORAGGIAMENTI A FAVORE DELLA SILVICOLTURA E DELL'AGRICOLTURA

MONTANA

Capo I

ESENZIONI FISCALI E CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO

Art. 92.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 119, r.d. 13 febbraio 1933, n. 215.





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TITOLO III

INCORAGGIAMENTI A FAVORE DELLA SILVICOLTURA E DELL'AGRICOLTURA

MONTANA

Capo I

ESENZIONI FISCALI E CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO

Art. 93.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 119, r.d. 13 febbraio 1933, n. 215.





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TITOLO III

INCORAGGIAMENTI A FAVORE DELLA SILVICOLTURA E DELL'AGRICOLTURA

MONTANA

Capo I

ESENZIONI FISCALI E CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO

Art. 94.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 119, r.d. 13 febbraio 1933, n. 215.





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TITOLO III

INCORAGGIAMENTI A FAVORE DELLA SILVICOLTURA E DELL'AGRICOLTURA

MONTANA

Capo I

ESENZIONI FISCALI E CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO

Art. 95.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 119, r.d. 13 febbraio 1933, n. 215.



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TITOLO III

INCORAGGIAMENTI A FAVORE DELLA SILVICOLTURA E DELL'AGRICOLTURA

MONTANA

Capo I

ESENZIONI FISCALI E CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO

Art. 96.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 119, r.d. 13 febbraio 1933, n. 215.





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INCORAGGIAMENTI A FAVORE DELLA SILVICOLTURA E DELL'AGRICOLTURA

MONTANA

Capo I

ESENZIONI FISCALI E CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO

Art. 97.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 119, r.d. 13 febbraio 1933, n. 215.





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TITOLO III

INCORAGGIAMENTI A FAVORE DELLA SILVICOLTURA E DELL'AGRICOLTURA

MONTANA

Capo I

ESENZIONI FISCALI E CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO

Art. 98.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 119, r.d. 13 febbraio 1933, n. 215.





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TITOLO III

INCORAGGIAMENTI A FAVORE DELLA SILVICOLTURA E DELL'AGRICOLTURA

MONTANA

Capo I

ESENZIONI FISCALI E CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO

Art. 99.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 119, r.d. 13 febbraio 1933, n. 215.





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TITOLO III

INCORAGGIAMENTI A FAVORE DELLA SILVICOLTURA E DELL'AGRICOLTURA

MONTANA

Capo II

ISTRUZIONE, PROPAGANDA ED ASSISTENZA

Art. 100.

Il Ministero dell'economia nazionale (1), provvede all'istruzione forestale, all'assistenza ed alla consulenza nel campo della silvicoltura, della pastorizia e dell'agricoltura montana ed in quello delle industrie forestali.

(1) Ora, Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.





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TITOLO III

INCORAGGIAMENTI A FAVORE DELLA SILVICOLTURA E DELL'AGRICOLTURA

MONTANA

Capo II

ISTRUZIONE, PROPAGANDA ED ASSISTENZA

Art. 101.

L'istruzione forestale si distingue in superiore e secondaria.

L'istruzione superiore è impartita nel Regio Istituto superiore agrario e forestale (1) di cui alle LL. 24 luglio 1912, n. 384, e 3 aprile 1921, n. 724, ed al R.D. 31 ottobre 1923, n. 2492. Al detto Istituto superiore (1) è annessa una Stazione sperimentale di silvicoltura (2).

L'istruzione secondaria è impartita nelle regie scuole agrarie medie, in conformità di quanto è stabilito nel R.D. 30 dicembre 1923, n. 3214.

(1) Ora, Facoltà di scienze forestali dell'Università di Firenze.

(2) La Stazione è successivamente divenuta una delle Stazioni sperimentali agrarie ai sensi del d.l. 25 novembre 1929, n. 2226.





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TITOLO III

INCORAGGIAMENTI A FAVORE DELLA SILVICOLTURA E DELL'AGRICOLTURA

MONTANA

Capo II

ISTRUZIONE, PROPAGANDA ED ASSISTENZA

Art. 102.

Il Ministro per l'economia nazionale (1), ha facoltà d'istituire borse di studio presso l'Istituto superiore agrario e forestale (2) e presso istituti analoghi dei Paesi esteri.

