- ART. 3- TITOLO III – AMBITI TERRITORIALI DISTINTI Stampa E-mail
TITOLO III – AMBITI TERRITORIALI DISTINTI


CAPO I – GENERALITA’



ART. 3.01 – GLI ELEMENTI STRUTTURANTI IL TERRITORIO


1. In riferimento ai sistemi territoriali di cui al punto 2.1 dell’art. 1.02., gli elementi strutturanti il territorio si articolano nei sottosistemi:
  • 1.01 – assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico;
  • 1.02 – copertura botanico-vegetazionale, colturale e presenza faunistica;
  • 1.03 – stratificazione storica dell’organizzazione insediativa.

2. Per ciascuno dei sottosistemi e delle relative componenti, le norme relative agli ambiti territoriali distinti specificano:
  • 2.01 – la definizione che individua, con o senza riferimenti cartografici, l’ambito nelle sue caratteristiche e nella sua entità minima strutturante;
  • 2.02 – la individuazione dell’area di pertinenza (spazio fisico di presenza) e dell’area annessa (spazio fisico di contesto);
  • 2.03 – i regimi di tutela;
  • 2.04 – le prescrizioni di base.



ART. 3.02 – IL SISTEMA DELL’ASSETTO GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO, IDROGEOLOGICO

1. Il sistema “assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico” si articola nei sottosistemi:
  • 1.01 – geologico;
  • 1.02 – dei rilievi o geomorfologico;
  • 1.03 – delle acque o idrogeologico.

2. Le componenti e gli insiemi relativi al sottosistema geologico si articolano, per la variazione degli obiettivi e delle forme di tutela, nei seguenti ambiti territoriali distinti di riferimento:
  • 2.01 – ambiti a caratteri geografici geomorfologici omogenei;
  • 2.02 – ambiti di livello omogeneo di vulnerabilità al dissesto idrogeologico;
  • 2.03a – ambiti a livello omogeneo di vulnerabilità degli acquiferi (aree di pianura);
  • 2.04b – ambiti a livello omogeneo di vulnerabilità dell’assetto ideologico (aree pedemontane e collinari);
  • 2.04 – ambiti a livello omogeneo di variazione dell’assetto morfologico dei suoli dovuto ad attività estrattive;
  • 2.05 – ambiti costieri a dinamica di trasformazione omogenea;
  • 2.06 – singolarità geologiche.

3. Le componenti e gli insiemi relativi al sottosistema dei rilievi (geomorfologia) si articolano, per la variazione degli obiettivi e delle forme di tutela, nei seguenti ambiti territoriali distinti di riferimento:
  • 3.01 – ambiti costituenti emergenze orografiche;
  • 3.02 – ambiti annessi ai crinali;
  • 3.03 – ambiti annessi ai pianori;
  • 3.04 – ambiti annessi ai poggi e ai versanti;
  • 3.05 – ambiti soggetti a variazione orografica significativa;
  • 3.06 – ambiti omogenei del sistema dunale costiero.

4. Le componenti e gli insiemi relativi al sottosistema delle acque (idrogeologia) si articolano, per la variazione degli obiettivi e delle forme di tutela, nei seguenti ambiti territoriali distinti di riferimento:
  • 4.01 – ambiti di alimentazione delle falde acquifere;
  • 4.02 – ambiti di accumulo delle acque superficiali (aree impluvio);
  • 4.03 – zone umide;
  • 4.04 – ambiti omogenei dovuti alle risorgenze e ai fenomeni stagionali, paludi;
  • 4.05 – saline;
  • 4.06 – ambiti di massima espressione dei bacini idrici;
  • 4.07 – ambiti di esondazione dei corsi d’acqua;
  • 4.08 – sorgenti, risorgive e marane;
  • 4.09 – laghi e lagune (naturali e artificiali);
  • 4.10 – bacini idrici (dovuti a sbarramento);
  • 4.11 – corsi d’acqua (corpo idrico e sponde o argini relativi);
  • 4.12 – canali (corpo idrico e banchine);
  • 4.13 – litorali marini.


ART. 3.03 – IL SISTEMA DELLA COPERTURA BOTANICO-VEGETAZIONALE, COLTURALE E DELLA POTENZIALITA’ FAUNISTICA


1. Il sistema “copertura botanico-vegetazionale e colturale” si articola nei seguenti componenti e insiemi:
  • 1.01 – aree erborate con assetto colturale consolidato;
  • 1.02 – elementi e insiemi vegetazionali diffusi;
  • 1.03 – aree pascolive pedemontane e collinari ed aree ad incolto produttivo e improduttivo;
  • 1.04 – aree interessate da attività estrattive dimesse;
  • 1.05 – aree boscate o a macchia di recente dismissione o degradate;
  • 1.06 – aree a bosco (con aree intercluse di uso agricolo): a. bosco ceduo; b. foresta e/o bosco perenne;
  • 1.07 – aree a macchia e ad olivastro (con aree ad uso agricolo intercluse), canneti habitat palustre;
  • 1.08 – associazioni vegetali rare, aree coloristiche e ambienti di interesse biologico-naturalistico;
  • 1.09 – parchi e ville extraurbane di rilevante valore testimoniale;
  • 1.10 – aree di rilevante e/o potenziale presenza faunistica;

2. Per la variazione degli obiettivi e delle forme di tutela (detrattori e accrescitori), il sistema si articola nei seguenti ambiti territoriali distinti:
  • 2.1 – ambiti territoriali a livello omogeneo di vulnerabilità al degrado;
  • 2.2 – ambiti territoriali interessati da programmi di forestazione;
  • 2.3 – ambiti territoriali interessati da elevati livelli di antropizzazione: 1- con processi in atto; 2- con processi potenziali;
  • 2.4 - ambiti territoriali interessati da elevati livelli di antropizzazione: 1- di livello eccezionale; 2- di livello rilevante;
  • 2.5 – ambiti territoriali di interesse faunistico (tutela e attività venatoria).



ART. 3.04 IL SISTEMA DELLA STRATIFICAZIONE STORICA DELL’ORGANIZZAZIONE INSEDIATIVA


1 Il sistema “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa” si articola nei seguenti componenti e insiemi:
  • 1.01 – itinerari di significato storico;
  • 1.02 – luoghi della memoria storica e della leggenda;
  • 1.03 – percorsi della transumanza e tratturi;
  • 1.04 – ambiti circoscritti di addensate presenze archeologiche;
  • 1.05 – elementi e insiemi archeologici isolati: a-di elevata consistenza, b- di media consistenza, c- di bassa consistenza;
  • 1.06 – aree archeologiche. A – di eccezionale valore testimoniale o consistenza; b – di rilevante valore testimoniale e/o media consistenza, c – di relativo valore testimoniale e/o bassa consistenza;
  • 1.07 – centri e nuclei di antico impianto con ruolo paesaggistico rilevante,
  • 1.08 – complessi di edifici e manufatti di interesse storico-ambientale: a- castelli, torri e fortificazioni; b – complessi civili e religiosi, c – edifici religiosi e edicole, d – masserie ed edifici rurali, e – ville extraurbane; f – ipogei della civiltà rupestre;
  • 1.09 – ambiti circoscritti di addensamento di complessi ed edifici rurali caratterizzati da forme colturali tradizionalmente consolidate;
  • 1.10 – edifici e manufatti di archeologia industriale;
  • 1.11 – tracciati corrispondenti alle strade consolari;
  • 1.12 – tracciati stradali di permanenza del sistema viario storicamente consolidato;
  • 1.13 – strade e luoghi panoramici;

