Vincolo paesaggistico 1497-39

Vincoli ambientali paesaggistici ex L. 1497/39


<<I vincoli consistono in limitazioni all'uso della proprietà privata derivanti dal riconoscimento di caratteristiche intrinseche del bene immobile che ne impongono la tutela. Vanno tenuti distinti dai cosiddetti "vincoli di piano regolatore" in quanto questi discendono da scelte attinenti la pianificazione urbanistica e comportanti inedificabilità ed espropriazione.

In particolare, come vincoli ambientali e paesistici si intendono i vincoli posti a tutela dei valori paesaggistici ed ambientali del territorio; già di competenza delle Sovraintendenze ai monumenti, sono oggi di competenza della Regione; si concretano in limitazioni all'uso di una determinata area o di una costruzione per la cui trasformazione è necessario il nullaosta regionale, che ha validità quinquennale (entro tale termine i lavori devono essere completati) e può formarsi per silenzio-assenso (60 giorni) ai sensi della L. 94/1982.

Il vincolo di tutela ambientale può essere apposto mediante specifica procedura, disciplinata dalla L. 1497/1939, in relazione ai singoli beni, oppure in modo oggettivo per "categorie" di beni (la fascia compresa nei 300 m dalla riva del mare, i vulcani, i boschi e le foreste, le montagne al di sopra della quota di 1600 m ecc.) ai sensi della L. 431/1985.>> (da "Repertorio di Edilizia ed Urbanistica" de "Il Sole 24ore")

 
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Legge 29 giugno 1939, n. 1497 (in Gazz. Uff., 14 ottobre 1939, n. 241).


Protezione delle bellezze naturali (1) (2) (3).

(1) Allo scopo di agevolarne la lettura, nel presente provvedimentola nomenclatura dei Ministri e dei Ministeri è stata aggiornata sullabase degli accorpamenti e delle soppressioni intervenute negli ultimianni.

(2) A partire dal 1° gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. Se tale operazione di conversione produce un risultato espresso anche in decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali (art. 51, d.lg. 24 giugno 1998, n. 213).

(3) Con d.lg. 31 marzo 1998, n. 112, sono state trasferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni relative alla tutela e alla valorizzazione dei beni ambientali, ad eccezione di quelli espressamente lasciati alla competenza statale centrale.

 

Art. 1.

Sono soggette alla presente legge a causa del loro notevole interesse pubblico:

1) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;

2) le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d'interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza;

3) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;

4) le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

 

Art. 2.

Delle cose di cui ai nn. 1 e 2 e delle località di cui ai nn. 3 e 4 del precedente articolo sono compilati, Provincia per Provincia, due distinti elenchi. La compilazione di detti elenchi è affidata a una Commissione istituita in ciascuna Provincia con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali.

La Commissione è presieduta da un delegato del Ministero per i beni e le attività culturali, scelto preferibilmente fra i membri del Consiglio per i beni culturali e ambientali, ed è composta:

    * del Soprintendente ai monumenti competente per sede;

    * del Presidente dell'Ente provinciale per il turismo o di un suo delegato.

Fanno parte di diritto della Commissione:

    * i Podestà (1) dei Comuni interessati;

    * i rappresentanti delle categorie interessate.

Il presidente della Commissione aggrega di volta in volta singoli esperti in materia mineraria o un rappresentante della Milizia nazionale forestale (2), o un artista designato dalla Confederazione professionisti e artisti (3), a seconda della natura delle cose e località oggetto della presente legge.

L'elenco delle località, così compilato, e ogni variante, di mano in mano che vi s'introduca sono pubblicati per un periodo di tre mesi all'albo di tutti i Comuni interessati della Provincia, e depositati oltreché nelle segreterie dei Comuni stessi, presso le sedi delle Unioni (4) provinciali dei professionisti e degli artisti, delle Unioni (4) provinciali degli agricoltori e delle Unioni (4) provinciali degli industriali.

(1) Ora, Sindaci.

(2) Ora, Corpo forestale dello Stato.