(1) Ora, Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

(2) Ora, Facoltà di scienze forestali dell'Università di Firenze.





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TITOLO III

INCORAGGIAMENTI A FAVORE DELLA SILVICOLTURA E DELL'AGRICOLTURA

MONTANA

Capo II

ISTRUZIONE, PROPAGANDA ED ASSISTENZA

Art. 103.

Nelle Province, nelle quali esiste una cattedra ambulante di agricoltura, il Ministro per l'economia nazionale (1), ha facoltà di promuovere e sussidiare l'istituzione di speciali sezioni per la propaganda e l'assistenza nel campo della silvicoltura, della pastorizia e dell'agricoltura montana.

Alle dette sezioni possono essere preposti coloro che hanno seguito il corso di studi presso il regio Istituto superiore agrario e forestale (2) o i laureati in scienze agrarie che abbiano compiuto corsi di integrazione presso l'Istituto anzidetto (2).

(1) Ora, Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

(2) Ora, Facoltà di scienze forestali dell'Università di Firenze.





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TITOLO III

INCORAGGIAMENTI A FAVORE DELLA SILVICOLTURA E DELL'AGRICOLTURA

MONTANA

Capo II

ISTRUZIONE, PROPAGANDA ED ASSISTENZA

Art. 104.

É istituita [nel Regno] (1) la festa degli alberi.

Essa sarà celebrata ogni anno nelle forme che saranno stabilite d'accordo tra i Ministeri dell'economia nazionale (2) e dell'istruzione pubblica.

(1) Nella Repubblica italiana.

(2) Ora, Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.





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TITOLO III

INCORAGGIAMENTI A FAVORE DELLA SILVICOLTURA E DELL'AGRICOLTURA

MONTANA

Capo II

ISTRUZIONE, PROPAGANDA ED ASSISTENZA

Art. 105.

L'Amministrazione forestale presta gratuitamente l'assistenza e la consulenza ai silvicoltori ed agli industriali forestali principalmente pel conseguimento dei seguenti scopi:

a) la difesa della piccola proprietà montana e l'incoraggiamento alla costituzione di associazioni e consorzi di proprietà di boschi per l'esercizio dell'industria silvana, per la prevenzione e l'estinzione degli incendi, per la difesa contro i parassiti animali e vegetali, per il taglio e la vendita dei prodotti forestali;

b) il miglioramento dei boschi e pascoli, l'impianto di nuovi boschi, le esperienze forestali di acclimazione di specie più redditizie e la creazione delle piccole industrie forestali;

c) il miglioramento razionale ed economico della utilizzazione dei boschi e l'incremento della produzione e del commercio dei prodotti forestali.

Il Ministro per l'economia nazionale (1) potrà inoltre concedere medaglie al merito silvano.

(1) Ora, Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.





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TITOLO IV

GESTIONE DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DELLO STATO, DEI COMUNI E DI

ALTRI ENTI

Capo I

AZIENDA DEL DEMANIO FORESTALE DI STATO

Art. 106.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.





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TITOLO IV

GESTIONE DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DELLO STATO, DEI COMUNI E DI

ALTRI ENTI

Capo I

AZIENDA DEL DEMANIO FORESTALE DI STATO

Art. 107.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.





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TITOLO IV

GESTIONE DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DELLO STATO, DEI COMUNI E DI

ALTRI ENTI

Capo I

AZIENDA DEL DEMANIO FORESTALE DI STATO

Art. 108.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.





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TITOLO IV

GESTIONE DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DELLO STATO, DEI COMUNI E DI

ALTRI ENTI

Capo I

AZIENDA DEL DEMANIO FORESTALE DI STATO

Art. 109.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.





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TITOLO IV

GESTIONE DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DELLO STATO, DEI COMUNI E DI

ALTRI ENTI

Capo I

AZIENDA DEL DEMANIO FORESTALE DI STATO

Art. 110.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.





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TITOLO IV

GESTIONE DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DELLO STATO, DEI COMUNI E DI

ALTRI ENTI

Capo I

AZIENDA DEL DEMANIO FORESTALE DI STATO

Art. 111.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.





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TITOLO IV

GESTIONE DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DELLO STATO, DEI COMUNI E DI

ALTRI ENTI

Capo I

AZIENDA DEL DEMANIO FORESTALE DI STATO

Art. 112.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.