2. Per la variazione degli obiettivi e delle forme di tutela, si articola nei seguenti ambiti territoriali distinti:
  • 2.01 – ambiti territoriali caratterizzati da un assetto insediativo storicamente considerato vulnerabile per tendenze, in atto o potenziali, di trasformazioni fisiche o d’uso improprie;
  • 2.02 – ambiti territoriali caratterizzati da un assetto insediativo storicamente considerato vulnerabile per tendenze, in atto o potenziali, all’abbandono;
  • 2.03 – ambiti territoriali caratterizzati da un assetto insediativo storicamente considerato vulnerabile per tendenze, in atto o potenziali, al degrado idrogeologico e ambientale.


ART. 3.05 DIRETTIVE DI TUTELA

1. In riferimento agli ambiti, alle componenti ed ai sistemi di cui agli articoli 3.02, 3.03, 3.04, gli strumenti di pianificazione sottordinati devono perseguire obiettivi di salvaguardia e valorizzazione paesistico/ambientale individuando e perimetrando le componenti e gli ambiti territoriali distinti dei sistemi definiti nell’art. 3.01, e recependo le seguenti direttive di tutela.

2. Per il sistema “assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico”, va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definenti gli ambiti distinti di cui all’art. 3.03), di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo egli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale, prescrivendo:
  • 2.1 – negli ambiti territoriali di valore eccezionale (“A” dell’art. 2.01), in attuazione degli indirizzi di tutela, va evitato ogni intervento che modifichi i caratteri delle componenti individuate e/o presenti; non vanno consentite attività estrattive, e va mantenuto l’insieme dei fattori naturalistici connotanti il sito.
  • 2.2 – negli ambiti territoriali di valore rilevante (“B” dell’art. 2.01), in attuazione degli indirizzi di tutela, va mantenuto l’assetto geomorfologico d’insieme e vanno individuati i modi: per la conservazione e la difesa del suolo e per il ripristino di condizioni di equilibrio ambientale; per la riduzione delle condizioni di rischio; per la difesa dall’inquinamento delle sorgenti e delle acque superficiali e sotterranee, non vanno consentite nuove localizzazioni per attività estrattive e, per quelle in attività, vanno verificate le compatibilità del loro mantenimento in esercizio e vanno predisposti specifici piani di recupero ambientale;
  • 2.3 – negli ambiti territoriali di valore distinguibile (“C” dell’art. 2.01), in attuazione degli indirizzi di tutela, le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l’assetto geomorfologico d’insieme e conservare l’assetto idrogeologico delle relative aree; le nuove localizzazioni di attività estrattive vanno limitate ai materiali di inderogabile necessità e di difficile reperibilità.
  • 2.4 – negli ambiti territoriali di valore relativo (“D”, art. 2.01), in attuazione degli indirizzi di tutela, le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono tenere in conto l’assetto geomorfologico d’insieme e conservare l’assetto idrogeologico delle relative aree; le nuove localizzazioni e/o ampliamenti di attività estrattive sono consentite previa verifica della documentazione di cui all’allegato A3.

3. Per il sistema “copertura botanico-vegetazionale e colturale”, va perseguita la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, estetica, presenti sul territorio regionale, prescrivendo per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) sia la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare intresse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione , sia lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono.
Va inoltre prescritto che:
  • 3.1 – negli ambiti territoriali estesi di valore eccezionale (“A” art2. 01), in attuazione degli indirizzi di tutela, per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’art. 3.03, va evitato: il danneggiamento delle specie vegetali autoctone, l’introduzione di specie vegetali estranee e la eliminazione di componenti dell’ecosistema; l’apertura di nuove strade o piste e l’ampliamento di quelle esistenti; l’attività estrattiva; l’allocazione di discariche o depositi di rifiuti ed ogni insediamento abitativo o produttivo; la modificazione dell’assetto idrogeologico;
  • 3.2 – negli ambiti territoriali estesi di valore rilevante (“B” art. 2.01), in attuazione degli indirizzi di tutela, per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui al punto 3 dell’art 3.03, va evitato: l’apertura di nuove cave; la costruzione di nuove strade e l’ampliamento di quelle esistenti; la allocazione di discariche o depositi di rifiuti, la modificazione dell’assetto idrogeologico. La possibilità di allocare insediamenti abitativi e produttivi, tralicci e/o antenne, linee aeree, condotte sotterranee o pensili, ecc., va verificata tramite apposito studio di impatto paesaggistico sul sistema botanico-vegetazionale con definizione delle eventuali opere di mitigazione;
  • 3.3 – negli ambiti territoriali estesi di valore distinguibile (“C” dell’art. 2.01) e di valore relativo (“D”), in attuazione degli indirizzi di tutela, tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.

4. Per il sistema “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa”, va perseguita la conservazione dei beni “storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale, individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modo per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/valorizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti. Va inoltre prescritto:
  • 4.1 – negli ambiti territoriali estesi di valore eccezionale (“A” dell’art. 2.01) e di valore rilevante (“B”), in attuazione degli indirizzi di tutela, per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’art. 3.04, va evitata ogni alterazione dell’integrità visuale e va perseguita la riqualificazione del contesto;
  • 4.2 - negli ambiti territoriali estesi di valore distinguibile (“C” dell’art. 2.01) e di valore relativo (“D”), in attuazione degli indirizzi di tutela, per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’art. 3.04, va evitata ogni destinazione d’uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto riutilizzo e valorizzazione.




CAPO II – COMPONENTI GEO-MORFO-IDROGEOLOGICHE



ART. 3.06 – LE EMERGENZE


3.06.1 – DEFINIZIONI
Il Piano riconosce come emergenze geologiche gli elementi (componenti) strutturali, litologici e fossiliferi visibili (o di accertata presenza) e di riconosciuto rilevante valore scientifico; come emergenze morfologiche i siti con presenza di grotte, doline o puli, gravine e lame, coste marine e lacuali, e tutte le forme geomorfologiche di riconosciuto rilevante valore scientifico; come emergenze idrogeologiche le sorgenti, i corsi d’acqua, le foci, gli invasi naturali/artificiali.

3.06.2 – INDIVIDUAZIONI
Le emergenze censite sono riportate negli elenchi e nelle cartografie del Piano. A controllo, precisazione e integrazione di detti censimenti, in sede di formazione dei sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, è prescritta la completa ricognizione del territorio oggetto del Piano, con la verifica e riperimetrazione delle individuazioni del Piano, e con la individuazione delle emergenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche di riconosciuto rilevante valore scientifici presenti nello stesso.

