- ART. 2 - TITOLO II – AMBITI TERRITORIALI ESTESI Stampa E-mail
TITOLO II – AMBITI TERRITORIALI ESTESI



ART. 2.01 – DEFINIZIONI

1. IL Piano perimetra ambiti territoriali, con riferimento al livello dei valori paesaggistici, di:
1.1 – valore eccezionale (“A”), laddove sussistano condizioni di rappresentatività di almeno un bene costitutivo di riconosciuta unicità e/o singolarità, con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;
1.2- valore rilevante (“B”), laddove sussistano condizioni di compresenza di più beni costitutivi con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;
1.3 – valore distinguibile (“C”), laddove sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;
1.4 – valore relativo (“D”), laddove pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo, sussista la presenza di vincoli (diffusi) che ne individui una significatività;
1.5 – valore generale (“E”), laddove non è direttamente dichiarabile un significativo valore paesaggistico.

2.
I terreni e gli immobili compresi negli ambiti territoriali estesi di valore eccezionale, rilevante, distinguibile e relativo, sono sottoposti a tutela diretta dal Piano e:
2.1 – non possono essere oggetto di lavori comportanti modificazioni del loro stato fisico o del loro aspetto esteriore senza che per tali lavori sia stata rilasciata l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 5.01;
2.2 – non possono essere oggetto degli effetti di pianificazione di livello territoriale e di livello comunale senza che per detti piani sia stato rilasciato il parere paesaggistico di cui all’art. 5.03.
2.3 – non possono essere oggetto di interventi di rilevante trasformazione, così come definiti nell’art. 4.01, senza che per gli stessi sia stata rilasciata la attestazione di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 5.04.



ART. 2.02 – INDIRIZZI DI TUTELA

1.
In riferimento agli ambiti di cui all’articolo precedente, con il rilascio delle autorizzazioni e con gli strumenti di pianificazione sottordinati devono essere perseguiti obiettivi di salvaguardia e valorizzazione paesaggistico-ambientale nel rispetto dei seguenti indirizzi di tutela:
1.1 – negli ambiti di valore eccezionale “A”: conservazione e valorizzazione dell’assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori;
1.2. – negli ambiti di valore rilevante “B”: conservazione e valorizzazione dell’assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione degli effetti negativi; massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio;
1.3 – negli ambiti di valore distinguibile “C” : salvaguardia e valorizzazione dell’assetto attuale se qualificato; trasformazione dell’assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l’ulteriore qualificazione; trasformazione dell’assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica;
1.4 – negli ambiti di valore relativo “D” : valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche;
1.5 – negli ambiti di valore normale “E”: valorizzazione delle peculiarità del sito.



ART. 2.03 – LIMITI DI EFFICACIA DELLE NORME DI PIANO

1. In riferimento all’appartenenza dei territori agli ambiti di cui all’art. 2.01, l’efficacia delle norme tecniche del Piano varia, rispettivamente, da assoluta a nulla.

2. Efficacia “nulla” significa che la tutela e la valorizzazione dei caratteri paesaggistici, sempre presenti, sono affidate alla capacità degli operatori pubblici e privati di perseguire obiettivi di qualità, accrescendo e non sminuendo il “valore” del sito attraverso, appunto, una qualificata previsione e realizzazione della trasformazione (qualità della strumentazione urbanistica, qualità della progettazione, qualità della costruzione, qualità della gestione).




ART. 2.04 – TUTELA PAESAGGISTICA NEGLI AMBITI ESTESI


1. La tutela paesaggistico-ambientale negli ambiti territoriali estesi (art. 2.01) è perseguita con la pianificazione paesaggistica sott’ordinata costituita da:
1.1 – i piani urbanistici territoriali tematici di secondo livello (sottopiani);
1.2 – i piani dei parchi regionali;
1.3 – la strumentazione urbanistica conforme al Piano;
1.4 – la pianificazione territoriale correlata con il Piano, in coerenza con quanto nell’art. 1.05.

2.
Le individuazioni degli ambiti territoriali estesi del Piano e le prescrizioni di base del Piano (titolo III), fatte salve specifiche situazioni derivanti da una puntuale documentata situazione dei siti che ne giustifichi la non osservanza/modificazione (art. 5.07), sono recepite dai piani sott’ordinati.

