- ART.1-TITOLO 1- DISPOSIZIONI GENERALI Stampa E-mail
TITOLO 1- DISPOSIZIONI GENERALI



ART.1.01. OBIETTIVI E CAMPO DI APPLICAZIONE


1.
Il Piano Urbanistico Territoriale Tematico “Paesaggio” (PUTT/P), in adempimento di quanto disposto dall’art. 149 del D.vo n.490/29.10.99 e della legge regionale 31.05.80 n.56, disciplina i processi di trasformazione fisica e l’uso del territorio allo scopo di: tutelarne l’identità storica e culturale, rendere compatibili la qualità del paesaggio, delle sue componenti strutturanti, e il suo uso sociale,promuovere La salvaguardia e valorizzazione delle risorse territoriali.

2. Il PUTT/P sotto l’aspetto normativo si configura come un Piano Urbanistico Territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, come previsto dall’art. 149 del D.vo n.490/29.10.99, e risponde ai requisiti di contenuto di cui alle lettere c), d) dell’art. 4 della l.r. n. 56/80 e di procedura di cui all’art. 8 della stessa legge regionale.

3. Campo di applicazione del PUTT/P sono le categorie dei beni paesistici di cui: al Titolo II del D.vo n.490/29.10.99, al comma 5° dell’art.82 del D.P.R. 24.07.77 n. 616 (così come integrato dalla legge n. 431/85), con le ulteriori articolazioni e specificazioni (relazionate alle caratteristiche del territorio regionale) individuate nel PUTT/P stesso.

4.
Il PUTT/P interessa l’intero territorio regionale e le presenti norme ne regolano l’attuazione e la disciplina.

5.
Nelle presenti norme tecniche di attuazione, il Piano Urbanistico Territoriale Tematico “Paesaggio” è denominato Piano.



ART. 1.02 –CONTENUTI DEL PIANO

1. Il Piano si articola con riferimento ad elementi rappresentativi dei caratteri strutturanti la forma del territorio e dei suoi contenuti paesistici e storico-culturali, al fine di verificare la compatibilità delle trasformazioni proposte.

2. L’articolazione corrisponde a specifiche elaborazioni di Piano che si basano su:
2.1 .la suddivisione e perimetrazione del territorio regionale nei sistemi delle aree omogenee per i caratteri costitutivi fondamentali delle strutture paesistiche quali:
2.1.a – sistema delle aree omogenee per l’assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico;
2.1.b – sistema delle aree omogenee per la copertura botanico/vegetazionale e colturale e del contesto faunistico attuale e potenziale che queste determinano;
2.1.c- sistema delle aree omogenee per i caratteri della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa;
e, la individuazione e classificazione degli ordinamenti vincolistici vigenti;
2.2 – la individuazione e classificazione delle componenti paesistiche costitutive della struttura territoriale con riguardo alla specificità del contesto regionale, e ordinate in riferimento a sottoinsiemi 2.1;
2.3 la definizione e regolamentazione degli interventi e opere aventi carattere di rilevante trasformazione territoriale interessanti una o più aree di cui al punto 2.1;

3.
Alla stessa articolazione fa riferimento sia la definizione degli ambiti territoriali, sia la normativa del Piano disciplinante il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (art. 5.01) e del parere paesaggistico (art. 5.03) per le attività di pianificazione, di progettazione e di realizzazione degli interventi di trasformazione dei beni tutelati dal Piano, sia l’attestazione di compatibilità paesaggistica (art. 5.07), così come appresso specificato.



ART. 1.03 –EFFICACIA DELLE NORME TECNICHE DI PIANO

1. Il contenuto del Piano si articola di:
  • 1.1 <<obiettivi>> generali e specifici di salvaguardia e valorizzazione paesistica;
  • 1.2 <<indirizzi>> di orientamento per la specificazione e contestualizzazione degli obiettivi di Piano e per la definizione delle metodologie e modalità di intervento a livello degli strumenti di pianificazione sott’ordinati negli ambiti territoriali estesi;
  • 1.3 <<direttive>> di regolamentazione per le procedure e modalità di intervento da adottare a livello degli strumenti di pianificazione sott’ordinati di ogni specie e livello e di esercizio di funzioni amministrative attinenti la gestione del territorio;
  • 1.4 <<prescrizioni>> di base direttamente vincolanti e applicabili distintamente a livello di salvaguardia provvisoria e/o definitiva nel processo di adeguamento, revisione o nuova formazione degli strumenti di pianificazione sott’ordinati, e di rilascio di autorizzazione per interventi diretti;
  • e ,inoltre, con la esplicitazione dei:
  • 1.5 <<criteri>> di definizione dei requisiti tecnico-procedurali di controllo e di specificazione e/o sostituzione delle prescrizioni di base a di cui al punto che precede e delle individuazioni degli ambiti territoriali di cui Ai titoli II e III.