3.06.3 REGIMI DI TUTELA
I Sottopiani e gli strumenti urbanistici generali definiscono gli ambiti territoriali distinti di competenza delle emergenze individuate (“aree di pertinenza”) e ne delimitano l’”area annessa”; individuano altresì la disciplina di tutela sia dell’area di pertinenza che di quella annessa, secondo gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni pertinenti.
L’area annessa viene dimensionata e perimetrata in base al rapporto esistente tra l’emergenza e il suo intorno in termini di identificazione della stessa, di vulnerabilità del sito e di compatibile fruibilità dello stesso.

3.06.4 PRESCRIZIONI DI BASE
In assenza dei piani di cui al punto precedente, per le emergenze di cui al punto 1, se non altrimenti tutelate dal Piano, in sede di autorizzazione paesaggistica, di parere paesaggistico, e di approvazione di strumenti urbanistici generali ed esecutivi già adottati e non resi conformi al Piano, e in sede di autorizzazione paesaggistica per la esecuzione di progetti insediativi o infrastrutturali consentiti da strumenti non conformi al Piano, è da applicarsi – come prescrizioni di base per l’area di pertinenza del bene e per l’area annessa la “tutela integrale” così come scaturente dagli indirizzi del punto 1.1 dell’art. 2.02 e dalle direttive del punto 2.1 dell’art. 3.05. L’area annessa è costituita da una fascia parallela al contorno del sedime dell’emergenza, della profondità costante di metri 150 per quelle geologiche, metri 100 per quelle geomorfologiche e metri 150 per quelle idro-geologiche.


ART. 3.07 – COSTE ED AREE LITORANEE

3.07.1 DEFINIZIONI

Le coste, a livello di generalità, sono definibili come il limite fra la superficie della terra sommersa e quella emersa dal mare e, in rapporto ai caratteri genetico-evolutivi e morfologico-sedimentologici del sito, presentano profili trasversali ed assetti planimetrici differenziati.
In riferimento alle caratteristiche geografiche e geomorfologiche del territorio regionale, il Piano distingue come forme litoranee principali:
  • 1.1 coste alte a versante: corrispondono a rilievi che raggiungono il mare e che si configurano per l’azione meccanica delle onde e delle acque di ruscellamento; Presentano si tratti di falesia con profilo più o meno regolare (in presenza di rocce compatte), sia orlature caotiche (per slittamento del terreno, in presenza di argille) con limitate fasce litoranee; il profilo sommerso è di solito omogeneo a quello subaereo;
  • 1.2 coste alte a terrazzo: corrispondono a superfici tabulari dislocate a differente altezza, risultato di processi abrasivi del substrato roccioso o di sedimenti gradati in senso verticale ed orizzontale; il profilo della sezione sommersa riproduce il più delle volte quello subaereo e le profondità sottocosta sono limitate con una fascia di fondo soggetta al moto ondoso piuttosto ampia;
  • 1.3 coste a fasce litoranee strette: corrispondono a zone costituite da relitti di relativa estensione, sono elevate di pochi metri sul mare che le sommerge con regolarità; presentano un profilo regolare con limitate accentuazioni;
  • 1.4 coste basse di pianura: corrispondono all’orlo costiero di pianure di ampia estensione la scarsa profondità del mare, gli apporti e le erosioni, determinano una zona di scambio relativamente estesa in un sistema dove assume notevole importanza il moto ondoso; il profilo risulta in genere debole sia nella parte emersa che in quella sommersa.

3.07.2 PERIMETRAZIONI

Il Piano, con riferimento alla “linea di riva” (o battigia, limite variabile rappresentativo dello stato di equilibrio relativo tra terra e mare), definisce “area litoranea” il sistema costituito dalla “zona adlitoranea”(fascia di acqua compresa tra la linea di riva e la batimetria a quota metro 5 per le coste prevalentemente sabbiose e metri 10 per quelle prevalentemente rocciose) e dalla zona litoranea (fascia dell’entroterra contigua alla linea di riva);
la “zona litoranea” è individuata da:

  • 2.1. per le coste alte, sia a versante che a terrazzo, dalla eventuale spiaggia al piede e dalle aree contigue che presentano caratteri geomorfologici omogenei.
  • 2.2 per le coste basse, se sabbiose, la spiaggia, il retrospiaggia, l’eventuale duna e le aree contigue sabbiose; se rocciose, le eventuali presenze sabbiose e le aree contigue che presentano caratteri geomorfologici omogenei.
Le perimetrazioni delle “zone litoranee” di cui ai punti precedenti, entro cui sono comunque comprese le aree del demanio marittimo, sono individuate in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali. In loro assenza, tali aree si ritengono formate da fasce della profondità costante di metri 100 dal perimetro interno del demanio marittimo.

3.7.3 REGIMI DI TUTELA

Ai fini della tutela delle coste e delle aree litoranee, e della applicazione delle prescrizioni di base, il Piano – per le aree esterne ai “territori costruiti”cosi come definiti nel punto 5 dell’art. 1.03 – individua due regimi di salvaguardai, pertinenti a:

3.1 “area litoranea”, così come definita nel punto precedente (comprensiva della zona ad litoranea e della zona litoranea);

3.2 “area annessa” (al perimetro, verso l’entroterra, della zona litoranea ), che viene dimensionata in funzione di:
  • -a. natura e significatività del rapporto esistente tra la zona litoranea ed il suo intorno espresso sia in termini ambientali (vulnerabilità da insediamento; vulnerabilità da dissesto idrogeologico;vulnerabilità da situazione geologica, faunistica e vegetazionale), sia di contiguità ed integrazione nelle forme d’uso e di fruizione visiva tra il litorale e entroterra espresse dalla specificità dei luoghi;
  • -b. elementi significativi dell’assetto ambientale e paesaggistico del territorio, quali cigli di scarpata, dorsali spartiacque, curve di livello, soluzioni di continuità nell’assetto colturale dei suoli, presenza di beni naturali e antropici da integrare nell’area, viabilità litoranea consolidata ed ogni altro elemento fisico-naturale o antropico che contribuisca a definire l’identità del contesto.
Essa viene perimetrata in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali; in loro assenza, l’area annessa si ritiene formata da una fascia dalla profondità costante di metri 200 dal perimetro verso l’entro terra della zona litoranea.
In sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, inoltre, viene effettuata la verifica, con i competenti organi periferici del Ministero della marina Mercantile, delle concessioni demaniali in atto, al fine di predisporre le condizioni per il recupero ambientale di dette aree.