3.
Fino alla entrata in vigore dei piani sott’ordinati, per la tutela nelle aree ad essi relative, valgono le norme del Piano.



ART. 2.05 – PIANI URBANISTICI TERRITORIALI TEMATICI DI SECONDO LIVELLO

1. Con il Piano o con successivi appositi provvedimenti della Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore regionale all’Urbanistica oppure del Presidente della Provincia interessata, vaengono perimetrale le aree da sottoporre a progettazione paesaggistica di dettaglio (piani urbanistici territoriali tematici di secondo livello, di seguito chiamati Sottopiani), aventi anche i contenuti e l’efficacia del piano territoriale paesistico di cui all’art. 149 del D. vo n. 490/29.10.99.

2. Per ciascuna di tali aree, in sede di perimetrazione, vengono individuati sia l’Ente preposto alla formazione del sottopiano, sia le specifiche direttive per il recupero, la salvaguardia e la valorizzazione paesaggistica dei siti, e le relative prescrizioni di base.

3.
I contenuti, gli elaborati, la formazione, la approvazione e gli effetti dei Sottopiani sono disciplinati dagli articoli 54, 9 , 10,11,12 della legge regionale n. 56/1980, secondo le competenze di cui all’art. 6.01.
Con specifico riferimento ai contenuti paesaggistici, il sottopiano deve:
3.1 – nella relazione, illustrare le coerenze e/o modificazioni rispetto alla documentazione del Piano delle analisi svolte, dei criteri di valutazione assunti e delle scelte normative effettuate in relazione alle situazioni di fatto;
3.2 – nelle tavole operative, in scala non inferiore a 1:5000, e comunque in scala adeguata agli effetti prescritti, dettagliare:
3.3.1 - la delimitazione territoriale del sottopiano con la specificazione dei confini dei territori dei Comuni interessati;
3.3.2 – le trasformazioni compatibili;
3.3.3 – i vincoli territoriali;
3.3.4 – i sistemi infrastrutturali;
3.4 – nelle norme tecniche di esecuzione, specificare gli indirizzi e le direttive del piano per la predisposizione dell’adeguamento degli strumenti urbanistici generali comunali; dettagliare le prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina comunale;
specificare gli interventi ammessi e/o compatibili.

4. Nel caso di formazione di un sottopiano relativo ad un territorio già sottoposto a pianificazione paesaggistica di secondo livello, eventuali variazioni allo strumento vigente vanno esplicitate e motivate;
In tal caso (presenza di variazioni) il sottopiano subentrante deve seguire le procedure di quello vigente (art. 5.07).

5.
Nel caso di competenza, su uno stesso territorio, di più Sottopiani, prevalgono le prescrizioni del Sottopiano più recente.

