PUTT vincolo archeologico

Tutela delle cose di interesse artistico e storico


<<L'art. 9 della Costituzione impegna la Repubblica ad assicurare, tra l'altro, la promozione e lo sviluppo della cultura nonché la tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione, quale testimonianza materiale della civiltà e della cultura del Paese. Anche per quanto si desume da altri precetti costituzionali, lo Stato deve curare la formazione culturale dei consociati alla quale concorre ogni valore idoneo a sollecitare e ad arricchire la loro sensibilità come persone, nonché il perfezionamento della loro personalità e il progresso anche spirituale oltre che materiale. In particolare, lo Stato, nel porsi gli obiettivi della promozione e dello sviluppo della cultura, deve provvedere alla tutela dei beni che sono testimonianza materiale di essa e assumono rilievo strumentale per il raggiungimento dei suddetti obiettivi sia per il loro valore culturale intrinseco sia per il riferimento alla storia della civiltà e del costume locale; deve, inoltre, assicurare alla collettività il godimento dei valori culturali espressi da essa.I beni di interesse storico artistico vengono tutelati affinché siano impediti utilizzazioni o interventi che ne riducano o distruggano il valore potenzialmente pubblico, in quanto essi rappresentano una traccia significativa della storia, dell'arte o della cultura.

I beni mobili vengono tutelati mediante la notifica del vincolo al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo e l'inserimento in elenchi depositati presso le Sopraintendenze e le Prefetture.

In ipotesi di beni immobili (edifici, ville, giardini, parchi d'interesse artistico o storico) dopo la notifica il vincolo viene trascritto nella conservatoria dei registri immobiliari.

Qualsiasi intervento edilizio ad essi relativo deve essere preventivamente sottoposto ad esame dell'autorità competente e può essere attuato dopo il rilascio di apposito nulla-osta. In mancanza, l'eventuale concessione edilizia, seppure rilasciata, è inefficace.

Le opere edilizie abusivamente realizzate su beni immobili sottoposti a tutela sono repressi con particolare rigore tanto sotto l'aspetto amministrativo (L. 47/1985) quanto sotto l'aspetto penale>> (da "Repertorio di Edilizia ed Urbanistica" de "Il Sole 24ore").

La L. n° 1089 del 1939 disciplina la tutela delle cose di interesse artistico e storico.


In questo archivio sono stati riportati specificatamente i vincoli archeologici (ex L. 1089/39) contenuti negli atlanti della documentazione cartografica del Piano Urbanistico Territoriale Tematico (P.U.T.T.) - "Paesaggio e Beni Ambientali" della Regione Puglia (art. 1 bis della L. 431/85 e art. 4 della L.R. 56/80).

 

 

 

 

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Legge 1 giugno 1939, n. 1089 (in Gazz. Uff., 8 agosto 1939, n. 184).

Tutela delle cose d'interesse artistico e storico (1) (2) (3).

(1) Allo scopo di agevolarne la lettura, comunque, nel presente provvedimento la nomenclatura dei Ministri e dei Ministeri è stata aggiornata sulla base degli accorpamenti e delle soppressioni intervenute negli ultimi anni.

(2) Con d.lg. 31 marzo 1998, n. 112, sono state trasferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni relative al patrimonio storico, ad eccezione dei compiti e delle funzioni contenuti nella

presente legge.

(3) A partire dal 1° gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. Se tale operazione di conversione produce un risultato espresso anche in decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali (art. 51, d.lg. 24 giugno 1998, n. 213).

 

CULTURA E BENI CULTURALI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Sono soggette alla presente legge le cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, compresi:

a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;

b) le cose d'interesse numismatico;

c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni aventi carattere di rarità e di pregio.

Vi sono pure compresi le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico.

Non sono soggette alla disciplina della presente legge le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

 

 

CULTURA E BENI CULTURALI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2.

Sono altresì sottoposte alla presente legge le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, siano state riconosciute di interesse particolarmente importante e come tali abbiano formato oggetto di notificazione, in forma amministrativa, del Ministero per i beni e le attività culturali.

La notifica, su richiesta del Ministro, è trascritta nei registri delle Conservatorie delle ipoteche ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore della cosa a qualsiasi titolo.

 

 

CULTURA E BENI CULTURALI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3.

Il Ministro per i beni e le attività culturali notifica in forma amministrativa ai privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, le cose indicate all'art. 1 che siano di interesse particolarmente importante.

Trattandosi di immobili per natura o di pertinenze, si applicano le norme di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

L'elenco delle cose mobili, delle quali si è notificato l'interesse particolarmente importante, è conservato presso il Ministero per i beni e le attività culturali e copie dello stesso sono depositate presso le prefetture della Repubblica italiana.

Chiunque abbia interesse può prendere visione.

 

 

CULTURA E BENI CULTURALI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 4.

I rappresentanti delle province, dei comuni, degli enti e degli istituti legalmente riconosciuti devono presentare l'elenco descrittivo delle cose indicate nell'art. 1 di spettanza degli enti o istituti che essi rappresentano.

I rappresentanti anzidetti hanno altresì l'obbligo di denunziare le cose non comprese nella prima elencazione e quelle che in seguito vengano ad aggiungersi per qualsiasi titolo al patrimonio dell'ente o istituti.

Le cose indicate nell'art. 1 restano sottoposte alle disposizioni della presente legge, anche se non risultino comprese negli elenchi e nelle dichiarazioni di cui al presente articolo.

 

 

CULTURA E BENI CULTURALI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5.

Il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Consiglio per i beni culturali e ambientali può procedere alla notifica delle collezioni o serie di oggetti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico.

Le collezioni e le serie notificate non possono, per qualsiasi titolo essere smembrate senza l'autorizzazione del Ministro per i beni e le attività culturali.

 

 

CULTURA E BENI CULTURALI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 6.

Sono soggette alla vigilanza del Ministro per i beni e le attività culturali le cose che hanno l'interesse di cui agli artt. 1, 2 e 5.

Le cose immobili e mobili di proprietà dello Stato le quali hanno l'interesse di cui agli articoli 1, 2 e 5 della presente legge sono sottoposte alla vigilanza del Ministro per i beni e le attività culturali per quanto riguarda la loro conservazione, da chiunque siano tenute in uso o in consegna.