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TITOLO IV

GESTIONE DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DELLO STATO, DEI COMUNI E DI

ALTRI ENTI

Capo I

AZIENDA DEL DEMANIO FORESTALE DI STATO

Art. 113.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.





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TITOLO IV

GESTIONE DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DELLO STATO, DEI COMUNI E DI

ALTRI ENTI

Capo I

AZIENDA DEL DEMANIO FORESTALE DI STATO

Art. 114.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.





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TITOLO IV

GESTIONE DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DELLO STATO, DEI COMUNI E DI

ALTRI ENTI

Capo I

AZIENDA DEL DEMANIO FORESTALE DI STATO

Art. 115.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.





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TITOLO IV

GESTIONE DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DELLO STATO, DEI COMUNI E DI

ALTRI ENTI

Capo I

AZIENDA DEL DEMANIO FORESTALE DI STATO

Art. 116.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.





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TITOLO IV

GESTIONE DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DELLO STATO, DEI COMUNI E DI

ALTRI ENTI

Capo I

AZIENDA DEL DEMANIO FORESTALE DI STATO

Art. 117.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.





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TITOLO IV

GESTIONE DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DELLO STATO, DEI COMUNI E DI

ALTRI ENTI

Capo I

AZIENDA DEL DEMANIO FORESTALE DI STATO

Art. 118.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.





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TITOLO IV

GESTIONE DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DELLO STATO, DEI COMUNI E DI

ALTRI ENTI

Capo I

AZIENDA DEL DEMANIO FORESTALE DI STATO

Art. 119.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.





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TITOLO IV

GESTIONE DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DELLO STATO, DEI COMUNI E DI

ALTRI ENTI

Capo I

AZIENDA DEL DEMANIO FORESTALE DI STATO

Art. 120.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.





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TITOLO IV

GESTIONE DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DELLO STATO, DEI COMUNI E DI

ALTRI ENTI

Capo I

AZIENDA DEL DEMANIO FORESTALE DI STATO

Art. 121.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.





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TITOLO IV

GESTIONE DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DELLO STATO, DEI COMUNI E DI

ALTRI ENTI

Capo I

AZIENDA DEL DEMANIO FORESTALE DI STATO

Art. 122.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.





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TITOLO IV

GESTIONE DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DELLO STATO, DEI COMUNI E DI

ALTRI ENTI

Capo I

AZIENDA DEL DEMANIO FORESTALE DI STATO

Art. 123.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.



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GESTIONE DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DELLO STATO, DEI COMUNI E DI

ALTRI ENTI

Capo I

AZIENDA DEL DEMANIO FORESTALE DI STATO

Art. 124.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.





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TITOLO IV

GESTIONE DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DELLO STATO, DEI COMUNI E DI

ALTRI ENTI

Capo I

AZIENDA DEL DEMANIO FORESTALE DI STATO

Art. 125.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.





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TITOLO IV

GESTIONE DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DELLO STATO, DEI COMUNI E DI

ALTRI ENTI

Capo I

AZIENDA DEL DEMANIO FORESTALE DI STATO

Art. 126.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.





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TITOLO IV

GESTIONE DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DELLO STATO, DEI COMUNI E DI

ALTRI ENTI

Capo I

AZIENDA DEL DEMANIO FORESTALE DI STATO

Art. 127.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.





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TITOLO IV

GESTIONE DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DELLO STATO, DEI COMUNI E DI

ALTRI ENTI

Capo I

AZIENDA DEL DEMANIO FORESTALE DI STATO

Art. 128.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.





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TITOLO IV

GESTIONE DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DELLO STATO, DEI COMUNI E DI

ALTRI ENTI

Capo I

AZIENDA DEL DEMANIO FORESTALE DI STATO

Art. 129.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.





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ALTRI ENTI

Capo II

PATRIMONI SILVO-PASTORALI DEI COMUNI ED ALTRI ENTI

Sezione. I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 130.

I boschi appartenenti ai Comuni e ad altri enti, escluse le società anonime, debbono essere utilizzati in conformità di un piano economico approvato o, in caso di mancata presentazione, del progetto prescritto dal Comitato forestale (1).