6. Le aree perimetrate in sede di Piano, con i rispettivi indirizzi di tutela, sono:
6.1 “TREMITI” . Il Sottopiano riguarda l’intero territorio delle isole escluso dalla perimetrazione del Parco del Gargano, così come definita dal Ministero competente. Esso dovrà individuare i modo per garantire la salvaguardia, nello specifico, degli aspetti ambientali caratteristici del rapporto costa emersa/fondali marini, della vegetazione e della fauna, delle presenze storico monumentali; a detta salvaguardia dovrà subordinare la valorizzazione turistica delle isole di S.Domino e S.Nicola.
6.2 “TESTA DEL GARGANO” . Il Sottopiano riguarda il territorio costiero sul versante orientale del Gargano escluso sulla perimetrazione del parco del Gargano, così come definita dal Ministero competente.
A nord si congiunge al perimetro del PUTT/Lesina-Varano all’altezza di S.Menaio e impegnando, generalmente, il territorio compreso tra la strada statale n°89 ed il mare, si ferma a Punta Rossa a sud di Mattinata. Esso dovrà individuare i modi per garantire la salvaguardia, nello specifico, degli aspetti ambientali caratteristici del territorio costiero e del suo fronte a mare, del suo rapporto con il mantenimento/valorizzazione della conduzione agricola dei campi e della tutela vegetazionale autoctona e, inoltre, per garantire la difesa del suolo e del sistema ideologico superficiale e sotterraneo; dovrà individuare i modi per salvaguardare le emergenze storiche e archeologiche; dovrà anche dare direttive prescrizioni per consentire accettabili inserimenti nel contesto paesaggistico/ambientale dei modi per la fruizione pubblica della costa e delle presenze/previsioni (se confermate) edificatorie, a ridosso dei centri abitati e/o in altri siti consentite dalla strumentazione urbanistica, anche intervenendo sui carichi insediativi e relative tipologie.
6.3 “GROTTE E MASSERIE”. Il Sottopiano riguarda parte del territorio dei comuni di Castellana Grotte, Conversano, Monopoli, Alberobello, Noci, Putignano.
Esso dovrà individuare i modi per consentire accettabili modificazioni aziendali e colturali, e quindi di sviluppo socio-economico, con la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione delle diffuse singolarità geologiche, morfologiche, vegetazionali, faunistiche e delle presenze /testimonianze architettoniche di un qualificato insediamento sparso di antico e recente impianto.
6.4 “VALLE DEI TRULLI”. Il Sottopiano riguarda la parte dei territori dei comuni di Locorotondo, Cisternino, Martina Franca, Alberobello, costituente la Valle d’Itria e sue immediate propaggini, caratterizzata dalla presenza del particolare ”habitat dei trulli”.
Esso dovrà individuare i modi per consentire la salvaguardia dell’assetto caratterizzato dalla diffusa presenza dei trulli e dei campi “parietali” (con le tipiche colture a vigneto), la realizzazione delle infrastrutture a rete e puntuale, lo “sviluppo compatibile” dell’insediamento sparso residenziale (stanziale/stagionale), e il recupero dei trulli con appropriate procedure architettoniche/tecnologiche;dovrà, inoltre, dare direttive e prescrizioni per consentire accettabili inserimenti nel contesto paesaggistico/ambientale delle previsioni edificatorie a ridosso dei centri abitati e/o in altri siti, consentite dalla strumentazione urbanistica, anche intervenendo sui carichi insediativi e relative tipologie.
6.5 “GRAVINE”. Il Sottopiano riguarda la parte del territorio dei comuni di Massafra, Mottola, Palagianello, Castellaneta, Laterza, Ginosa interessata dalla presenza delle “gravine”.
Esso dovrà individuare i modi per consentire la salvaguardia dell’assetto fortemente caratterizzato dai singolari aspetti geomorfologici, naturalistici, ambientali, storico-archeologici, architettonici; dovrà dare direttive e prescrizioni per le sistemazioni “compatibili” idraulico-geologica e naturalistica, di restauro e sistemazione delle presenze archeologiche ed architettoniche, di fruizione attraverso percorsi tematici e specifiche attrezzature; dovrò inoltre dare direttive e prescrizioni per le aree contermini paesaggisticamente e funzionalmente connesse.
6.7 “GALLIPOLI” . Il Sottopiano riguarda il versante costiero occidentale della Penisola Salentina da Gallipoli al capo di S.Maria di Leuca, generalmente a valle della strada congiungente Gallipoli-Taviano-Racale-Ugento-Presicce-Salve-Patù-Capo di S.Maria di Leuca.
Esso dovrà individuare i modi per garantire la salvaguardia, nello specifico, degli aspetti ambientali caratteristici del territorio costiero e del suo fronte a mare, del suo rapporto con il mantenimento/valorizzazione della conduzione agricola dei campi e della tutela vegetazionale autoctona e, inoltre, per garantire la difesa del suolo; dovrà individuare i modi per salvaguardare le emergenze storiche e archeologiche; dovrà anche dare direttive e prescrizioni per consentire accettabili inserimenti nel contesto paesaggistico/ambientale dei modi per la fruizione pubblica della costa e delle presenze/previsioni (se da confermare) edificatorie, a ridosso dei centri abitati e/o in altri siti consentite dalla strumentazione urbanistica, anche intervenendo sui carichi insediativi e relative tipologie.
6.7. “OTRANTO” . Il Sottopiano riguarda il territorio costiero orientale della penisola Salentina, da Otranto al Capo di S.Maria Di Leuca, generalmente a valle della strada congiungente Otranto -Uggiano La Chiesa-Minervino di Lecce-Poggiardo-Diso-Andrano-Tricase-Triggiano-Galliano del Capo-S.Maria di Leuca.
Esso dovrà individuare i modi per garantire la salvaguardia, nello specifico, degli aspetti ambientali caratteristici del territorio costiero e del suo fronte a mare, del suo rapporto con il mantenimento/valorizzazione della conduzione agricola dei campi e della tutela vegetazionale autoctona e, inoltre, per garantire la difesa del suolo; dovrà individuare i modi per salvaguardare le emergenze storiche e archeologiche;dovrà anche dare direttive e prescrizioni per consentire accettabili inserimenti nel contesto paesaggistico/ambientale dei modi per la fruizione pubblica della costa e delle presenze/previsioni (se da confermare) edificatorie, a ridosso dei centri abitati e/o in altri siti consentite dalla strumentazione urbanistica, anche intervenendo sui carichi insediativi e relative tipologie.