 

 

CULTURA E BENI CULTURALI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7.

Il Ministro per i beni e le attività culturali vigila perché siano rispettati i diritti di uso e di godimento che il pubblico abbia acquisito sulle cose soggette alla presente legge.

 

 

CULTURA E BENI CULTURALI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8.

Quando si tratti di cose appartenenti ad enti ecclesiastici, il Ministro per i beni e le attività culturali, nell'esercizio dei suoi poteri, procederà per quanto riguarda le esigenze del culto, d'accordo con l'autorità ecclesiastica.

 

 

CULTURA E BENI CULTURALI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 9.

I sopraintendenti possono in ogni tempo, in seguito a preavviso, procedere ad ispezioni per accertare l'esistenza e lo stato di conservazione e di custodia delle cose soggette alla presente legge.

Nei confronti con i privati la presente disposizione si applica alle sole cose che abbiano formato oggetto di notificazione ai sensi degli articoli 2, 3 e 5.

 

 

CULTURA E BENI CULTURALI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 10.

I provvedimenti adottati dal Ministro per i beni e le attività culturali, sono definitivi.

Contro i provvedimenti delle autorità inferiori è ammesso, entro trenta giorni, ricorso gerarchico al Ministro per i beni e le attività culturali.

 

 

CULTURA E BENI CULTURALI

Capo II

DISPOSIZIONI PER LA CONSERVAZIONE, INTEGRITA' E SICUREZZA DELLE COSE

Art. 11.

Le cose previste dagli artt. 1 e 2, appartenenti alle province, ai comuni, agli enti e istituti legalmente riconosciuti, non possono essere demolite, rimosse, modificate o restaurate senza l'autorizzazione del Ministro per i beni e le attività culturali.

Le cose medesime non possono essere adibite ad usi non compatibili con il loro carattere storico od artistico, oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione o integrità.

Esse debbono essere fissate al luogo di loro destinazione nel modo indicato dalla Soprintendenza competente.

 

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CULTURA E BENI CULTURALI

Capo II

DISPOSIZIONI PER LA CONSERVAZIONE, INTEGRITA' E SICUREZZA DELLE COSE

Art. 12.

Le disposizioni di cui al 1° e 2° comma dell'art. precedente si applicano anche alle cose di proprietà privata notificate ai sensi degli artt. 2, 3 e 5 della presente legge.

Nel caso in cui il trasporto di cose mobili notificate sia in dipendenza del cambiamento di dimora del detentore, questi dovrà darne notizia alla competente Sovraintendenza, la quale potrà prescrivere le misure che ritenga necessarie perché le cose medesime non subiscano danno.

 

 

CULTURA E BENI CULTURALI

Capo II

DISPOSIZIONI PER LA CONSERVAZIONE, INTEGRITA' E SICUREZZA DELLE COSE

Art. 13.

Chi dispone e chi esegue il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, deve ottenere l'autorizzazione dal Ministro per i beni e le attività culturali, anche se non sia intervenuta la notifica del loro interesse.

 

 

CULTURA E BENI CULTURALI

Capo II

DISPOSIZIONI PER LA CONSERVAZIONE, INTEGRITA' E SICUREZZA DELLE COSE

Art. 14.

Il Ministro, sentito il Consiglio per i beni culturali e ambientali, ha facoltà di provvedere direttamente alle opere necessarie per assicurare la conservazione ed impedire il deterioramento delle cose indicate negli articoli 1 e 2, appartenenti a provincie, comuni, enti o istituti, legalmente riconosciuti, e, se trattasi di cose mobili, di farle anche trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti.

In caso di urgenza il Ministro può adottare senz'altro i provvedimenti conservativi di cui al comma precedente.

 

 

CULTURA E BENI CULTURALI

Capo II

DISPOSIZIONI PER LA CONSERVAZIONE, INTEGRITA' E SICUREZZA DELLE COSE

Art. 15.

Le disposizioni di cui all'art. precedente si applicano anche alle cose di proprietà privata, che abbiano formato oggetto di notificazione ai sensi degli articoli 2, 3 e 5.

 

 

CULTURA E BENI CULTURALI

Capo II

DISPOSIZIONI PER LA CONSERVAZIONE, INTEGRITA' E SICUREZZA DELLE COSE

Art. 16.

Il Ministro, sentito il Consiglio per i beni culturali e ambientali, ha facoltà d'imporre, per le cose di cui all'art. 14, le provvidenze necessarie per assicurarne la conservazione ed impedirne il deterioramento.

La spesa occorente è a carico dell'ente proprietario.

Qualora l'ente dimostri di non essere in condizione di sostenerla, il Ministro può, con suo decreto, stabilire che l'onere sia assunto in tutto o in parte dallo Stato.

 

 

CULTURA E BENI CULTURALI

Capo II

DISPOSIZIONI PER LA CONSERVAZIONE, INTEGRITA' E SICUREZZA DELLE COSE

Art. 17.

Nei casi di cui agli artt. 14 e 15 e ultimo comma dell'articolo precedente, gli enti e privati interessati hanno l'obbligo di rimborsare allo Stato la spesa sostenuta per la conservazione della cosa.

L'ammontare della spesa è determinato con decreto del Ministro. Qualora la spesa non sia rimborsata, il Ministro ha facoltà di acquistare la cosa al prezzo di stima che essa aveva prima delle riparazioni.

Ove il Ministro non ritenga di avvalersi di detta facoltà, l'ammontare della spesa sarà riscosso con le forme previste per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

 

 

CULTURA E BENI CULTURALI

Capo II

DISPOSIZIONI PER LA CONSERVAZIONE, INTEGRITA' E SICUREZZA DELLE COSE

Art. 18.

I proprietari, possessori e detentori, a qualsiasi titolo, delle cose mobili od immobili, contemplate dalla presente legge, hanno l'obbligo di sottoporre alla competente Soprintendenza i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva approvazione.

La disposizione del comma precedente si applica alle cose di proprietà privata nel solo caso in cui sia intervenuta la notificazione di cui agli artt. 3 e 5.

In sede di ricorso gerarchico avverso i provvedimenti del Soprintendente, il Ministro per i beni e le attività culturali decide sentito il Consiglio per i beni culturali e ambientali.