I piani suddetti, approvati o prescritti come sopra, saranno parificati a tutti gli effetti di legge alle prescrizioni di massima di cui all'art. 10.

(1) Ora, Regioni.





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ALTRI ENTI

Capo II

PATRIMONI SILVO-PASTORALI DEI COMUNI ED ALTRI ENTI

Sezione. I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 131.

Degli incassi realizzati per tagli straordinari nei boschi degli enti di cui al precedente articolo, l'Ispettorato forestale stabilirà la somma da impiegarsi in opere di miglioramento del patrimonio rustico degli enti stessi.





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ALTRI ENTI

Capo II

PATRIMONI SILVO-PASTORALI DEI COMUNI ED ALTRI ENTI

Sezione. I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 132.

S'intendono per tagli straordinari tutti quelli che vengono eseguiti all'infuori delle prescrizioni dei piani economici, ove essi esistono o che in genere superano la media delle utilizzazioni ordinarie fatte nell'ultimo decennio.





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ALTRI ENTI

Capo II

PATRIMONI SILVO-PASTORALI DEI COMUNI ED ALTRI ENTI

Sezione. I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 133.

La misura delle somme da prelevarsi, ai sensi dell'art. 131, sarà determinata caso per caso, tenuto conto dell'importanza dei tagli eseguiti e delle somme incassate, dell'estensione e dello stato dei boschi e delle condizioni finanziarie dell'ente proprietario, in base ad un progetto sommario dei lavori da eseguirsi, approvato dal Comitato forestale (1). Tale importo non potrà tuttavia superare il 25 per cento del ricavato del taglio.

(1) Ora, Regioni.





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ALTRI ENTI

Capo II

PATRIMONI SILVO-PASTORALI DEI COMUNI ED ALTRI ENTI

Sezione. I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 134.

Le somme così fissate saranno depositate presso le Tesorerie delle Province a disposizione dell'Amministrazione forestale, cui saranno consegnate, a misura del bisogno, con ordini di pagamento del Prefetto della Provincia, al quale gli Ispettori forestali daranno conto, a norma delle disposizioni vigenti sulla contabilità dello Stato.





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Capo II

PATRIMONI SILVO-PASTORALI DEI COMUNI ED ALTRI ENTI

Sezione. I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 135.

I pascoli montani appartenenti agli enti di cui all'art. 130 devono essere utilizzati in conformità di apposite norme approvate o prescritte dal Comitato forestale (1).

Contro le disposizioni del Comitato è ammesso ricorso al Ministero della economia nazionale (2) entro sessanta giorni dalla notificazione di esse.

Le infrazioni alle norme predette sono punite con la sanzione amministrativa fino a lire 40.000 (3).

(1) Ora, Regioni.

(2) Ora, Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

(3) Vedi art. 54, nota 2.





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Capo II

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Sezione. I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 136.

Quando un pascolo montano appartiene in condominio a più proprietari, le norme stabilite, oltre che per l'amministrazione ed il godimento della cosa comune anche per le migliorie, saranno valide per la minoranza dissenziente, quando siano state deliberate da coloro che rappresentano la maggioranza degli interessi ed almeno il terzo dei componenti la comunione.





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Capo II

PATRIMONI SILVO-PASTORALI DEI COMUNI ED ALTRI ENTI

Sezione. I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 137.

Il Ministero dell'economia nazionale (1) potrà concedere contributi agli enti di cui all'articolo 130, che provvedano alla compilazione di piani economici per i boschi e di regolamenti per l'uso dei pascoli, allo scopo di conseguire un miglioramento del loro patrimonio silvo-pastorale.

I contributi saranno commisurati all'importanza ed alla spesa di formazione dei detti piani e regolamenti, debitamente approvati.

(1) Ora, Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.





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Capo II

PATRIMONI SILVO-PASTORALI DEI COMUNI ED ALTRI ENTI

Sezione. I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 138.

La vigilanza sull'applicazione dei piani economici dei patrimoni silvo-pastorali, di cui al presente capo, è demandata all'Ispettore forestale capo del ripartimento. é però in facoltà degli enti interessati di affidare a persone tecniche la compilazione dei progetti di taglio e vendita di piante, di utilizzazione dei prodotti boschivi, di affitto dei pascoli e degli altri terreni, nonché dei progetti dei lavori di cui all'art. 133, e la redazione delle norme per l'esercizio del pascolo, di cui all'art. 135.