3.07.4 PRESCRIZIONI DI BASE

4.1 Nell’”area litoranea”, si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.1 dell’art. 2.02, e le direttive di tutela di cui al punto 2.1 dell’art. 3.05; a loro integrazione, si applicano le seguenti prescrizioni di base:
- a. non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti la modificazione dell’assetto del territorio (esclusi quelli finalizzati al recupero/ripristino dei valori paesistico/ambientali), nonché la realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia;

- b. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che , sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell’assetto paesistico-ambientale dei luoghi, comportino le sole seguenti trasformazioni:-
  • 1. mantenimento e ristrutturazione di manufatti edilizi legittimamente esistenti ed attrezzature ad uso di attività connesse alla presenza del mare (pesca, nautica, balneazione, tempo libero, ecc. ) che non alterino significativamente lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore del sito e degli edifici di rilevanza paesaggistica e/o di valore documentario; nuove costruzioni a tale destinazione soltanto se se mobili e localizzate in modo da evitare l’alterazione e compromissione del litorale, nonché ingombro che interferisca con l’accessibilità e la fruizione visiva del mare; le attrezzature per la balneazione con carattere stagionale, realizzate con elementi trasportabili, comprese le pavimentazioni; i nuclei destinati a servizi possono assumere carattere permanente, purchè realizzati con ingombro, materiali e forme compatibili con le caratteristiche del sito;
  • - 2. sistemazioni idrauliche e le relative opere di difesa se inserite in piani organici di assetto idrogeologico estesi comunque all’intera “unità fisiografica” di appartenenza, utilizzanti tecnologie/materiali appropriati ai caratteri del contesto ed opere di mitigazione degli effetti indotti dagli interventi;
  • -3. infrastrutture a rete completamente interrate o di superficie, qualora le caratteristiche geologiche del sito escludano opere al di sotto del profilo del litorale e purchè la posizione, nonché la disposizione planimetrica del tracciato, non contrastino con la morfologia dei luoghi e con l’andamento del profilo del litorale;
  • - 4. nuove strutture portuali, se sottoposte a studio di impatto paesaggistico (art. 4.02).


4.2 Nell’”area annessa” , si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 2.1 dell’art. 2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 2.2 dell’art. 3.05; a loro integrazione si applicano le seguenti prescrizioni di base:

-a. non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti nuovi insediamenti residenziali;

- b. non sono autorizzabili piani e/o progetti comportanti:
  • 1. nuovi insediamenti di discariche, di impianti di depurazione, di attività estrattive, di attività produttive con immissioni di reflui se non connessi con impianti di itticoltura;
  • 2. nuovi tracciati stradali, salvo quelli funzionali alla fruizione della costa;
  • 3. la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti o comunque di infrastrutture stabili, salvo il loro trasferimento in area più interna, contigua all’”area annessa”, comunque a distanza non inferiore di metri 50 dal perimetro di questa, nel rispetto dei parametri urbanistici dello strumento vigente;
  • 4. la sostituzione di strutture precarie e/o mobili a servizio della balneazione o delle attività agricole con strutture edilizie stabili;
  • 5. la eliminazione delle essenze a medie ed alto fusto e di quelle arbustive, con esclusione degli interventi colturali atti ad assicurare la conservazione e integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti; per i complessi vegetazionali non autoctoni possono essere attuate le cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;

- c. sono autorizzabili piani e/o progetti che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell’assetto paesistico-ambientale dei luoghi, comportino le sole seguenti trasformazioni:
  • 1. manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico e restauro conservativo di manufatti legittimamente esistenti, che non alterino significativamente lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore del sito e degli edifici;
  • 2. interventi di ristrutturazione edilizia (con esclusione della demolizione totale dell’involucro esterno ) di manufatti legittimamente esistenti, anche con cambio di destinazione d’uso, purchè adibiti alle attività dl tempo libero e del turismo, che non alterino significativamente lo stato dei luoghi;
  • 3. integrazione di manufatti legittimamamente esistenti, destinati alle attività del tempo libero e del turismo, per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purchè finalizzata all’adeguamento di standards funzionali abitativi o di servizio per le attività del tempo libero e del turismo, che non alterino significativamente lo stato dei luoghi;

- d. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell’assetto paesisitico-ambientale dei luoghi, con esclusione della fascia profonda 100 metri contigua al perimetro della zona litoranea, prevedano la formazione di complessi turistico-residenziali che rispondano, oltre ai parametri urbanistici, ai seguenti requisiti organizzativi, morfologici ed edilizi:
  • la superficie territoriale dell’area di pertinenza del complesso corrisponda ad una sezione ortogonale al litorale e comprenda l’intera profondità dell’”area annessa”;
  • le parti edificate siano disposte in modo da consentire, per almeno 1/3 del fronte a mare, continuità visiva e reciproca accessibilità tra il litorale e le zone retrostanti;
  • le parti edificate siano comunque di altezza inferiore a ml 7,00;
  • le superfici libere, non inferiori al 75% dell’area di pertinenza, siano sistemate con piantumazione autoctona a medio ed alto fusto e/o arbustive;
  • ove presenti, le attrezzature integrative al complesso, quali piscine ed impianti sportivi, siano ubicate nelle aree verso il mare;

- e. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell’assetto paesistico-ambientale dei luoghi, prevedano la formazione di:

1. aree a verde attrezzato con:
  • percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati con l’esclusione di ogni opera comportante la completa impermeabilizzazione dei suoli;
  • zone alberate e radure a prato o in parte cespugliate destinabili ad attività per il tempo libero e lo sport comprese aree attrezzabili a servizio della balneazione;
  • chioschi e costruzioni, nonché depositi di materiali e attrezzi per la manutenzione, movibile e7o precari;
  • movimenti di terra per una diversa sistemazione delle aree se congruente con i caratteri morfologici originari del contesto;
2. infrastrutturazione viaria carrabile con:
  • adeguamento delle sezioni e dei tracciati viari esistenti nel rispetto della vegetazione ad alto e medio fusto e arbustiva comunque presente;
  • formazione di nuovi tracciati viari nel rispetto della vegetazione ad alto e medio fusto esistente, senza significative modificazioni dell’assetto orografico, con la minima sezione trasversale, purchè motivati da inderogabili necessità di adduzione e/o attraversamento dell’area;
  • realizzazione di aree di parcheggio, purchè dimensionate per nuclei di superficie appropriata al contesto , dotate di piantumazioni autoctone di nuovo impianto nella misura minima di una unità arborea per ogni posto macchina;
- f. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi connessi con le attività produttive primarie per:
  • l’ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l’attività di allevamento non intensiva, nonché la realizzazione di strade poderali, di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo;
  • i rimboschimenti a scopo produttivo, effettuati con modalità rispondenti ai caratteri paesisitici dei luoghi;
  • le opere di forestazione secondo le prescrizioni di polizia forestale;
  • gli interventi atti ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio con l’ambiente per la tutela dei complessi vegetazionali naturali esistenti;
- g. sono autorizzabili le sistemazioni a terra conseguenti a nuove infrastrutture portuali (punto 4.1.4. che precede) previo studio di impatto paesaggistico (art. 4.02).