 

 

CULTURA E BENI CULTURALI

Capo II

DISPOSIZIONI PER LA CONSERVAZIONE, INTEGRITA' E SICUREZZA DELLE COSE

Art. 19.

Nel caso di assoluta urgenza possono essere eseguiti i lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli all'opera, purché ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati, nel più breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per l'approvazione.

 

 

CULTURA E BENI CULTURALI

Capo II

DISPOSIZIONI PER LA CONSERVAZIONE, INTEGRITA' E SICUREZZA DELLE COSE

Art. 20.

Il Soprintendente può ordinare la sospensione dei lavori iniziati contro il disposto degli artt. 18 e 19.

La stessa facoltà spetta al Soprintendente per i lavori relativi alle cose di cui agli artt. 2, 3 e 5, anche quando non sia per esse intervenuta la notifica.

In tal caso la notifica deve essere fatta dal Ministro non più tardi di 60 giorni dall'ordine di sospensione.

Trascorso tale termine senza che il Ministro abbia provveduto alla notifica, l'ordine di sospensione si intende revocato.

 

 

CULTURA E BENI CULTURALI

Capo II

DISPOSIZIONI PER LA CONSERVAZIONE, INTEGRITA' E SICUREZZA DELLE COSE

Art. 21.

Il Ministro per i beni e le attività culturali ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo la integrità delle cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.

L'esercizio di tale facoltà è indipendente dalla applicazione dei regolamenti edilizi o dalla esecuzione di piani regolatori.

Le prescrizioni dettate in base al presente art. devono essere, su richiesta del Ministro, transcritte nei registri delle Conservatorie delle ipoteche ed hanno efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, della cosa cui le prescrizioni stesse si riferiscono.

 

 

CULTURA E BENI CULTURALI

Capo II

DISPOSIZIONI PER LA CONSERVAZIONE, INTEGRITA' E SICUREZZA DELLE COSE

Art. 22.

Con disposizione dei competenti Soprintendenti, sarà vietato il collocamento o l'affissione di manifesti, cartelli, iscrizioni e altri mezzi di pubblicità, che danneggino l'aspetto, il decoro o il pubblico godimento degli immobili indicati negli artt. 1, 2 e 3.

 

 

CULTURA E BENI CULTURALI

Capo III

DISPOSIZIONI SULLE ALIENAZIONI E GLI ALTRI MODI DI TRASMISSIONE DELLE COSE

Sezione I

DELLE COSE APPARTENENTI ALLO STATO O AD ALTRI ENTI MORALI

Art. 23.

Le cose indicate negli artt. 1 e 2 sono inalienabili quando appartengono allo Stato o ad altro ente o istituto pubblico.

 

 

CULTURA E BENI CULTURALI

Capo III

DISPOSIZIONI SULLE ALIENAZIONI E GLI ALTRI MODI DI TRASMISSIONE DELLE

COSE

Sezione I

DELLE COSE APPARTENENTI ALLO STATO O AD ALTRI ENTI MORALI

Art. 24.

Il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Consiglio per i beni culturali e ambientali, può autorizzare l'alienazione di cose di antichità e d'arte, di proprietà dello Stato o di altri enti o istituti pubblici, purché non ne derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento.

Il Ministro può altresì autorizzare la alienazione di duplicati e, in genere, di cose di antichità e d'arte che non abbiano interesse per le collezioni dello Stato o di altro ente o istituto pubblico.

 

 

CULTURA E BENI CULTURALI

Capo III

DISPOSIZIONI SULLE ALIENAZIONI E GLI ALTRI MODI DI TRASMISSIONE DELLE

COSE

Sezione I

DELLE COSE APPARTENENTI ALLO STATO O AD ALTRI ENTI MORALI

Art. 25.

Il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Consiglio per i beni culturali e ambientali, può autorizzare, con le cautele da determinarsi col regolamento, la permuta di cose d'antichità e d'arte con altre appartenenti ad enti, istituti e privati anche stranieri.

 

 

CULTURA E BENI CULTURALI

Capo III

DISPOSIZIONI SULLE ALIENAZIONI E GLI ALTRI MODI DI TRASMISSIONE DELLE

COSE

Sezione I

DELLE COSE APPARTENENTI ALLO STATO O AD ALTRI ENTI MORALI

Art. 26.

Le cose appartenenti ad enti o istituti legalmente riconosciuti, diversi da quelli indicati nell'art. 23, possono essere alienate, previa autorizzazione del Ministro per i beni e le attività culturali.

Il Ministro, sentito il Consiglio per i beni culturali e ambientali può rifiutare l'autorizzazione qualora ritenga che l'alienazione produca un grave danno al patrimonio nazionale tutelato dalla presente legge o al pubblico godimento della cosa.

 

 

CULTURA E BENI CULTURALI

Capo III

DISPOSIZIONI SULLE ALIENAZIONI E GLI ALTRI MODI DI TRASMISSIONE DELLE

COSE

Sezione I

DELLE COSE APPARTENENTI ALLO STATO O AD ALTRI ENTI MORALI

Art. 27.

É vietata l'alienazione delle collezioni o serie di oggetti, di proprietà di enti o istituti legalmente riconosciuti, per le quali sia intervenuta la notificazione di cui all'art. 5.

Il Ministro per i beni e le attività culturali può autorizzare l'alienazione, anche parziale, nei casi e modi di cui all'art. 24.

 

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CULTURA E BENI CULTURALI

Capo III

DISPOSIZIONI SULLE ALIENAZIONI E GLI ALTRI MODI DI TRASMISSIONE DELLE

COSE

Sezione I

DELLE COSE APPARTENENTI ALLO STATO O AD ALTRI ENTI MORALI

Art. 28.

Le disposizioni degli artt. 23, 24, 26 e 27 si applicano anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno e, in generale, a tutti i negozi giuridici che possono importare alienazioni.

Ove si tratti di alienazione a titolo oneroso è riservato allo Stato il diritto di prelazione, da esercitarsi nel termine e nei modi di cui agli articoli 31 e 32. Tale diritto può essere esercitato anche nel caso in cui la cosa sia, a qualunque titolo, data in pagamento.