Uguale facoltà hanno gli enti che abbiano provveduto alla formazione dei piani economici in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 130.

Nel caso di gestione a cura dello Stato dei detti patrimoni, prevista dagli articoli 161 e seguenti, la vigilanza si estende a tutto il funzionamento dei distretti amministrativi compresi nella circoscrizione del ripartimento forestale.





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Capo II

PATRIMONI SILVO-PASTORALI DEI COMUNI ED ALTRI ENTI

Sezione. I

DISPOSIZIONI GENERALI

COSTITUZIONE DELLE AZIENDE SPECIALI

Art. 139.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, d.p.r. 4 ottobre 1986, n. 902; l. 8 giugno 1990, n. 142 e l. 31 gennaio 1994, n. 97.





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Capo II

PATRIMONI SILVO-PASTORALI DEI COMUNI ED ALTRI ENTI

Sezione. I

DISPOSIZIONI GENERALI

COSTITUZIONE DELLE AZIENDE SPECIALI

Art. 140.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, d.p.r. 4 ottobre 1986, n. 902; l. 8 giugno 1990, n. 142 e l. 31 gennaio 1994, n. 97.





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Sezione. I

DISPOSIZIONI GENERALI

COSTITUZIONE DELLE AZIENDE SPECIALI

Art. 141.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, d.p.r. 4 ottobre 1986, n. 902; l. 8 giugno 1990, n. 142 e l. 31 gennaio 1994, n. 97.





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Sezione. I

DISPOSIZIONI GENERALI

COSTITUZIONE DELLE AZIENDE SPECIALI

Art. 142.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, d.p.r. 4 ottobre 1986, n. 902; l. 8 giugno 1990, n. 142 e l. 31 gennaio 1994, n. 97.





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Sezione. I

DISPOSIZIONI GENERALI

COSTITUZIONE DELLE AZIENDE SPECIALI

Art. 143.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, d.p.r. 4 ottobre 1986, n. 902; l. 8 giugno 1990, n. 142 e l. 31 gennaio 1994, n. 97.





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Sezione. I

DISPOSIZIONI GENERALI

COSTITUZIONE DELLE AZIENDE SPECIALI

Art. 144.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, d.p.r. 4 ottobre 1986, n. 902; l. 8 giugno 1990, n. 142 e l. 31 gennaio 1994, n. 97.





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Sezione. I

DISPOSIZIONI GENERALI

COSTITUZIONE DELLE AZIENDE SPECIALI

Art. 145.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, d.p.r. 4 ottobre 1986, n. 902; l. 8 giugno 1990, n. 142 e l. 31 gennaio 1994, n. 97.





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Sezione. I

DISPOSIZIONI GENERALI

COSTITUZIONE DELLE AZIENDE SPECIALI

Art. 146.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, d.p.r. 4 ottobre 1986, n. 902; l. 8 giugno 1990, n. 142 e l. 31 gennaio 1994, n. 97.





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Capo II

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Sezione. I

DISPOSIZIONI GENERALI

COSTITUZIONE DELLE AZIENDE SPECIALI

Art. 147.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, d.p.r. 4 ottobre 1986, n. 902; l. 8 giugno 1990, n. 142 e l. 31 gennaio 1994, n. 97.





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Sezione. I

DISPOSIZIONI GENERALI

COSTITUZIONE DELLE AZIENDE SPECIALI

Art. 148.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, d.p.r. 4 ottobre 1986, n. 902; l. 8 giugno 1990, n. 142 e l. 31 gennaio 1994, n. 97.





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Capo II

PATRIMONI SILVO-PASTORALI DEI COMUNI ED ALTRI ENTI

Sezione. I

DISPOSIZIONI GENERALI

COSTITUZIONE DELLE AZIENDE SPECIALI

Art. 149.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, d.p.r. 4 ottobre 1986, n. 902; l. 8 giugno 1990, n. 142 e l. 31 gennaio 1994, n. 97.