ART. 3.08 – CORSI D’ACQUA


3.08.1 DEFINIZIONI
Corsi d’acqua, a livello di generalità, sono definibili le acque correnti lungo solchi di impluvio che presentano un tracciato e una conformazione trasversale relativamente stabili. In rapporto alle loro caratteristiche, al ruolo svolto nel bacini imbrifero ed ai caratteri geografici e geomorfologici delle aree attraversate, il Piano distingue i corsi d’acqua in: fiumi, torrenti, sorgenti, foci, laghi, gravine e lame.
Le linee di ruscellamento e linee superficiali di impluvio, ancorché rientranti nella definizione sopra riportata di corso d’acqua, non sono sottoposte dal Piano a prescrizioni di base, rimanendo soggette agli indirizzi di tutela di cui al punto 1.5 dell’art. 2.02.

3.08.2 INDIVIDUAZIONI

I fiumi ed i torrenti, insieme alle sorgenti e foci, laghi naturali e artificiali (esclusi gli accumuli a servizio delle aziende agricole ed i canali artificiali ), le gravine e le lame, sottoposti a tutela, sono individuati dal Piano con elencazioni e rappresentazioni cartografiche. Considerata la scala di elaborazione del Piano, la rappresentazione cartografica indica schematicamente le linee rappresentative dell’intero corpo del corso d’acqua, comprensivo dell’alveo, del letto di espansione, delle sponde e/o argini relativi, dei cigli.
A controllo e integrazione di tali indicazioni, in sede di formazione dei sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, è prescritta la completa ricognizione del territorio oggetto del Piano, con la verifica e riperimetrazione delle individuazioni del Piano, e con la perimetrazione dell’area di pertinenza come appresso specificato.
I fiumi, torrenti, gravine e lame sono suddivisi in due classi in rapporto alla loro appartenenza a territori “montani2 (rientranti, cioè, nel territorio di una Comunità Montana) o meno, ed in due classi in rapporto alla pendenza del territorio attraversato:

  classe
1.1 :
territorio montano con pendenza superiore al 30%;  
  classe 1.2 : territorio montano con pendenza inferiore al 30%;  
  classe 2.1 : territorio non montano con pendenza superiore al 30%;  
  classe 2.2 : territorio non montano con pendenza inferiore al 30%.  



L’appartenenza delle aste dei corsi d’acqua alle classi sopra indicate viene definita in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali; in loro assenza si assume per tutte l’appartenenza alla classe 2.2.


3.08.3 REGIMI DI TUTELA


3.1 Ai fini della tutela dei laghi naturali e artificiali si applicano le espressioni normative inerenti le “coste ed aree litoranee”.

3.2 Ai fini della tutela dei corsi d’acqua e della applicazione delle prescrizioni di base, il Piano – per le aree esterne ai “territori edificati”, cosi come definiti nel punto 5 dell’art. 1.03 – individua due differenti regimi di salvaguardia relativi a:
  • a. “area di pertinenza”, comprensiva: nel caso dei fiumi e dei torrenti, dell’alveo e delle sponde o degli argini fino al piede esterno; nel caso delle gravine e delle lame, dell’alveo (ancorché asciutto), e delle scarpate/versanti fino al ciglio più elevato; essa viene indicata, con le articolazione delle aste appartenenti alle varie classi, in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali; in loro assenza si assume la indicazione di Piano riportata sulla cartografia dello strumento urbanistico generale;
  • b. “area annessa” , a ciascuno dei due perimetri dell’area di pertinenza, dimensionata - per ciascuna asta appartenente alle varie classi, in modo non necessariamente simmetrico – in rapporto alla stessa classe di appartenenza ed alle caratteristiche geografiche e geomorfologiche del sito; essa viene perimetrata in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali; in loro assenza, l’area annessa si ritiene formata , per ciascuno dei due perimetri, da una fascia della profondità (costante per tutta la lunghezza del tratto di ciascuna “classe” del corso d’acqua), riportata sulla cartografia dello strumento urbanistico, pari a:
  classe
1.1 :
metri 75  
  classe 1.2 : metri 100;  
  classe 2.1 : metri 125;  
  classe 2.2 : metri 150.  


3.08.4 PRESCRIZIONI DI BASE

4.1. nell’”area di pertinenza” , si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.1 dell’art. 2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 2.1 dell’art. 3.05; a loro integrazione, si applicano le seguenti prescrizioni di base:

a. non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti:
  • 1. ogni trasformazione in alveo, fatta eccezione degli interventi finalizzati alla sistemazione della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idrico (limitatamente alla pulizia del letto fluviale), al disinquinamento ed alla disinfestazione;
  • 2. escavazioni ed estrazioni di materiali litoidi negli invasi e negli alvei di piena ordinaria; le eventuali rimozioni di inerti possono essere operate esclusivamente in stato di calamità ed urgenza;
  • 3. discarica di rifiuti di ogni tipo, compresi i materiali derivanti da demolizioni o riporti e le acque reflue non regolamentari;
  • 4. sistemazioni idrauliche e relative opere di difesa, ad eccezione delle manutenzioni e di quelle indifferibili e urgenti di consolidamento, non inserite in un organico progetto di sistemazione ambientale;
  • 5. realizzazione di nuove infrastrutture viarie o a rete, di attraversamento o aderenti alle sponde/argini/versanti, con la sola esclusione delle manutenzioni delle opere esistenti.
b. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell’assetto paesistico-ambientale dei luoghi, comportino le sole trasformazioni:

  • 1. mantenimento e ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature per attività connesse con il corso d’acqua (pesca, nautica, tempo libero, orticoltura, ecc. ); costruzioni di nuovi manufatti a tale destinazione sono ammesse (in conformità delle prescrizioni urbanistiche9 se localizzate in modo da evitare compromissioni idrauliche ed eccessivo ingombro;
  • 2. sistemazioni idrauliche e relative opere di difesa se, inquadrate in piani organici di assetto idrologico estesi all’area di bacino a monte dell’intervento, utilizzino materiali e tecnologie appropriate ai caratteri del contesto e prevedano opere di mitigazione degli effetti indotti;
  • 3. infrastrutture a rete non completamente interrate e quelle di attraversamento aereo in trasversale, se le caratteristiche geologiche del sito escludano opere nel subalveo e purchè la posizione, nonché la disposizione planimetrica del tracciato, non contrastino con la morfologia dei luoghi e con l’andamento del profilo trasversale.