 

 

CULTURA E BENI CULTURALI

Capo III

DISPOSIZIONI SULLE ALIENAZIONI E GLI ALTRI MODI DI TRASMISSIONE DELLE

COSE

Sezione I

DELLE COSE APPARTENENTI ALLO STATO O AD ALTRI ENTI MORALI

Art. 29.

Quando si proceda per conto dello Stato o di altro ente o istituto pubblico alla demolizione di un immobile, non si intendono comprese, fra i materiali di risulta che per contratto siano stati riservati all'imprenditore dei lavori di demolizione, le cose che abbiano l'interesse di cui all'art. 1 anche se vengano in luce soltanto per il fatto dell'abbattimento.

É nullo ogni patto contrario.

 

 

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Capo III

DISPOSIZIONI SULLE ALIENAZIONI E GLI ALTRI MODI DI TRASMISSIONE DELLE

COSE

Sezione II

DELLE COSE APPARTENENTI A PRIVATI

Art. 30.

Il proprietario e chiunque a qualsiasi titolo detenga una delle cose che abbiano formato oggetto di notifica a norma degli articoli precedenti è tenuto a denunziare al Ministro per i beni e le attività culturali ogni atto, a titolo oneroso o gratuito, che ne trasmetta, in tutto o in parte, la proprietà o la detenzione.

Nel caso che la trasmissione avvenga per successione a causa di morte, l'obbligo della denunzia spetta all'erede.

 

 

CULTURA E BENI CULTURALI

Capo III

DISPOSIZIONI SULLE ALIENAZIONI E GLI ALTRI MODI DI TRASMISSIONE DELLE

COSE

Sezione II

DELLE COSE APPARTENENTI A PRIVATI

Art. 31.

Nel caso di alienazione a titolo oneroso, il Ministro per i beni e le attività culturali ha facoltà di acquistare la cosa al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione.

Qualora la cosa sia alienata con altre per un unico corrispettivo, il prezzo è determinato d'ufficio dal Ministro.

Ove l'alienante non ritenga di accettare il prezzo determinato dal Ministro, il prezzo stesso sarà stabilito insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministro, l'altro dall'alienante ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'alienante.

Nel caso in cui il Ministro eserciti il diritto di prelazione su parte delle cose alienate, il compratore ha facoltà di recedere dal contratto.

 

 

CULTURA E BENI CULTURALI

Capo III

DISPOSIZIONI SULLE ALIENAZIONI E GLI ALTRI MODI DI TRASMISSIONE DELLE

COSE

Sezione II

DELLE COSE APPARTENENTI A PRIVATI

Art. 32.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato nel termine di mesi due dalla data della denuncia.

In pendenza di detto termine, il contratto rimane condizionato sospensivamente all'esercizio del diritto di prelazione: all'alienante è vietato di effettuare la tradizione della cosa.

La proprietà passa allo Stato alla data del provvedimento col quale è esercitata la prelazione.

Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato.

 

 

CULTURA E BENI CULTURALI

Capo III

DISPOSIZIONI SULLE ALIENAZIONI E GLI ALTRI MODI DI TRASMISSIONE DELLE

COSE

Sezione II

DELLE COSE APPARTENENTI A PRIVATI

Art. 33.

Il diritto di prelazione può essere esercitato dal Ministro per i beni e le attività culturali nei modi indicati negli articoli precedenti, anche quando la cosa sia a qualunque titolo data in pagamento.

 

 

CULTURA E BENI CULTURALI

Capo III

DISPOSIZIONI SULLE ALIENAZIONI E GLI ALTRI MODI DI TRASMISSIONE DELLE

COSE

Sezione II

DELLE COSE APPARTENENTI A PRIVATI

Art. 34.

Il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Consiglio per i beni culturali e ambientali, può vietare l'alienazione delle collezioni e serie di oggetti di proprietà privata, notificate ai sensi dell'art. 5, quando ne derivi danno, alla loro conservazione o ne sia menomato il pubblico godimento.

In caso di alienazione, totale o parziale, è riservato allo Stato il diritto di prelazione, da esercitarsi nei termini e modi di cui agli artt. 31 e 32. Tale diritto può essere esercitato anche nel caso in cui la collezione o serie, in tutto o in parte, sia a qualunque titolo data in pagamento.

 

 

CULTURA E BENI CULTURALI

Capo IV

DISPOSIZIONI SULLA ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE (1)

(1) Le disposizioni di cui al presente Capo non si applicano ai beni culturali entrati nel territorio dello Stato e accompagnati da licenza di esportazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 2 del regolamento CEE n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, per la durata di validità della licenza medesima.

Sezione I

ESPORTAZIONE

Art. 35.

É vietata, se costituisca danno per il patrimonio storico e culturale nazionale, l'uscita dal territorio della Repubblica dei beni di cui all'articolo 1 della presente legge ed al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni, che, in relazione alla loro natura o al contesto storico-culturale di cui fanno parte, presentino interesse artistico, storico, archeologico, etnografico, bibliografico, documentale o archivistico.

Il divieto riguarda anche:

a) audiovisivi con relativi negativi, la cui esecuzione risalga a oltre venticinque anni;

b) mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, tranne che l'uscita non sia temporanea per la partecipazione a mostre e raduni internazionali;

c) beni e strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni.

Il divieto di cui al comma 1 si applica comunque agli archivi e ai singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonché ai beni di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 3 e 5 della presente legge.

Per i beni culturali non assoggettati ai divieti del presente articolo i competenti uffici di esportazione rilasciano l'attestato di libera circolazione.

Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione si attengono ad indirizzi di carattere generale stabiliti dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 17, l. 30 marzo 1998, n. 88.

 

 

CULTURA E BENI CULTURALI

Capo IV

DISPOSIZIONI SULLA ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE (1)

(1) Le disposizioni di cui al presente Capo non si applicano ai beni culturali entrati nel territorio dello Stato e accompagnati da licenza di esportazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 2 del regolamento CEE n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, per la durata di validità della licenza medesima.

Sezione I

ESPORTAZIONE

Art. 36.

Chi intenda far uscire dal territorio della Repubblica beni culturali deve farne denuncia e presentarli ai competenti uffici di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale.

L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega, con motivato giudizio, l'attestato di libera circolazione.