ART. 2.06-AREE PROTETTE E PARCHI REGIONALI


1. Costituiscono il patrimonio naturale della Regione le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, con eccezionale o rilevante valore naturalistico e paesaggistico, oltre a quelle che risultano già comprese nelle riserve o nei parchi nazionale di cui alle leggi n. 448/1976 (Convenzione zone umide, Ramsar), n. 979/1982 (Disposizioni per la difesa del mare) , n. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette), quelle che sono state e saranno individuate come aree naturali protette dalla l.r. n. 19/97 “norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia” ed i siti di importanza comunitaria e le zone di protezione speciale, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE (Decreto Ministero dell’Ambiente 65/03.04.2000; suppl.GU 95/22.04.2000).

2. Costituiscono il patrimonio culturale extraurbano i beni archeologici e architettonici, vincolati e segnalati, presenti sul territorio in modo episodico, diffuso, addensato, all’esterno dei “territori costruiti”.

3. Il Piano promuove la istituzione coordinata di”aree naturali protette” secondo quanto disciplinato dalla l.r. n. 19/97, e di “aree archeologiche e storico-culturali protette” al fine di attivare interventi finalizzati alla contestuale conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale e del patrimonio culturale extraurbano della Regione.
Tale promozione si attua con:
3.1 – lo specifico regime di tutela, definito con il provvedimento di perimetrazione delle aree,
3.2 – la istituzione di Parchi Regionali, articolati in Parchi Naturali, secondo quanto disposto dalla l.r. 19/97 , e di Parchi Archeologici e Storico-culturali.

4. Le aree terrestri, fluviali, lacuali ed i tratti di mare prospicienti la costa, entro cui sono presenti una o più formazioni di cui al comma 1 che precede, sono perimetrate da appositi provvedimenti regionali, cosi come disciplinato dalla l.r. n. 19/97.

5. Le aree entro cui sono presenti uno o più beni archeologici e/o architettonici vincolati o segnalati di cui al comma 2 che precede, sono perimetrale da appositi provvedimenti regionali su proposta dell’Assessore regionale all’Urbanistica di concerto con l’Assessore regionale alla Cultura, sentiti i Consigli Provinciali ed i Consigli Comunali dei territori direttamente interessati; le aree perimetrale costituiscono le “aree archeologiche e storico-culturali protette”.



ART. 2.08 – PARCHI ARCHEOLOGICI E STORICO-CULTURALI

1. Per ciascuna area perimetrata (art. 2.06), o per ciascun raggruppamento di aree perimetrate, quando costituisca un sistema omogeneo di riconosciuta importanza sia del/dei beni dal punto di vista storico-culturale e testimoniale, sia per il circostante assetto paesistico e ambientale, viene istituito – nel quadro dell’ordinamento statale e regionale, su proposta dell’assessore regionale alla Cultura, di concerto con l’assessore regionale all’Urbanistica e con legge regionale istitutiva – il Parco Archeologico e Storico-Culturale, con specifico regime di tutela finalizzato, in particolare, a :
1.1. salvaguardare l’integrità fisica e/o ricostituzione e/o fruizione, del/dei beni;
1.2. definire le eventuali modificazioni fisiche e di uso compatibili con la salvaguardia;
1.3. incentivare le attività, tradizionali e innovative che, in coerenza con la salvaguardia, determinino sviluppo economico-sociale della comunità residente.