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Capo II

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Sezione. I

DISPOSIZIONI GENERALI

AZIENDE PER LA GESTIONE DEI DOMINI COLLETTIVI

Art. 150.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, d.p.r. 4 ottobre 1986, n. 902; l. 8 giugno 1990, n. 142 e l. 31 gennaio 1994, n. 97.





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Capo II

PATRIMONI SILVO-PASTORALI DEI COMUNI ED ALTRI ENTI

Sezione. I

DISPOSIZIONI GENERALI

AZIENDE PER LA GESTIONE DEI DOMINI COLLETTIVI

Art. 151.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, d.p.r. 4 ottobre 1986, n. 902; l. 8 giugno 1990, n. 142 e l. 31 gennaio 1994, n. 97.





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Capo II

PATRIMONI SILVO-PASTORALI DEI COMUNI ED ALTRI ENTI

Sezione. I

DISPOSIZIONI GENERALI

AZIENDE PER LA GESTIONE DEI DOMINI COLLETTIVI

Art. 152.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, d.p.r. 4 ottobre 1986, n. 902; l. 8 giugno 1990, n. 142 e l. 31 gennaio 1994, n. 97.





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Capo II

PATRIMONI SILVO-PASTORALI DEI COMUNI ED ALTRI ENTI

Sezione. I

DISPOSIZIONI GENERALI

ALTRE FORME DI GESTIONI DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DEI COMUNI E DI

ALTRI ENTI

Art. 153.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, d.p.r. 4 ottobre 1986, n. 902; l. 8 giugno 1990, n. 142 e l. 31 gennaio 1994, n. 97.





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Capo II

PATRIMONI SILVO-PASTORALI DEI COMUNI ED ALTRI ENTI

Sezione. I

DISPOSIZIONI GENERALI

ALTRE FORME DI GESTIONI DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DEI COMUNI E DI

ALTRI ENTI

Art. 154.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, d.p.r. 4 ottobre 1986, n. 902; l. 8 giugno 1990, n. 142 e l. 31 gennaio 1994, n. 97.





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ALTRI ENTI

Capo II

PATRIMONI SILVO-PASTORALI DEI COMUNI ED ALTRI ENTI

Sezione. I

DISPOSIZIONI GENERALI

ALTRE FORME DI GESTIONI DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DEI COMUNI E DI

ALTRI ENTI

Art. 155.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, d.p.r. 4 ottobre 1986, n. 902; l. 8 giugno 1990, n. 142 e l. 31 gennaio 1994, n. 97.





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ALTRI ENTI

Capo II

PATRIMONI SILVO-PASTORALI DEI COMUNI ED ALTRI ENTI

Sezione. I

DISPOSIZIONI GENERALI

ALTRE FORME DI GESTIONI DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DEI COMUNI E DI

ALTRI ENTI

Art. 156.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, d.p.r. 4 ottobre 1986, n. 902; l. 8 giugno 1990, n. 142 e l. 31 gennaio 1994, n. 97.





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ALTRI ENTI

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Sezione. I

DISPOSIZIONI GENERALI

ALTRE FORME DI GESTIONI DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DEI COMUNI E DI

ALTRI ENTI

Art. 157.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, d.p.r. 4 ottobre 1986, n. 902; l. 8 giugno 1990, n. 142 e l. 31 gennaio 1994, n. 97.





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GESTIONE DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DELLO STATO, DEI COMUNI E DI

ALTRI ENTI

Capo II

PATRIMONI SILVO-PASTORALI DEI COMUNI ED ALTRI ENTI

Sezione. I

DISPOSIZIONI GENERALI

ALTRE FORME DI GESTIONI DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DEI COMUNI E DI

ALTRI ENTI

Art. 158.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, d.p.r. 4 ottobre 1986, n. 902; l. 8 giugno 1990, n. 142 e l. 31 gennaio 1994, n. 97.





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ALTRI ENTI

Capo II

PATRIMONI SILVO-PASTORALI DEI COMUNI ED ALTRI ENTI

Sezione. I

DISPOSIZIONI GENERALI

PERSONALE DIRETTIVO

Art. 159.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, d.p.r. 4 ottobre 1986, n. 902; l. 8 giugno 1990, n. 142 e l. 31 gennaio 1994, n. 97.