Per i beni culturali di proprietà della regione o di enti sottoposti alla sua vigilanza oppure oggetto di delega di funzioni amministrative alla regione, l'ufficio di esportazione sente la regione, il cui parere è reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta e, se negativo, è vincolante.

L'attestato di libera circolazione ha validità triennale ed è redatto in tre originali dei quali:

a) uno è depositato agli atti d'ufficio;

b) un secondo è consegnato all'interessato e deve accompagnare la circolazione del bene;

c) un terzo è trasmesso al competente Ufficio centrale del Ministero per i beni e le attività culturali per la formazione del registro ufficiale degli attestati (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 18, l. 30 marzo 1998, n. 88.

 

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Capo IV

DISPOSIZIONI SULLA ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE (1)

(1) Le disposizioni di cui al presente Capo non si applicano ai beni culturali entrati nel territorio dello Stato e accompagnati da licenza di esportazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 2 del regolamento CEE n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, per la durata di validità della licenza medesima.

Sezione I

ESPORTAZIONE

Art. 37.

L'attestato di libera circolazione, previsto dal comma 2 dell'articolo 36, è rilasciato dall'ufficio di esportazione non prima di quindici giorni e comunque non oltre quaranta giorni dalla presentazione del bene.

L'ufficio di esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta presentazione del bene, ne dà notizia al competente Ufficio centrale che può, entro i successivi dieci giorni, inibire il rilascio dell'attestato di libera circolazione.

Avverso il rifiuto dell'attestato, l'interessato può presentare, entro i successivi trenta giorni, ricorso al Ministro per i beni e le attività culturali.

Copia del ricorso deve essere contestualmente inviata all'ufficio di esportazione interessato.

Il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso.

Qualora il Ministro per i beni e le attività culturali accolga il ricorso, l'ufficio di esportazione, nei venti giorni successivi, rilascia l'attestato di libera circolazione.

In caso di rigetto, i beni sono sottoposti al regime di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge e agli articoli 3 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 19, l. 30 marzo 1998, n. 88.

 

 

CULTURA E BENI CULTURALI

Capo IV

DISPOSIZIONI SULLA ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE (1)

(1) Le disposizioni di cui al presente Capo non si applicano ai beni culturali entrati nel territorio dello Stato e accompagnati da licenza di esportazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 2 del regolamento CEE n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, per la durata di validità della licenza medesima.

Sezione I

ESPORTAZIONE

Art. 38.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 24, l. 30 marzo 1998, n. 88.

 

 

CULTURA E BENI CULTURALI

Capo IV

DISPOSIZIONI SULLA ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE (1)

(1) Le disposizioni di cui al presente Capo non si applicano ai beni culturali entrati nel territorio dello Stato e accompagnati da licenza di esportazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 2 del regolamento CEE n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, per la durata di validità della licenza medesima.

Sezione I

ESPORTAZIONE

Art. 39.

Entro il termine di novanta giorni dalla denuncia, il Ministro per i beni e le attività culturali o la regione nel cui territorio si trova l'ufficio di esportazione competente hanno la facoltà di acquistare il bene per il valore indicato nella denuncia (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 20, l. 30 marzo 1998, n. 88.

Art. 39-bis.

La spedizione o l'importazione in Italia delle cose indicate nell'articolo 35 è certificata, a domanda, dall'ufficio di esportazione.

Il certificato di avvenuta importazione è rilasciato osservando le procedure e modalità stabilite dal regolamento.

Il certificato di avvenuta spedizione è rilasciato in base a documentazione idonea alla identificazione della cosa e a comprovarne la provenienza, fornita o autenticata da una autorità dello Stato membro dell'Unione europea di spedizione.

Il certificato di cui al comma 3, per cinque anni dalla data della sua emanazione, sostituisce ad ogni effetto l'attestato di cui all'articolo 36 (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 21, l. 30 marzo 1998, n. 88.

 

 

CULTURA E BENI CULTURALI

Capo IV

DISPOSIZIONI SULLA ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE (1)

(1) Le disposizioni di cui al presente Capo non si applicano ai beni culturali entrati nel territorio dello Stato e accompagnati da licenza di esportazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 2 del regolamento CEE n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, per la durata di validità della licenza medesima.

Sezione I

ESPORTAZIONE

Art. 40.

I beni culturali per i quali operi il divieto previsto nei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 35 possono circolare in via temporanea per manifestazioni culturali, mostre o esposizioni d'arte.

Per le finalità di cui al comma 1, l'ufficio di esportazione rilascia una autorizzazione con validità non superiore ad un anno.

La spedizione o l'esportazione temporanea sono garantite mediante cauzione, costituita anche da polizza fideiussoria, per un importo superiore del 10 per cento al valore stimato del bene, rilasciata da un istituto bancario o da una società di assicurazione. La cauzione è incamerata dall'amministrazione ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non siano reimportati nel termine stabilito, fatta salva l'applicazione del secondo comma dell'articolo 65 (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 22, l. 30 marzo 1998, n. 88.

 

 

CULTURA E BENI CULTURALI

Capo IV

DISPOSIZIONI SULLA ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE (1)

(1) Le disposizioni di cui al presente Capo non si applicano ai beni culturali entrati nel territorio dello Stato e accompagnati da licenza di esportazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 2 del regolamento CEE n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, per la durata di validità della licenza medesima.

Sezione I

ESPORTAZIONE

Art. 41.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 24, l. 30 marzo 1998, n. 88.

 

 

CULTURA E BENI CULTURALI

Capo IV

DISPOSIZIONI SULLA ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE (1)

(1) Le disposizioni di cui al presente Capo non si applicano ai beni culturali entrati nel territorio dello Stato e accompagnati da licenza di esportazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 2 del regolamento CEE n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, per la durata di validità della licenza medesima.

Sezione II

IMPORTAZIONE TEMPORANEA

Art. 42.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 24, l. 30 marzo 1998, n. 88.

 

 

CULTURA E BENI CULTURALI

Capo V

DISCIPLINA DEI RITROVAMENTI E DELLE SCOPERTE

Art. 43.

Il Ministro per i beni e le attività culturali ha facoltà di eseguire ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose di cui all'art. 1, in qualungue parte del territorio della Repubblica italiana.

A tale scopo può, con suo decreto, ordinare l'occupazione degli immobili ove debbono eseguirsi i lavori.