4.2 Nell’”area annessa” , si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.3 dell’art. 2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 2.3 dell’art. 3.5, a loro integrazione si applicano le seguenti prescrizioni di base:

a. non sono autorizzabili piani e/o progetti comportanti nuovi insediamenti residenziali;

b. non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti trasformazioni che compromettano la morfologia ed i caratteri colturali e d’uso del suolo con riferimento al rapporto paesistico-ambientale esistente tra il corso d’acqua ed il suo intorno diretto; più in particolare non sono autorizzabili:
  • 1 . l’eliminazione delle essenze a medio ed alto fusto e di quelle arbustive con esclusione degli interventi colturali atti ad assicurare la conservazione e integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti; per i complessi vegetazionali artificiali e di sistemazione possono essere attuate le cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;
  • 2. le arature profonde ed i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno, fatta eccezione di quelli strettamente connessi ad opere idrauliche indifferibili ed urgenti o funzionali ad interventi di mitigazione degli impatti ambientali da queste indotti;
  • 3. le attività estrattive, ad eccezione dell’ampliamento, per quantità comunque contenute, di cave attive, se funzionali (sulla base di specifico progetto) al ripristino e/o adeguata sistemazione ambientale finale dei luoghi compresa la formazione di bacini annessi ai corsi d’acqua;
  • 4. la discarica di rifiuti solidi, compresi i materiali derivanti da demolizioni o riporti di terre naturali ed inerti, ad eccezione dei casi in cui ciò sia finalizzato (sulla base di specifico progetto) al risanamento e/o adeguata sistemazione ambientale finale congruente con la morfologia dei luoghi.
  • 5. la costruzione di impianti e infrastrutture di depurazione ed immissione dei reflui e di captazione o di accumulo delle acque ad eccezione degli interventi di manutenzione e delle opere integrative di adeguamento funzionale e tecnologico di quelle esistenti;
  • 6. la formazione di nuovi tracciati viari o di adeguamento di tracciati esistenti compresi quelli di asfaltatura, con l’esclusione dei soli interventi di manutenzione della viabilità locale esistente;
c. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell’assetto paesistico-ambientale dei luoghi, comportino le sole seguenti trasformazioni (nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche):
  • 1. manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico e restauro conservativo, ristrutturazione (con esclusione della demolizione totale dell’involucro esterno), di manufatti edilizi legittimamente esistenti, anche con cambio di destinazione d’uso;
  • 2. integrazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purchè finalizzata all’adeguamento di standards funzionali abitativi o di servizio alle attività produttive o connesse con il tempo libero e del turismo, che non alteri significativamente lo stato dei luoghi;
  • 3. la superficie ricadente nell’”area annessa” può comunque essere utilizzata ed accorpata, ai fini del computo della cubatura edificabile e dell’area minima di pertinenza, in aree contigue;
  • 4. modificazione del sito al fine di ripristino della situazione preesistente, connessa a fini produttivi e compatibilmente con gli indirizzi e le direttive di tutela;
d. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell’assetto paesistico-ambientale dei luoghi, prevedano la formazione di:
- 1. aree a verde attrezzato con:
  • percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati con esclusione di ogni opera comportante la completa impermeabilizzazione dei suoli,zone alberate e radure a prato o in parte cespugliate destinabili ad attività per il tempo libero e lo sport comprese aree attrezzabili a servizio della balneazione;
  • chioschi e costruzioni, movibili e/o precari, nonché depositi di materiali e attrezzi per le manutenzioni;
  • movimenti di terra per una diversa sistemazione delle aree se congruente con i caratteri morfologici originari del contesto;
- 2. infrastrutture viaria carrabile e tecnologica con:
  • adeguamento delle sezioni viarie e dei tracciati viari esistenti nel rispetto della vegetazione ad alto e medio fusto e arbustiva comunque presente;
  • formazione di nuovi tracciati viari nel rispetto della vegetazione ad alto e medio fusto esistente, senza significative modificazioni dell’assetto orografico, con la minima sezione trasversale, purchè motivati da inderogabili necessità di adduzione e/o attraversamento dell’area;
  • realizzazione di aree di parcheggio, purchè dimensionate per nuclei di dimensione appropriata al contesto, dotate di piantumazioni autoctone di nuovo impianto nella misura minima di una unità arborea per ogni posto macchina;
  • le infrastrutture a rete completamente interrate o di raccordo con quelle di attraversamento aereo in trasversale del corso d’acqua qualora le caratteristiche geologiche del sito escludano opere nel subalveo;
  • la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per gas e impianti di sollevamento, punti di riserva d’acqua per spegnimento incendi, e simili;
  • la costruzione di impianti di depurazione, di immissione di reflui e di captazione e di accumulo delle acque purchè completamente interrati anche attraverso movimenti di terra che non alterino sostanzialmente la morfologia dei luoghi;

e. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi connessi con attività produttive primarie per:
  • l’ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l’attività di allevamento non intensiva, nonché la realizzazione di strade poderali, di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo;
  • i rimboschimenti a scopo produttivo, effettuati con modalità rispondenti ai caratteri paesistici dei luoghi;
  • le opere di forestazione secondo le prescrizioni di polizia forestale;
  • gli interventi atti ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio con l’ambiente per la tutela dei complessi vegetazionali riparii naturali esistenti.


ART. 3.09 – VERSANTI E CRINALI


3-09.1 DEFINIZIONI

Il Piano definisce : “versante” , le aree delimitate da un ciglio di scarpata ed un pianoro; “ciglio di scarpata” l’orlatura superiore con significato morfologico;
“crinale o dorsale di spartiacque” la linea di spartiacque di bacini idrografici;
“pianoro” l’area con pendenza assoluta inferiore al 10%.

3.09.2 INDIVIDUAZIONI

I cigli di scarpata e i crinali (e, conseguentemente, i versanti e i pianori) sono individuati dal Piano con rappresentazioni cartografiche. Considerata la scala di elaborazione del Piano, detta rappresentazione ne indica schematicamente le sole linee significative. A controllo e a integrazione di dette linee, in sede di formazione dei sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, è prescritta la completa ricognizione del territorio oggetto del Piano con la verifica e riperimetrazione delle individuazioni del Piano.
Il Piano suddivide i versanti e i cigli di scarpata e/o crinali in due classi, in rapporto alla loro appartenenza a territori “montani” (rientranti, cioè, nel territorio di una Comunità Montana) o meno, ed in due classi in rapporto alla pendenza assoluta del versante e del ciglio/crinale:

- per i versanti:

classe
1.1 :
territorio montano con pendenza inferiore al 30%;  
classe 1.2 : territorio montano con pendenza superiore al 30%;  
classe 2.1 : territorio non montano con pendenza inferiore al 30%;  
classe 2.2 : territorio non montano con pendenza superiore al 30%.  

- per i cigli di scarpata/crinale:

classe
1.1 :
ciglio/crinale montano con pendenza superiore al 30%;  
classe 1.2 : ciglio/crinale montano con pendenza inferiore al 30%;  
classe 2.1 : ciglio/crinale non montano con pendenza superiore al 30%;  
classe 2.2 : ciglio/crinale non montano con pendenza inferiore al 30%.  

L’appartenenza dei versanti e dei cigli/crinali alle classi sopra indicate viene definita in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali; in loro assenza si assume l’appartenenza per tutti i versanti e per tutti i cigli/crinali alla rispettiva classe 2.2.



3.09.3 REGIMI DI TUTELA

3.1 Ai fini della tutela dei versanti e della applicazione delle prescrizioni di base, il Piano – per le aree esterne ai “territori edificati”, cosi come definiti nel punto 5 dell’art. 1.03 – individua il regime di salvaguardia per l’intera “area di versante”; questa viene perimetrata, con le articolazioni di appartenenza alle varie classi, in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali; in loro assenza si assume per tutti l’area indicata dal Piano, riportata sulla cartografia dello strumento urbanistico generale.