(3) Ora, designato dalle Associazioni sindacali di categoria degli artisti, a seguito della soppressione delle Confederazioni sindacali fasciste, operata dall'art. 1 d.lg.lgt. 23 novembre 1944, n. 369. (4) Ora, Associazioni.

 

Art. 3.

Entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione i proprietari, possessori o detentori comunque interessati possono produrre opposizione al Ministero a mezzo della Soprintendenza. Nello stesso termine, chiunque ritenga di avere interesse, può far pervenire, alle rispettive organizzazioni sindacali locali, reclami e proposte in merito all'elenco, che, coordinati e riassunti ad opera di queste saranno trasmessi al Ministero per i beni e le attività culturali entro il successivo trimestre per il tramite delle Soprintendenze.

Il Ministro, esaminati gli atti, approva l'elenco, introducendovi le modificazioni che ritenga opportune.

 

Art. 4.

L'elenco delle località di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 1, approvato dal Ministro, è Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Una copia del numero della Gazzetta Ufficiale che lo contiene è affissa per tre mesi all'albo di tutti i Comuni interessati; e altra copia, con la planimetria, è contemporaneamente depositata presso il competente ufficio di ciascun Comune ove gli interessati hanno facoltà di prenderne visione.

Entro il successivo termine di tre mesi, i proprietari possessori o detentori interessati hanno facoltà di ricorrere al Presidente della Repubblica che si pronuncia, sentiti i competenti corpi tecnici del Ministero per i beni e le attività culturali e il Consiglio di Stato.

Tale pronuncia ha carattere di provvedimento definitivo.

 

Art. 5.

Delle vaste località incluse nell'elenco di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 1 della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali ha facoltà di disporre un piano territoriale paesistico, da redigersi secondo le norme dettate dal regolamento e da approvarsi e pubblicarsi insieme con l'elenco medesimo, al fine di impedire che le aree di quelle località siano utilizzate in modo pregiudizievole alla bellezza panoramica.

Il detto piano se compilato successivamente alla pubblicazione dell'elenco, è pubblicato a parte mediante affissione per un periodo di tre mesi all'albo dei Comuni interessati, e una copia di esso è depositata nella segreteria dei Comuni stessi affinché chiunque ne possa prendere visione.

Contro il piano territoriale paesistico gli interessati di cui all'art. 3, hanno facoltà di ricorrere nel termine e agli effetti di cui al terzo comma del precedente articolo (1).

(1) Vedi l'art. 1, d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 8.

 

Art. 6.

Sulla base dell'elenco delle cose di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 1, compilato dalla Commissione provinciale, il Ministro per i beni e le attività culturali ordina la notificazione in via amministrativa della dichiarazione del notevole interesse pubblico ai proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili (1).

Tale dichiarazione trascritta a richiesta del Ministro, sui registri della Conservatoria delle ipoteche, ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore.

Contro la dichiarazione, così notificata, è ammesso il ricorso di cui al terzo comma dell'art. 4.

(1) Vedi, ora, art. 82 ultimo comma, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.

 

Art. 7.

I proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, dell'immobile, il quale sia stato oggetto nei pubblicati elenchi delle località, non possono distruggerlo né introdurvi modificazioni

che rechino pregiudizio a quel suo esteriore aspetto che è protetto dalla presente legge.

Essi, pertanto, debbono presentare i progetti dei lavori che vogliano intraprendere alla competente [regia] Soprintendenza (1) e astenersi dal mettervi mano sino a tanto che non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.

É fatto obbligo al [regio] Soprintendente, di pronunciarsi sui detti progetti nel termine massimo di tre mesi dalla loro presentazione.

(1) Vedi l'art. 2, l. 22 maggio 1939, n. 823.

 

Art. 8.

Indipendentemente dalla inclusione nello elenco delle località e dalla notificazione di cui all'art. 6, il Ministro per i beni e le attività culturali ha facoltà:

1) di inibire che si eseguano, senza preventiva autorizzazione, lavori comunque capaci di recar pregiudizio all'attuale stato esteriore delle cose e delle località soggette alla presente legge;

2) di ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida di cui al numero precedente, la sospensione degli iniziati lavori (1).

(1) Vedi, ora, art. 82 ultimo comma, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.