Il proprietario dell'immobile ha diritto ad un indennizzo per i danni subìti, che, in caso di disaccordo, è determinato con le norme stabilite dagli artt. 65 e seguenti della L. 25 giugno 1865, n. 2359. Invece dell'indennizzo, il Ministro può rilasciare al proprietario, che ne faccia richiesta, le cose ritrovate, o parte di esse, quando non interessino le collezioni dello Stato.

 

 

CULTURA E BENI CULTURALI

Capo V

DISCIPLINA DEI RITROVAMENTI E DELLE SCOPERTE

Art. 44.

Le cose ritrovate appartengono allo Stato.

Al proprietario dell'immobile sarà corrisposta dal Ministro, in denaro o mediante rilascio di una parte delle cose ritrovate, un premio, che in ogni caso non può superare il quarto del valore delle cose stesse.

In caso di disaccordo, il premio è determinato insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministro, l'altro dal proprietario ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dal proprietario.

 

 

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Capo V

DISCIPLINA DEI RITROVAMENTI E DELLE SCOPERTE

Art. 45.

Il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Consiglio per i beni culturali e ambientali, può fare concessione a enti o privati di eseguire ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose di cui all'art. 1, in qualunque parte del territorio della Repubblica italiana, e, a tale scopo, autorizzare, con suo decreto, l'occupazione degli immobili ove debbono eseguirsi i lavori.

Il concessionario deve osservare, oltre alle norme imposte nell'atto di concessione, tutte le altre che l'Amministrazione ritenga di prescrivere.

In caso di inosservanza, la concessione è revocata.

La concessione può altresì essere revocata quando il Ministro intenda sostituirsi nell'esecuzione o prosecuzione delle opere. In tal caso sono rimborsate dallo Stato le spese occorse per le opere già eseguite ed il relativo importo è fissato dal Ministro.

Ove il concessionario non ritenga di accettare la determinazione delle spese fatte dal Ministro, le spese stesse saranno determinate insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione composta di tre membri, da nominarsi uno dal Ministro, l'altro dal concessionario ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dal proprietario.

 

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CULTURA E BENI CULTURALI

Capo V

DISCIPLINA DEI RITROVAMENTI E DELLE SCOPERTE

Art. 46.

Nel caso di cui all'articolo precedente, le cose ritrovate appartengono allo Stato.

Al proprietario dell'immobile è corrisposto dal Ministro in denaro o mediante rilascio di una parte delle cose ritrovate, un premio che in ogni caso non può superare il quarto del valore delle cose stesse.

Eguale premio spetta al concessionario, salvo quanto possa essere stato stabilito fra concessionario e proprietario dell'immobile.

In caso di non accettazione del premio fissato dal Ministro, si applicano le disposizioni di cui all'art. 44, terzo comma.

Quando solo il concessionario non accetti il premio fissato dal Ministro, il secondo membro della commissione è nominato dal concessionario, il quale deve anticipare le spese del giudizio innanzi alla commissione stessa.

 

 

CULTURA E BENI CULTURALI

Capo V

DISCIPLINA DEI RITROVAMENTI E DELLE SCOPERTE

Art. 47.

Chiunque intenda eseguire su immobile proprio ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose di cui all'art. 1 deve ottenere autorizzazione dal Ministro per i beni e le attività culturali.

Si applicano in questo caso le disposizioni di cui all'art. 45 per quanto riguarda la osservanza delle norme imposte per i lavori, la revoca dell'autorizzazione ed il rimborso delle spese occorse per le opere eseguite.

Le cose ritrovate appartengono allo Stato.

Al proprietario è corrisposto dal Ministro, in denaro o mediante rilascio di una parte delle cose ritrovate, un premio che in ogni caso non può superare la metà del valore delle cose stesse.

In caso di disaccordo, si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art. 44.

 

 

CULTURA E BENI CULTURALI

Capo V

DISCIPLINA DEI RITROVAMENTI E DELLE SCOPERTE

Art. 48.

Chiunque scopra fortuitamente cose mobili o immobili di cui all'art. 1 deve farne immediata denuncia all'autorità competente e provvedere alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute.

Ove si tratti di cose mobili di cui non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita della autorità competente, e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.

Agli stessi obblighi è soggetto ogni detentore delle cose scoperte fortuitamente.

Le eventuali spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministro per i beni e le attività culturali.

 

 

CULTURA E BENI CULTURALI

Capo V

DISCIPLINA DEI RITROVAMENTI E DELLE SCOPERTE

Art. 49.

Le cose scoperte fortuitamente appartengono allo Stato.

Allo scopritore è corrisposto dal Ministro, in denaro o mediante rilascio in una parte delle cose scoperte, un premio che in ogni caso non può superare il quarto del valore delle cose stesse.

Eguale premio spetta al proprietario della cosa in cui avvenne la scoperta.

In caso di non accettazione del premio fissato dal Ministro, si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art. 44.

Quando solo lo scopritore non accetti il premio fissato dal Ministro, il secondo membro della commissione è nominato dallo scopritore, il quale deve anticipare le spese del giudizio innanzi alla commissione stessa.

 

 

CULTURA E BENI CULTURALI

Capo V

DISCIPLINA DEI RITROVAMENTI E DELLE SCOPERTE

Art. 50.

Nessun premio spetta allo scopritore che siasi introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore.

 

 

CULTURA E BENI CULTURALI

Capo VI

DISCIPLINA DELLE RIPRODUZIONI E DEL GODIMENTO PUBBLICO

Art. 51.

É vietato di trarre calchi dagli originali di cose indicate nell'art. 1 di proprietà dello Stato o di altro ente o istituto pubblico.

Il Ministro per i beni e le attività culturali sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, può autorizzare la esecuzione di calchi qualora le condizioni dell'originale lo consentono.

 

 

CULTURA E BENI CULTURALI

Capo VI

DISCIPLINA DELLE RIPRODUZIONI E DEL GODIMENTO PUBBLICO

Art. 52.

Il pubblico è ammesso alla visita delle cose indicate nell'art. 1 di proprietà dello Stato o di altro ente o legalmente riconosciuto, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

 

 

CULTURA E BENI CULTURALI

Capo VI

DISCIPLINA DELLE RIPRODUZIONI E DEL GODIMENTO PUBBLICO

Art. 53.