3.2 Ai fini della tutela dei cigli di scarpata e/o crinali e della applicazione delle prescrizioni di base, il Piano –per le aree esterne ai “territori edificati”, cosi come definiti nel punto 5 dell’art. 1.03 – individua il regime di salvaguardia per l’area annessa sui due lati, in rapporto alla classe di appartenenza del ciglio/crinale e del versante o pianoro di ciascun lato; dette “aree annesse” vengono perimetrale in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali;in loro assenza si assume per ciascuno dei due lati la fascia della larghezza (cartografica) dalla linea di ciglio/versante pari a:


classe
1.1 :
metri 50  
classe 1.2 : metri 100;  
classe 2.1 : metri 25;  
classe 2.2 : metri 50.  

in assenza anche della definizione delle classi dei cigli/crinali, si assume la larghezza della fascia rispettivamente corrispondente alla seconda classe dei territori montani e non montani.

3.3 Ai fini della tutela delle aree di versante appartenenti alle classi 1.1 e 2.1, dei pianoro e dei territori non caratterizzati per assetto geomorfologico, si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.5 dell’art. 2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 2.3 dell’art 3.05, da recepirsi in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali, senza che il Pino prescriva procedure autorizzative.



4. PRESCRIZIONI DI BASE

4.1 Nell’”area di versante” si applicano gli indirizzi di tutela e le direttive di tutela specificate, per classe di appartenenza, nella tabella:

classe di appartenenza indirizzo di tutela(art. 2.02) direttiva di tutela (art.3.05)  
----------------------- -------------------------- -------------------------  
1.2
1.2
2.1
 
2.2 1.3 2.3  

E, a loro integrazione, si applicano le prescrizioni di base di cui al punto 4.2 dell’art. 3.08.



4.2 Nell’”area annessa” al ciglio di scarpata e/o crinale, si applicano gli indirizzi di tutela e le direttive di tutela specificate, per classe di appartenenza, nella tabella:



classe di appartenenza
indirizzo di tutela(art.2.02) direttiva di tutela (art.3.05)
 
----------------------------------------------------------------------------------
 
Classe del versante  
----------------------------------------------------------------------------------  
  1.1 1.2 2.1 2.2 1.1 1.2 2.1 2.2  
----------------------------------------------------------------------------------  
1.1 1.2 1.1 = = 2.2 2.1 = =  
1.2 1.1 1.1 = = 2.1 2.2 = =  
2.1 = = 1.3 1.2 = = 2.3 2.2  
2.2 = = 1.4 1.3 = = 2.3 2.2  


E, a loro integrazione, si applicano le prescrizioni di base di cui al punto 4.2 dell’art. 3.08.




CAPO III – COMPONENTI BOTANICO-VEGETAZIONALI



ART. 3.10 – BOSCHI E MACCHIE


3.10.1 DEFINIZIONI


1.1. Il Piano definisce, in modo indifferenziato, con il termine”bosco”:
  • 1.1.1. – il bosco (terreno su cui predomina la vegetazione di specie legnose riunite in associazioni spontanee o di origine artificiale), la foresta (vasta estensione boschiva di alto fusto), la selva (bosco esteso con folto sottobosco), in qualunque stato di sviluppo, la cui area di incidenza (proiezione sul terreno della chioma degli alberi, degli arbusti e dei cespugli) non sia inferiore al 20%;
  • 1.1.2 – i boschi di conifere, quelli di latifoglie e quelli misti;
  • 1.1.3 – i boschi decidui e sempreverdi, quelli con copertura chiusa e con copertura aperta;
  • 1.1.4 – i boschi governati sia a ceduo sia ad alto fusto;
  • 1.1.5 – i boschi di origine naturale o da rimboschimento;
1.2. Il Piano definisce “macchia”, in modo indifferenziato, gli arbusteti e le macchie risultanti sia da situazioni naturalmente equilibrate sia da degradazione dei boschi.

1.3. Il Piano, altresì, considera rispettivamente come “bosco” e “macchia” anche le radure, le soluzioni di continuità e le aree agricole di superficie inferiore a 10 ettari ad essi interne, e negli stessi marginalmente comprese con almeno i ¾ del perimetro costituiti dal bosco o dalla macchia.

1.4. Il Piano, inoltre, considera come bosco e macchia anche le aree sottoposte a vincoli di rimboschimento e quelle dei boschi e delle macchie percorse da incendi.

1.5. Il Piano non considera come bosco e macchia:
  • 1.5.1 – appezzamenti di terreni che, pur con i requisiti di cui sopra, hanno superficie inferiore a 2.000 metri quadrati e distanza da altri appezzamenti a bosco o a macchia di almeno 300 metri, misurati tra i margini più vicini.
  • 1.5.2 – le piantagioni di arboricoltura da legno di origine artificiale, su terreni precedentemente non boscati, ancorché sugli stessi terreni siano presenti soggetti arborei di origine naturale la cui area di incidenza non superi il 20% della superficie. Tali definizioni valgono all’interno del Piano e per tutti gli effetti dallo stesso causati.


3.10.2. INDIVIDUAZIONI


I boschi e le macchie sono individuati dal piano con elencazioni e rappresentazioni cartografiche. Considerata la scala di elaborazione del Piano, la rappresentazione cartografica indica schematicamente le loro linee perimetrali.
A controllo e integrazione di dette perimetrazioni, in sede di formazione dei sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, è prescritta la verifica e la riperimetrazione delle individuazioni del Piano e la completa ricognizione del territorio oggetto del Piano.

3.10.3. REGIMI DI TUTELA

Ai fini della tutela dei boschi e delle macchie e della applicazione delle prescrizioni di base, il Piano – per le aree esterne ai “territori edificati” , così come definiti nel punto 5 dell’art. 1.03 – individua due differenti regimi di salvaguardia, relativi a:

a. “area di pertinenza”, costituita dall’area del bosco o della macchia così come definiti dal Piano; essa viene perimetrata in sede di formazione di Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, in loro assenza si assume la indicazione del Piano riportata sulla cartografia dello strumento urbanistico generale;

b. “area annessa”, costituita dall’area contermine all’intero contorno dell’area di pertinenza, che viene dimensionata in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra il bosco o la macchia ed il suo intorno espresso in termini prevalentemente ambientali (vulnerabilità sia da insediamento sia da dissesto idrogeologico); essa viene perimetrata in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, in loro assenza si ritiene formata da una fascia della larghezza costante di 100 metri.