2.1
I contenuti normativi sopra indicati hanno diversa efficacia (da assoluta a nulla) in riferimento ai campi di applicazione individuati al precedente art. 1.02, come successivamente precisato.
Rispetto agli ordinamenti vincolistici vigenti sul territorio, detti contenuti non sostituiscono ma integrano quelli di ciascuna legge.

3.
le <<prescrizioni>> di base sono direttamente e immediatamente vincolanti, prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigenti e in corso di formazione, e vanno osservate dagli operatori privati e pubblici come livello minimo di tutela.
Eventuali norme più restrittive previste da strumenti di pianificazione o in corso di formazione, da leggi statali e regionali, prevalgono sulle presenti norme di attuazione.
In sede di pianificazione di secondo livello, di cui al titolo VI, dette “prescrizioni”, in applicazione dei “criteri” del punto 1.5 che precede, possono essere specificate e/o sostituite nei modi di cui all’art. 5.07.

4. La conformità al Piano delle previsioni dei piani, dei progetti e delle loro varianti viene attestata dall’Ente territoriale competente, attraverso il rilascio della “autorizzazione paesaggistica” nel caso di progetti presentati dai proprietari dei siti, oppure attraverso il rilascio del “parere paesaggistico” o della “attestazione di compatibilità paesaggistica” nel caso di piani o progetti presentati da enti e soggetti pubblici, come successivamente precisato.

5.
le norme contenute nel Piano, di cui al titolo II “ambiti territoriali estesi” ed al titolo III “ambiti territoriali distinti”, non trovano applicazione all’interno dei “territori costruiti” che vengono, anche in applicazione dell’art. 1 della legge 431/1985, così definiti:
  • 5.1 aree tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti come zone omogenee “A” e “B”;
  • 5.2 aree tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti come zone omogenee “C” oppure come zone “turistiche” “direzionali” “artigianali” “industriali” “miste” se, alla data del 6 giugno 1990, incluse in strumento urbanistico esecutivo (piano particolareggiato o piano di lottizzazione) regolarmente presentato e, inoltre, le aree incluse, anche se in percentuale, in Programmi Pluriennali di Attuazione approvati alla stessa data;
  • 5.3 aree che, ancorché non tipizzate come zone omogenee “B” dagli strumenti urbanistici vigenti:
- o ne abbiamo di fatto le caratteristiche (ai sensi del DIM n. 1444/1968), vengano riconosciute come regolarmente edificate (o con edificio già “sanato” ai sensi della legge n. 47/1985) e vengano perimetrale su cartografia catastale con specifica deliberazione di Consiglio Comunale;
- o siano intercluse nell’interno del perimetro definito dalla presenza di maglie regolarmente edificate, e vengano perimetrate su cartografia catastale con specifica deliberazione di Consiglio Comunale;
tali delibere, che non costituiscono variante della strumentazione urbanistica vigente ed esplicano effetti soltanto in applicazione del Piano, vanno adottate entro novanta giorni dalla entrata in vigore del Piano e vanno inviate anche all’Assessorato Regionale all’Urbanistica; in caso di inadempienza del Consiglio Comunale, si applicano i poteri sostitutivi già disciplinati dall’art. 55s della l.r. 56/80.

6.
Le norme contenute nel Piano non trovano applicazione all’interno dei territori disciplinati dai Piani delle Aree di Sviluppo Industriale.