Il Ministro per i beni e le attività culturali può fare obbligo ai privati proprietari di cose immobili di eccezionale interesse, per le quali sia intervenuta la notificazione di cui agli articoli 2 e 3, e di collezioni o serie notificate a' sensi dell'art. 5, di ammettere e visitare per scopi culturali le cose, le collezioni e le serie stesse, con le modalità da stabilirsi caso per caso, inteso il proprietario.

 

 

CULTURA E BENI CULTURALI

Capo VII

DISCIPLINA DELLE ESPROPRIAZIONI

Art. 54.

Le cose, mobili o immobili, soggette alla presente legge, possono essere espropriate dal Ministro per i beni e le attività culturali per ragioni di pubblica utilità, quando l'espropriazione stessa risponda ad un importante interesse in relazione alla conservazione o incremento del patrimonio nazionale tutelato dalla presente legge.

Il Ministro per i beni e le attività culturali può autorizzare l'espropriazione a favore delle province, dei comuni o di altro ente o istituto legalmente riconosciuti.

 

 

CULTURA E BENI CULTURALI

Capo VII

DISCIPLINA DELLE ESPROPRIAZIONI

Art. 55.

Possono essere espropriate per causa di pubblica utilità aree ed edifici quando il Ministro per i beni e le attività culturali ravvisi ciò necessario per isolare o restaurare monumenti, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l'accesso.

 

 

CULTURA E BENI CULTURALI

Capo VII

DISCIPLINA DELLE ESPROPRIAZIONI

Art. 56.

Il Ministro per i beni e le attività culturali può procedere alla espropriazione di immobili al fine di eseguire ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose di cui all'art. 1.

 

 

CULTURA E BENI CULTURALI

Capo VII

DISCIPLINA DELLE ESPROPRIAZIONI

Art. 57.

Nei casi di cui al presente capo, la dichiarazione di pubblica utilità è fatta con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

 

 

CULTURA E BENI CULTURALI

Capo VIII

SANZIONI

Art. 58.

I rappresentanti delle province, dei comuni, degli enti ed istituti legalmente riconosciuti, che entro il termine prescritto dal Ministro non presentino senza giustificato motivo l'elenco di cui all'art. 4 o presentino una denuncia inesatta, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 600.000 a lire 6.000.000 (1), senza pregiudizio delle maggiori pene previste dal codice penale (2).

Indipendentemente dall'azione penale, il Ministro può disporre la compilazione dell'elenco a spese degli inadempienti. La nota delle spese è resa esecutoria con provvedimento del Ministro e rimessa, a mezzo dell'Intendenza di finanza, all'esattore delle imposte che provvede alla riscossione con le forme e la procedura privilegiata stabilite per l'esazione delle imposte dirette.

(1) Sanzione depenalizzata dall'art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è stata così elevata dall'art. 114, primo comma, della citata l. 24 novembre 1981, n. 689.

(2) Comma così sostituito dall'art. 15, l. 1 marzo 1975, n. 44.

 

 

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Capo VIII

SANZIONI

Art. 59.

Chiunque trasgredisce le disposizioni contenute negli articoli 11, 12, 13, 18, 19, 20 e 21 della presente legge è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 75.000.000 (1).

Il trasgressore è tenuto inoltre ad eseguire quei lavori che il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Consiglio per i beni culturali e ambientali, riterrà di prescrivergli per riparare ai danni da lui prodotti alla cosa.

Quando la riduzione della cosa in pristino non sia possibile, il trasgressore è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa per effetto della trasgressione.

Ove il trasgressore non accetti la determinazione della somma fatta dal Ministro, la somma stessa è stabilita insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministro, l'altro dal trasgressore ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dal trasgressore.

(1) Comma così sostituito dall'art. 16, l. 1 marzo 1975, n. 44. L'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, quarto comma, l. 24 novembre 1981, n. 689.

 

 

CULTURA E BENI CULTURALI

Capo VIII

SANZIONI

Art. 60.

Chiunque, contro il divieto del Soprintendente, proceda al collocamento o all'affissione di manifesti, di cartelli, pitture, iscrizioni e altri mezzi di pubblicità, è punito con la sanzione amministrativa da lire 250.000 a lire 5.000.000 (1).

Indipendentemente dall'azione penale, il Soprintendente può disporre la rimozione d'ufficio dei sopraindicati mezzi di pubblicità chiedendo all'uopo, ove occorra, l'ausilio della forza pubblica.

Le spese sono a carico del trasgressore.

(1) Sanzione depenalizzata dall'art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è stata così elevata dall'art. 114, primo comma, della citata l. 24 novembre 1981, n. 689.

 

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CULTURA E BENI CULTURALI

Capo VIII

SANZIONI

Art. 61.

Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalla presente legge o senza l'osservanza delle condizioni e modalità da esse prescritte, sono nulli di pieno diritto.

Resta sempre salva la facoltà del Ministro per i beni e le attività culturali di esercitare il diritto di prelazione a norma degli artt. 31 e 32.

 

 

CULTURA E BENI CULTURALI

Capo VIII

SANZIONI

Art. 62.

I rappresentanti delle province, dei comuni, degli enti e istituti legalmente riconosciuti, che, in violazione delle disposizioni della presente legge, alienino cose di antichità e d'arte, sono puniti con la reclusione fino ad un anno e la multa da lire 3.000.000 a lire 150.000.000 (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 17, l. 1 marzo 1975, n. 44. La multa è stata così elevata dall'art. 113, quarto comma, l. 24 novembre 1981, n. 689.

 

 

CULTURA E BENI CULTURALI

Capo VIII

SANZIONI

Art. 63.

Chiunque ometta la denuncia prevista dall'art. 30 e chiunque contravvenga alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 32 è punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da lire 3.000.000 a lire 150.000.000 (1) (2).

La stessa pena si applica a chiunque trasgredisca il divieto di cui all'art. 34.

(1) Comma così sostituito dall'art. 18, l. 1 marzo 1975, n. 44.

(2) La multa è stata così elevata dall'art. 113, quarto comma, l. 24 novembre 1981, n. 689.

 

 

CULTURA E BENI CULTURALI

Capo VIII

SANZIONI

Art. 64.