 

Art. 9.

Il provvedimento ministeriale adottato ai sensi dell'articolo precedente si intende revocato se entro il termine di tre mesi non sia stato comunicato all'interessato che la Commissione di cui

all'art. 2 ha espresso parere favorevole all'apposizione del vincolo che giustifica l'inibizione d'intraprendere lavori o la sospensione dei lavori iniziati.

Il provvedimento stesso è considerato definitivo dal trentesimo giorno da quello della notifica dell'approvazione all'interessato.

 

Art. 10.

Per lavori su cose, né precedentemente incluse nel pubblicato elenco delle località, né precedentemente dichiarate e notificate di notevole interesse pubblico, dei quali sia stata ordinata la sospensione, senza che fosse stata intimata la preventiva diffida di cui all'art. 8 n. 1, è data azione per ottenere il rimborso delle spese sostenute sino al momento della notificata sospensione.

Le opere già eseguite sono demolite a spese del Ministero per i beni e le attività culturali (1).

(1) Vedi, ora, art. 82 ultimo comma, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.

 

Art. 11.

Nel caso di aperture di strade e di cave, nel caso di condotte per impianti industriali e di palificazione nell'ambito e in vista delle località di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 1 della presente legge, ovvero in prossimità delle cose di cui ai nn. 1 e 2 dello stesso articolo, il [regio] Soprintendente ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica dell'intrapreso lavoro, valgano ad evitare pregiudizio alle cose e luoghi protetti dalla presente legge.

 

Art. 12.

L'approvazione dei piani regolatori o d'ampliamento dell'abitato deve essere impartita, quanto ai fini della presente legge, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.

 

Art. 13.

I provvedimenti da adottare ai sensi della presente legge relativi ai luoghi che interessano aziende patrimoniali del Demanio dello Stato devono essere emessi di concerto con il Ministro delle finanze

(1).

I provvedimenti che riguardano beni compresi nell'ambito del Demanio pubblico marittimo devono essere emessi di concerto con il Ministro per le comunicazioni (2) e, qualora si riferiscano ad opere portuali, di concerto anche con il Ministro dei lavori pubblici.

I provvedimenti di carattere generale interessanti le località riconosciute stazioni di soggiorno, di cura, di turismo a sensi del R.D.L. 15 aprile 1926, n. 765, devono essere emessi di concerto con il Ministro della cultura popolare (3).

Tutti i provvedimenti, infine, che riguardano opere pubbliche, devono essere emessi di concerto con le singole Amministrazioni interessate.

(1) Ora, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

(2) Ora, di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione.

(4) Ora, di concerto con le Regioni.

 

Art. 14.

Nell'ambito e in prossimità dei luoghi e delle cose contemplati dall'art. 1 della presente legge non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non previo consenso della competente [regia] Soprintendenza ai monumenti o all'arte medioevale e moderna, alla quale è fatto obbligo di interpellare l'Ente provinciale per il turismo.

Il Ministro per i beni e le attività culturali ha facoltà di ordinare per mezzo del Prefetto, la rimozione, a cura e spese degli interessati, dei cartelli e degli altri mezzi di pubblicità non preventivamente autorizzati che rechino, comunque, pregiudizio all'aspetto o al libero godimento delle cose e località soggette alla presente legge (1).

É anche facoltà del Ministro ordinare per mezzo del Prefetto che nelle località di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 1 della presente legge, sia dato alle facciate dei fabbricati, il cui colore rechi disturbo alla bellezza dell'insieme, un diverso colore che con quella armonizzi.

In caso di inadempienza il Prefetto provvede all'esecuzione d'ufficio a' termini e agli effetti di cui all'art. 20 del vigente T.U. della legge comunale e provinciale.

(1) Vedi, ora, art. 82 ultimo comma, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.

 

Art. 15.

Indipendentemente dalle sanzioni comminate dal codice penale, chi non ottempera agli obblighi e agli ordini di cui alla presente legge è tenuto, secondo che il Ministero per i beni e le attività culturali ritenga più opportuno, nell'interesse della protezione delle bellezze naturali e panoramiche, alla demolizione a proprie spese delle opere abusivamente eseguite o al pagamento di una indennità equivalente alla maggiore somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito

mediante la commessa trasgressione.

