Area rispetto cimiteri

Zona di rispetto cimiteriale.


<<I Cimiteri sono strutture sociali che necessitano di una particolare tutela per fini morali, ecologici ed igienico-sanitari; intorno ad essi è pertanto prevista una fascia di rispetto nella quale né i privati né l'amministrazione pubblica possono costruire. La norma che ne prevede l'individuazione (R.D. 1265/1934, art. 338) è poco chiara: la dimensione della fascia di rispetto può essere di 200 m riducibili a 100 m o 50 m, a seconda delle dimensioni del comune; essa è dapprima considerata come un raggio e poi come un perimetro; non chiarisce se il vincolo si debba applicare solo nel comune in cui ricade il cimitero o anche nei comuni contermini e, in tal caso, come debba essere calcolato il dimensionamento ai fini della riduzione del perimetro.

Gli interventi edilizi vietati nella zona di rispetto cimiteriale sono esclusivamente quelli di nuova edificazione e di ampliamento di edifici esistenti; sono perciò ammessi tutti gli interventi su edifici esistenti (manutenzione, restauro, risanamento e ristrutturazione edilizia) che siano consentiti dai vigenti strumenti urbanistici e che non comportino alcun ampliamento degli edifici stessi.

Il divieto opera anche se la zona di rispetto non è graficamente individuata negli strumenti urbanistici, nei quali può essere legittimamente omessa proprio perché il divieto sussiste in relazione all'esistenza fisica del cimitero; l'eventuale segnalazione della zona di rispetto negli strumenti urbanistici ha quindi mero carattere ricognitivo.

Le aree comprese nella zona di rispetto cimiteriale non possono avere una disciplina urbanistica che si limiti - come spesso accade - a dichiarare l'esistenza del vincolo; a dette aree, infatti, deve essere attribuita, dai piani regolatori generali, una vera e propria destinazione urbanistica (ad attività agricola, per spazi pubblici, ma anche ad uso edificatorio), che sarà prevista tenendo ovviamente conto del divieto di cui all'art. 338 TU delle leggi sanitarie cosicché, ove sia attribuita una destinazione edificatoria, risulti possibile la realizzazione del volume al di fuori della zona di rispetto. In mancanza, si determina l'inibizione di ogni utilizzazione delle aree comprese nelle zone di rispetto, senza che per tale sacrificio sia prevedibile indennizzo alcuno.>> (da "Repertorio di Edilizia ed Urbanistica" de "Il Sole 24ore").
 
HSH Informatica e Cultura     Privacy - Note del Sito - Condizioni d'uso Area Sistema