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TITOLO IV

GESTIONE DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DELLO STATO, DEI COMUNI E DI

ALTRI ENTI

Capo II

PATRIMONI SILVO-PASTORALI DEI COMUNI ED ALTRI ENTI

Sezione. I

DISPOSIZIONI GENERALI

PERSONALE DIRETTIVO

Art. 160.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, d.p.r. 4 ottobre 1986, n. 902; l. 8 giugno 1990, n. 142 e l. 31 gennaio 1994, n. 97.





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ALTRI ENTI

Capo II

PATRIMONI SILVO-PASTORALI DEI COMUNI ED ALTRI ENTI

Sezione. I

DISPOSIZIONI GENERALI

PERSONALE DIRETTIVO

Sezione III

GESTIONE A CURA DELLO STATO DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DEI COMUNI

E DEGLI ALTRI ENTI

Art. 161.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.





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GESTIONE DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DELLO STATO, DEI COMUNI E DI

ALTRI ENTI

Capo II

PATRIMONI SILVO-PASTORALI DEI COMUNI ED ALTRI ENTI

Sezione. I

DISPOSIZIONI GENERALI

PERSONALE DIRETTIVO

Sezione III

GESTIONE A CURA DELLO STATO DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DEI COMUNI

E DEGLI ALTRI ENTI

Art. 162.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.





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Capo II

PATRIMONI SILVO-PASTORALI DEI COMUNI ED ALTRI ENTI

Sezione. I

DISPOSIZIONI GENERALI

PERSONALE DIRETTIVO

Sezione III

GESTIONE A CURA DELLO STATO DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DEI COMUNI

E DEGLI ALTRI ENTI

Art. 163.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.





BOSCHI E FORESTE

TITOLO IV

GESTIONE DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DELLO STATO, DEI COMUNI E DI

ALTRI ENTI

Capo II

PATRIMONI SILVO-PASTORALI DEI COMUNI ED ALTRI ENTI

Sezione. I

DISPOSIZIONI GENERALI

PERSONALE DIRETTIVO

Sezione III

GESTIONE A CURA DELLO STATO DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DEI COMUNI

E DEGLI ALTRI ENTI

Art. 164.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.





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Capo II

PATRIMONI SILVO-PASTORALI DEI COMUNI ED ALTRI ENTI

Sezione. I

DISPOSIZIONI GENERALI

PERSONALE DIRETTIVO

Sezione III

GESTIONE A CURA DELLO STATO DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DEI COMUNI

E DEGLI ALTRI ENTI

Art. 165.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.





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TITOLO IV

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PATRIMONI SILVO-PASTORALI DEI COMUNI ED ALTRI ENTI

Sezione. I

DISPOSIZIONI GENERALI

PERSONALE DIRETTIVO

Sezione III

GESTIONE A CURA DELLO STATO DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DEI COMUNI

E DEGLI ALTRI ENTI

Art. 166.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.





BOSCHI E FORESTE

TITOLO IV

GESTIONE DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DELLO STATO, DEI COMUNI E DI

ALTRI ENTI

Capo II

PATRIMONI SILVO-PASTORALI DEI COMUNI ED ALTRI ENTI

Sezione. I

DISPOSIZIONI GENERALI

PERSONALE DIRETTIVO

Sezione III

GESTIONE A CURA DELLO STATO DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DEI COMUNI

E DEGLI ALTRI ENTI

Art. 167.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.





BOSCHI E FORESTE

TITOLO IV

GESTIONE DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DELLO STATO, DEI COMUNI E DI

ALTRI ENTI

Capo II

PATRIMONI SILVO-PASTORALI DEI COMUNI ED ALTRI ENTI

Sezione. I

DISPOSIZIONI GENERALI

PERSONALE DIRETTIVO

Sezione III

GESTIONE A CURA DELLO STATO DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DEI COMUNI

E DEGLI ALTRI ENTI

Art. 168.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.





BOSCHI E FORESTE

TITOLO V

DIRITTO D'USO SUI BOSCHI E SUI TERRENI VINCOLATI (1)

(1) Vedi, anche, l. 16 giugno 1927, n. 1766.

Art. 169.

Nessun diritto d'uso eccedente i limiti dell'art. 521 del codice civile (1) potrà essere concesso sui boschi e sui terreni vincolati.