Art. 1.04 – ELABORATI DEL PIANO


1.
Gli elaborati del Piano sono:
-a. relazione e relativi allegati scritti e grafici;
-b. norme tecniche di attuazione e relativi allegati;
-c. cartografie:
  • C. 1: carta delle articolazioni territoriali della pianificazione paesistico-ambientale, in più tavole in scala 1:100000 e 1:25000;
  • C. 2: carte tematiche delle componenti paesistico-ambientali e dei valori dei beni singoli o complessi di beni, in più tavole in scala 1:100000, 1:50000 e 1:25000.
La carta C. 1 delle articolazioni territoriali della pianificazione paesaggistico-ambientale (la serie 13, rappresentate gli ATE, ambiti territoriali estesi, nella scala 1: 25000) e le carte C. 3 (le serie 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, rappresentanti gli ATD, ambiti territoriali distinti, nella scala 1:25000) costituiscono il riferimento delle norme tecniche di attuazione del Piano e, pertanto, esse soltanto -in uno alle norme stesse ed agli allegati elenchi- assumono efficacia prescrittiva.
Le carte C. 2 e C. 4 (le serie 00,12,14) e quelle nelle scale inferiori delle carte C. 1 e C. 3, costituiscono i riferimenti documentativi ed illustrativi –in uno alla relazione- utili per la interpretazione di contenuti delle carte C. 1 e C. 3 nella loro versione in scala 1:25000.

2.
Le indicazioni contenute nelle tavole in scala 1:25000 prevalgono su quelle in scala 1:50000 e 1:100000.
In caso di discordanza o di indicazione errata, gli elaborati scritti prevalgono sulle indicazioni cartografiche; tra gli elaborati scritti prevalgono le norme tecniche di attuazione.
Qualora fossero prodotte varianti di aggiornamento e/o integrazione, gli elaborati più recenti hanno prevalenza su quelli più vecchi.

ART. 1.05 – ATTUAZIONE DEL PIANO



1. L’attuazione del Piano si concretizza per opera o degli enti territoriali (Regione, Province, Comuni) o dei proprietari (e aventi titolo) dei siti sottoposti, dallo stesso Piano, a tutela paesaggistica.

2. Gli enti territoriali, in relazione alle competenze proprie o delegate, attuano il Piano con:
  • 2.1 la pianificazione paesaggistica di secondo livello mediante:
  • 2.1.1 – piani urbanistici territoriali tematici di secondo livello;
  • 2.1.2. – parchi regionali e relativi piani;
  • 2.1.3 – strumenti urbanistici generali ( o loro varianti) conformi al Piano:
  • 2.1.4 – strumenti urbanistici esecutivi con specifica considerazione dei valori paesistici da strumenti generali conformi o non al Piano;
  • 2.1.5 – piani di intervento di recupero territoriale;
  • 2.2 il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche (art. 5.01), pareri paesaggistici (art. 5.03), attestazioni di compatibilità paesaggistica (art. 5.04) e verifiche di compatibilità paesaggistica (4.03), secondo il Piano o, se vigente, il piano di secondo livello.

3.
I proprietari dei siti, in conformità alle previsioni e prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, attuano il Piano attraverso progettazioni conformi alle prescrizioni dello stesso.



ART. 1.06 – INCENTIVI ECONOMICO-FINANZIARI


1.
Il perseguimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione paesistica viene incentivato dalla Regione anche attraverso:
1.1 – la attivazione di apposito capitolo di spesa per il finanziamento di iniziative di natura pubblica e/o privata con tali finalità;
  • 1.2 – la priorità, nella assegnazione dei finanziamenti relativi a: recupero dell’edificato rurale ed urbano esistente, difesa idrogeologica, sostegno delle attività agricole, forestazione, tutela faunistica, agriturismo ed escursionismo, redazione degli strumenti di pianificazione territoriale o settoriale di ogni livello ed i programmi integrati di intervento, che interessino territori ricadenti negli ambiti “A”, “B”, “C”, “D” (con priorità decrescente) di cui all’articolo 5;
  • 1.3 – l’individuazione, nella determinazione dei costi insediativi sia residenziali che produttivi e infrastrutturali, di coefficienti maggiorativi proporzionati alle difficoltà derivanti dall’obbligatorio perseguimento di obiettivi di tutela e valorizzazione paesistico-ambientale;
  • 1.4 – la trasmissione all’Ufficio del Piano presso l’Assessorato all’Urbanistica di copia di tutto il materiale acquisito e/o prodotto (in modo diretto o indiretto) dagli Assessorati e dai vari Uffici Regionali documentante situazioni territoriali significative rispetto alle sue valenze paesistico-ambientali (studi, cartografie, testi, VIA, fotografie, ecc.);
  • 1.5. il finanziamento di corsi di formazione relativi alla preparazione di personale tecnico per l’Ufficio del Piano e per le strutture regionali destinate alla gestione, aggiornamento, informatizzazione, elaborazione e divulgazione di quanto contenuto nel Piano.












 
Pros. >
HSH Informatica e Cultura     Privacy - Note del Sito - Condizioni d'uso Area Sistema