2. La legge regionale istitutiva individua e definisce gli organi del Parco, i rapporti con gli Enti locali, e le norme transitorie – inerenti le trasformazioni edilizie e infrastrutturali, nonché quelle morfologiche, vegetazionali, colturali e dell’assetto faunistico – valide fino all’entrata in vigore della strumentazione del Parco.

3 .
Ogni parco archeologico e storico-culturale regionale viene disciplinato da un “regolamento del parco” e da un “piano del parco” . Il regolamento contiene la disciplina dell’esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco, il piano costituisce lo strumento per il perseguimento della tutela dei beni archeologici e architettonici presenti nel territorio del Parco. Il piano del Parco assume i contenuti ed il valore del Sottopiano, di cui all’art. 2.05, potendosi configurare come sostitutivo o come parte dello stesso.



ART. 2.09 PARCHI PLURIVALENTI


1.
Le “aree plurivalenti” si concretizzano ove nelle stesse sussistano congiuntamente formazioni naturalistiche, di cui al punto 2.07 e beni culturali di cui al punto 1 dell’art 2.08.

2. Tali aree sono perimetrate da appositi provvedimenti regionali su proposta dell’Assessore regionale all’Urbanistica di concerto con gli Assessori regionali all’Ambiente e alla Cultura, sentiti i Consigli Provinciali e i Consigli Comunali dei territori direttamente interessati.

3. Esse sono sottoposte al regime di tutela definito con il provvedimento di perimetrazione. Con tale provvedimento è altresì stabilito – in relazione ai problemi connessi con il perseguimento della tutela,valorizzazione e gestione dei beni inclusi, - a quale delle due tipologie di Parco Regionale (artt. 2.07 e 2.08) esse debbano essere attribuite.



ART. 2.10 – PIANI REGOLATORI GENERALI CONFORMI AL PIANO

1. I piani regolatori generali comunali devono essere formati nel rispetto del Piano e, se vigenti, dei suoi sottopiani.

2. I contenuti paesaggistico-ambientali del PRG al di fuori dei territori costruiti vanno esplicitati e documentai. Detti contenuti devono articolarsi in:
2.1 –analisi del territorio comunale, documentata con idonee elaborazioni scritto -grafiche- topografiche, riportanti la perimetrazione degli ambiti estesi (art. 2.01) e la individuazione e perimetrazione degli ambiti distinti (titolo III);
2.2 – specificazione delle trasformazioni e delle opere (insediative e infrastrutturali) compatibili con la tutela e la valorizzazione delle componenti paesaggistiche (titolo III) individuate e perimetrale;
2.3 - specificazione operativa delle prescrizioni di base (titolo III) del Piano nelle norme tecniche di esecuzione del PRG, e possono avere, all’interno del PRG, una loro autonoma formalizzazione.

3. La conformità del PRG al Piano è attestata dal parere paesaggistico di cui all’art 5.03.




ART. 2.11 – PIANI PARTICOLAREGGIATI O PIANI DI LOTTIZZAZIONE DA STRUMENTI CONFORMI AL PIANO


1. Gli strumenti urbanistici esecutivi (PP, PL, PR) di aree comprese negli ambiti sottoposti a tutela diretta dal Piano (art. 2.01, punto 2) non possono essere approvati prima del rilascio del parere paesaggistico (art. 5.03).

2. Lo strumento urbanistico generale (artt. 2.10, 5.06), conforme al Piano, può individuare maglie di rilevanza paesaggistico-ambientale (per situazioni di degrado periferico del costruito o di aree extraurbane, per migliorare la qualità dell’ambiente e dei modi della sua fruizione , ecc.) da sottoporre a progettazione esecutiva urbanistico-paesaggistica (PP, PL, PR).
La conformità al Piano di tali strumenti urbanistici esecutivi è attestata dal parere paesaggistico di cui all’art. 5.03.



ART. 2.12 – PUTT E PUI CON SPECIFICHE CONNESSIONI CON IL PIANO


1. I piani urbanistici territoriali tematici e piani urbanistici intermedi (l.r. 56/1980) possono, per specifici tematismi e/o per specifici siti, assumere contenuti ed efficacia dei sottopiani di cui all’art 2.05.

2. La conformità di tali strumenti deve essere attestata dal parere paesaggistico di cui all’art. 5.03.




 
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