I diritti d'uso esistenti sui boschi e terreni suddetti possono essere affrancati.

(1) Ora art. 1021 c.c. del 1942.





BOSCHI E FORESTE

TITOLO V

DIRITTO D'USO SUI BOSCHI E SUI TERRENI VINCOLATI (1)

(1) Vedi, anche, l. 16 giugno 1927, n. 1766.

Art. 170.

Ove altrimenti non disponessero le parti interessate, l'affrancazione si farà mediante la cessione in proprietà, agli utenti, di una parte, del bosco o delle terre gravate da diritti di uso, aventi un valore uguale a quello che si giudichi competere al diritto di uso che rimane abolito, o mediante un compenso in denaro.

Nel caso che l'esercizio del pascolo o di altri diritti di uso sia riconosciuto in tutto od in parte necessario ad una popolazione, il Ministero dell'economia nazionale (1), intesi il Consiglio comunale, il Comitato forestale (2) ed il Consiglio di Stato, potrà sospendere, per quel periodo di tempo che si chiarirà indispensabile, il diritto di affrancazione, regolando però l'esercizio dei diritti di uso.

Le norme circa la procedura di affrancazione saranno stabilite nel regolamento.

(1) Ora, Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

(2) Ora, Regioni.





BOSCHI E FORESTE

TITOLO V

DIRITTO D'USO SUI BOSCHI E SUI TERRENI VINCOLATI (1)

(1) Vedi, anche, l. 16 giugno 1927, n. 1766.

Art. 171.

Ove i diritti di uso sieno esercitati da intere popolazioni o da parte di esse la rappresentanza delle medesime, tanto nelle trattative e nelle convenzioni, quanto nei giudizi, verrà assunta dalle rispettive Amministrazioni municipali.

É riservata in ogni caso ai singoli utenti la facoltà di far valere direttamente i loro diritti.



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BOSCHI E FORESTE

TITOLO VI

ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE FORESTALE

Art. 172.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, l. 4 dicembre 1993, n. 491.





BOSCHI E FORESTE

TITOLO VI

ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE FORESTALE

Art. 173.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, l. 4 dicembre 1993, n. 491.





BOSCHI E FORESTE

TITOLO VI

ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE FORESTALE

Art. 174.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, l. 4 dicembre 1993, n. 491.





BOSCHI E FORESTE

TITOLO VI

ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE FORESTALE

Art. 175.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, l. 4 dicembre 1993, n. 491.





BOSCHI E FORESTE

TITOLO VI

ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE FORESTALE

Art. 176.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, l. 4 dicembre 1993, n. 491.





BOSCHI E FORESTE

TITOLO VI

ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE FORESTALE

Art. 177.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, l. 4 dicembre 1993, n. 491.





BOSCHI E FORESTE

TITOLO VI

ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE FORESTALE

Art. 178.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, l. 4 dicembre 1993, n. 491.





BOSCHI E FORESTE

TITOLO VI

ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE FORESTALE

Art. 179.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, l. 4 dicembre 1993, n. 491.





BOSCHI E FORESTE

TITOLO VI

ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE FORESTALE

Art. 180.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, l. 4 dicembre 1993, n. 491.





BOSCHI E FORESTE

TITOLO VI

ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE FORESTALE

Art. 181.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, l. 4 dicembre 1993, n. 491.





BOSCHI E FORESTE

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE (1)

(1) Le norme contenute nel presente Titolo sono da ritenersi

superate.

Art. 182.

(Omissis) (1).

(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da ritenersi superate.





BOSCHI E FORESTE

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE (1)

(1) Le norme contenute nel presente Titolo sono da ritenersi superate.

Art. 183.

(Omissis) (1).

(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da ritenersi superate.





BOSCHI E FORESTE

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE (1)

(1) Le norme contenute nel presente Titolo sono da ritenersi superate.

Art. 184.

(Omissis) (1).

(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da ritenersi superate.





BOSCHI E FORESTE

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE (1)

(1) Le norme contenute nel presente Titolo sono da ritenersi superate.

Art. 185.

(Omissis) (1).

(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da ritenersi superate.





BOSCHI E FORESTE

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE (1)

(1) Le norme contenute nel presente Titolo sono da ritenersi superate.

Art. 186.

(Omissis) (1).

(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da ritenersi superate.

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