Senza pregiudizio di quanto è disposto con l'art. 66, se per effetto della violazione degli artt. 4, 23, 27, 28, 29 e 30 la cosa non si può più rintracciare o risulti esportata dalla Repubblica italiana, il trasgressore è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa.

Il Ministro per i beni e le attività culturali, in caso di violazione dell'art. 4, può disporre che la somma sia devoluta all'ente o istituto cui la cosa apparteneva.

Ove la violazione sia imputabile a più persone, queste sono tenute in solido al pagamento della somma.

Nel caso in cui il trasgressore non accetti la determinazione della somma fatta dal Ministro, la somma stessa è stabilita insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione da nominare ai sensi dell'art. 59.

 

 

CULTURA E BENI CULTURALI

Capo VIII

SANZIONI

Art. 65.

Se la cosa, temporaneamente esportata a' sensi degli artt. 40 e 41, non viene reimportata nel termine prescritto, il trasgressore è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa determinato in occasione della esportazione.

La presente disposizione non si applica nei casi di mancata reimportazione per motivi di dimostrata forza maggiore e nel caso in cui il Ministro, a richiesta dell'interessato, conceda la trasformazione temporanea in definitiva, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

 

 

CULTURA E BENI CULTURALI

Capo VIII

SANZIONI

Art. 66.

Chiunque trasferisce negli Stati membri dell'Unione europea o esporta verso Paesi terzi cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnografico, bibliografico, documentale o archivistico, nonché i beni di cui al comma 2 dell'articolo 35, senza aver ottenuto il prescritto attestato di libera circolazione o la prescritta licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 500.000 a lire 10.000.000.

La pena è aumentata se si tratta di cose di interesse particolarmente importante.

Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.

Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza definitiva di condanna consegue la sospensione della autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività per una durata minima di sei mesi. L'autorizzazione è revocata nei casi di recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1 e 2, del codice penale.

La pena applicabile per i reati previsti nel comma 1 è ridotta da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva e comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti ovvero esportati.

Fuori dei casi di concorso nel delitto di cui al comma 1, chiunque spedisce verso Stati membri dell'Unione europea o esporta verso Paesi terzi le cose di cui al comma 1 non accompagnate dall'attestato di libera circolazione o dalla licenza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire 150.000 a lire 900.000 (1) (2).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 23, l. 30 marzo 1998, n. 88.

(2) Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai beni culturali entrati nel territorio dello Stato e accompagnati da licenza di esportazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 2 del regolamento CEE n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, per la durata di validità della licenza medesima.

 

 

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Capo VIII

SANZIONI

Art. 67.

Chiunque s'impossessa di cose di antichità e d'arte, rinvenute fortuitamente, ovvero in seguito a ricerche od opere in genere, è punito ai sensi dell'art. 624 del codice penale.

Quando il reato sia commesso da coloro ai quali venne fatta la concessione o data l'autorizzazione di cui agli artt. 45 e 47, ovvero sia commesso su cose mobili di cui all'articolo 1, di proprietà pubblica o oggetto di notifica, da parte di persona diversa dal proprietario sono applicabili le disposizioni dell'art. 625 del codice penale (1).

(1) Comma così modificato dall'art. 13, l. 8 ottobre 1997, n. 352.

 

 

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Capo VIII

SANZIONI

Art. 68.

Senza pregiudizio di quanto è disposto nell'articolo precedente, chiunque trasgredisca le disposizioni degli artt. 45, 47 e 48 è punito con l'arresto fino a un anno e l'ammenda da lire 600.000 a lire 6.000.000 (1).

Ove la trasgressione produca un danno in tutto o in parte irreparabile, si applica la disposizione dell'art. 59.

(1) Comma così sostituito dall'art. 20, l. 1 marzo 1975, n. 44. L'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, quarto comma, l. 24 novembre 1981, n. 689.

 

 

CULTURA E BENI CULTURALI

Capo VIII

SANZIONI

Art. 69.

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'art. 51 è punto con la sanzione amministrativa fino a lire 6.000.000 (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 21, l. 1 marzo 1975, n. 44. Sanzione depenalizzata dall'art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è stata così elevata dall'art. 114, primo comma, della stessa legge.

 

 

CULTURA E BENI CULTURALI

Capo VIII

SANZIONI

Art. 70.

Salvo che non sia prevista una pena più grave, chiunque trasgredisce ad un ordine, dato dal Ministro per i beni e le attività culturali, in conformità della presente legge, è punito con le pene di cui all'art. 650 del codice penale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

 

CULTURA E BENI CULTURALI

Capo VIII

SANZIONI

Art. 71.

Il Ministro per i beni e le attività culturali nel termine che verrà stabilito nel regolamento per l'esecuzione della presente legge, rinnoverà le notifiche per gli immobili di cui agli artt. 2 e 3.

Frattanto continueranno ad aver vigore, agli effetti stabiliti dalla presente legge, le notifiche precedentemente fatte a norma della legge 20 giugno 1909, n. 364, e relativo regolamento e della legge 11 giugno 1922, n. 778 (1).

Per quanto riguarda le cose mobili di proprietà privata il Ministro provvederà, nel termine che sarà indicato nel regolamento per l'esecuzione della presente legge, alla pubblicazione dell'elenco di cui all'art. 3 ed al suo deposito presso le regie prefetture.

Conserveranno frattanto efficacia le notifiche di importante interesse fatte per tali cose.

(1) Abrogata dalla l. 29 giugno 1939, n. 1497.

 

 

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Capo VIII

SANZIONI

Art. 72.

Nulla è innovato per quanto riguarda le raccolte artistiche ex-fidecommissarie, regolate con L. 28 giugno 1871, n. 286, L. 8 luglio 1883, n. 1461, R.D. 23 novembre 1891, n. 653, e L. 7 febbraio 1892, n. 31, nonché le bellezze naturali panoramiche regolate con L. 11 giugno 1922, n. 778.

 

 

CULTURA E BENI CULTURALI

Capo VIII

SANZIONI

Art. 73.

Fino a quando non entrerà in vigore il regolamento da emanarsi per la esecuzione della presente legge, varranno, in quanto siano applicabili, le norme del Regolamento approvato con R.D. 30 gennaio 1913, n. 363.

 

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