Se il trasgressore non provvede alla demolizione entro il termine prefissogli ha facoltà di provvedere d'ufficio il Ministero per i beni e le attività culturali, per mezzo del Prefetto. La nota delle spese è resa esecutoria con provvedimento del Ministro ed è riscossa secondo le norme della vigente legge sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

L'indennità di cui al primo comma è determinata dal Ministro per i beni e le attività culturali in base a perizia degli uffici del Genio civile o della guardia forestale assistiti dal [regio] Soprintendente.

Se il trasgressore non accetta la misura fissata dal Ministro l'indennità è determinata insindacabilmente da un collegio di tre periti da nominarsi uno dal Ministro, l'altro dal trasgressore e il terzo dal Presidente del tribunale. Le relative spese sono anticipate dal trasgressore.

Il provvedimento emesso dal Ministro ai sensi del terzo comma di questo articolo è esecutivo quando l'interessato abbia dato la sua adesione in iscritto, o quando entro tre mesi dalla notificazione, egli non abbia aderito né, facendo il prescritto deposito delle spese, abbia dichiarato di voler provocare il giudizio del collegio peritale.

Il provvedimento emesso dal Ministro in seguito alla pronuncia del collegio dei periti è immediatamente esecutivo.

L'indennità, comunque determinata, è riscossa nei modi di cui al comma 2° di questo articolo affluisce a uno speciale capitolo del bilancio di entrata dello Stato (1).

(1) Il presente articolo si applica a qualsiasi intervento realizzato abusivamente nelle aree sottoposte alle disposizioni della presente legge e del d.l. 27 giugno 1985, n. 312, conv. in l. 8 agosto 1985, n. 431, ad esclusione delle opere interne e degli interventi indicati dal comma dodicesimo dell'art. 82, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dalla l. 8 agosto 1985, n. 431. L'indennità risarcitoria di cui al presente articolo è determinata previa apposita perizia di valutazione del danno causato dall'intervento abusivo in rapporto alle caratteristiche del territorio vincolato ed alla normativa di tutela vigente sull'area interessata, nonché mediante la stima del profitto conseguito dalla esecuzione delle opere abusive. In via generale è qualificato quale profitto la differenza tra il valore dell'opera realizzata ed i costi sostenuti per la esecuzione della stessa, alla data di effettuazione della perizia (artt. 1 e 2, d.m. 26 settembre 1997).

 

Art. 16.

Non è dovuto indennizzo per i vincoli imposti agli immobili di proprietà privata a norma dei precedenti articoli.

Tuttavia, nei soli casi di divieto assoluto di costruzione sopra aree da considerarsi come fabbricabili, potrà essere concesso, previa perizia estimativa dell'Ufficio tecnico erariale, uno speciale contributo nei limiti della somma da stanziarsi in apposito capitolo dello stato di previsione delle spese dell'educazione nazionale, in relazione al gettito dei proventi di cui all'art. 15 della presente legge, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Allo stesso capitolo vanno imputate le spese inerenti alla protezione delle cose o località di cui all'art. 1, comprese quelle per commissioni, missioni o sopraluoghi ed esclusi i premi di operosità e rendimento.

 

Art. 17.

Se l'imposizione del vincolo a termini della presente legge, determina un'effettiva riduzione del reddito degli immobili, il possessore può richiedere la variazione dell'estimo dei terreni ai

sensi dell'art. 43 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, ancorché nel Comune sia in vigore il vecchio catasto, ovvero la revisione parziale del reddito dei fabbricati ai sensi dell'art. 21 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, e dell'art. 10 della legge 11 luglio 1889, n. 6214, sempreché ricorrano gli estremi previsti dalle disposizioni medesime.

 

Art. 18.

Le notifiche d'importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, eseguite in base alla L. 11 giugno 1922, n. 778, sono da considerare valide a tutti gli effetti della presente

legge.

 

Art. 19.

La L. 11 giugno 1922, n. 778, e ogni altra disposizione che sia in contrasto con quelle della presente legge, sono abrogate.

 

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