3.10.4. PRESCRIZIONI DI BASE

4.1. Nell’”area di pertinenza”, si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto1. 1. dell’art. 2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 3.1 dell’art. 3.05; a loro integrazione, si applicano le seguenti prescrizioni di base:

a. non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti:
  • -1. ogni trasformazione della vegetazione forestale, salvo quelle volte al recupero/ripristino di situazioni degradate, e le normali pratiche silviculturali che devono perseguire finalità naturalistiche quali: divieto di taglio a raso nei boschi, favorire le specie spontanee, promuovere la conversione ad alto fusto; tali pratiche devono essere coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone;
  • -2. l’allevamento zootecnico di tipo intensivo (carico massimo per ettaro di 0’5 unità bovina adulta per più di sei mesi/anno);
  • -3. nuovi insediamenti residenziali e produttivi;
  • -4. escavazioni ed estrazioni di materiali;
  • -5. discarica di rifiuti e materiali di ogni tipo;
  • -6. realizzazione di nuove infrastrutture viarie, con la sola esclusione della manutenzione delle opere esistenti e delle opere necessarie alla gestione del bosco;
b. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino, particolare considerazione dell’assetto vegetazionale-ambientale dei luoghi, comportino le sole trasformazioni:

  • -1. mantenimento e ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature per attività connesse con il bosco/macchia, (sorveglianza, protezione antincendio, ricerca scientifica, attività forestale); costruzioni di nuovi manufatti a tale destinazione sono ammesse (in conformità alle prescrizioni urbanistiche) se localizzate in modo da evitare compromissioni della vegetazione;
  • -2. sistemazioni idrogeolighe se, inquadrate in piani organici di assetto idrogeologico estesi all’area di bacino cui appartiene il bosco/macchia, utilizzino soluzioni appropriate al sito e prevedano opere di mitigazione degli effetti indotti;
  • -3. infrastrutture a rete fuori terra e, per quelle interrate, se posizione e disposizione planimetrica del tracciato non compromettano la vegetazione;
4.2. Nell’”area annessa”, si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.3 dell’art. 2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 3.3 dell’art. 3.05; a loro integrazione si applicano le seguenti prescrizioni di base:

a. non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti nuovi insediamenti residenziali o produttivi;

b. non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti trasformazioni che compromettano la morfologia ed i caratteri colturali e d’uso del suolo con riferimento al rapporto paesistico-ambientale esistente tra il bosco/macchia ed il suo intorno diretto; più in particolare non sono autorizzabili:

  • -1. le arature profonde ed i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente la morfologia del sito, fatta eccezione per le opere strettamente connesse con la difesa idrogeologica e relativi interventi di mitigazione degli impatti ambientali da queste indotti;
  • -2. le attività estrattive, ad eccezione dell’ampliamento, per quantità comunque contenute, di cave attive, se funzionali (sulla base di specifico progetto) al risanamento e/o adeguata sistemazione ambientale finale dei luoghi;
  • -3. la discarica di rifiuti solidi, compresi i materiali derivanti da demolizioni o riporti di terreni naturali ed inerti, ad eccezione dei casi in cui ciò sia finalizzato (sulla base di specifico progetto) al risanamento e/o adeguata sistemazione ambientale finale congruente con la morfologia dei luoghi;
  • -4. la costruzione di impianti e infrastrutture di depurazione ed immissione dei reflui e di captazione o di accumulo delle acque ad eccezione degli interventi di manutenzione e delle opere integrative di adeguamento funzionale e tecnologico di quelle esistenti;
  • -5. la formazione di nuovi tracciati viari o di adeguamento di tracciati esistenti, con esclusione dei soli interventi di manutenzione della viabilità locale esistente;

c. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell’assetto paesistico-ambientale dei luoghi, comportino le sole seguenti trasformazioni (nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche):

  • -1. recupero, compresa la ristrutturazione (con esclusione della demolizione totale dell’involucro esterno), di manufatti edilizi legittimamente costruiti, anche con cambio di destinazione;
  • -2. integrazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%;
  • -3. la superficie ricadente nell’”area annessa” può comunque essere utilizzata ed accorpata, ai fini del computo della cubatura edificabile e dell’area minima di pertinenza, in aree contigue;

d. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell’assetto paesistico-ambientale dei luoghi, prevedano la formazione di:

1. aree a verde attrezzato, anche con:
- percorsi e spazi di sosta, con esclusione di opere comportanti la completa impermeabilizzazione dei suoli;
- chioschi e costruzioni, movibili e/o precari, nonché depositi di materiali e attrezzi per le manutenzioni;
- movimenti di terra per una diversa sistemazione delle aree se congruente con i caratteri morfologici originari del contesto;

- 2. infrastrutturazione viaria carrabile e tecnologica senza significative modificazioni dell’assetto orografico del sito, anche con:
- la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per gas e impianti di sollevamento, punti di riserva d’acqua per spegnimento incendi, e simili;
- la costruzione di impianti di depurazione, di immissione di reflui e di captazione e di accumulo della acque purchè completamente interrati anche attraverso movimenti di terra che non alterino sostanzialmente la morfologia dei luoghi;


e. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi connessi con attività produttive primarie per:

  • - l’ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l’attività di allevamento non intensiva, nonché la realizzazione di strade poderali, di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo;
  • - i rimboschimenti a scopo produttivo, effettuati con modalità rispondenti ai caratteri paesistici dei luoghi;
  • - gli interventi atti ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio con l’ambiente per la tutela dei complessi vegetazionali esistenti.


ART. 3.11 BENI NATURALISTICI


2.11.1. DEFINIZIONI

Il Piano considera come “beni naturalistici”, nell’ambito delle componenti botanico-vegetazionali-faunistiche del sistema territoriale, i siti costituenti: le “zone di riserva” (amministrazione statale), i “biotopi e siti di riconosciuto rilevante valore scientifico naturalistico sia flogistico sia faunistico”, i “parchi regionali e comunali”.

3.11.2 INDIVIDUAZIONI

Le zone di riserva, i biotopi ed i siti naturalistici, i parchi regionali e comunali, censiti, sono individuati dal Piano con elencazioni e rappresentazioni cartografiche. Considerata la scala di elaborazione del Piano, la rappresentazione cartografica indica schematicamente o le linee perimetrali del sito o la sua sola presenza.
A controllo e integrazione di detti censimenti, in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali è prescritta la completa ricognizione del territorio oggetto del piano con la verifica e riperimetrazione delle individuazioni del Piano, e con la individuazione dei beni naturalistici di riconosciuto rilevante valore scientifico presenti nello stesso territorio.

3.11.3 REGIMI DI TUTELA

Ai fini della tutela dei beni naturalistici e della applicazione delle prescrizioni di base, il Piano – per le aree esterne ai “territori costruiti” così come definiti dal punto 5 dell’art. 1.03 – individua due differenti regimi di salvaguardia, relativi a:

a. “area di pertinenza”, costituita dall’area di allocazione del bene naturalistico; essa viene perimetrata in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, in loro assenza si assume la indicazione del Piano riportata sulla cartografia dello strumento urbanistico generale;
b. “area annessa”, costituita dall’area contermine all’intero contorno dell’area di pertinenza, che viene dimensionata in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra il bene naturalistico ed il suo intorno espresso in termini prevalentemente ambientali (vulnerabilità); essa viene perimetrata in sede di formazione dei sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, in loro assenza si ritiene formata da una fascia della larghezza costante di 100 metri.


3.11.4 PRESCRIZIONI DI BASE

4.1 Nell’”area di pertinenza”, si applicano le prescrizioni di base di cui al punto 4.1 dell’art 3.10.

4.2 Nell’”area annessa” si applicano le prescrizioni di base di cui al punto 4.2 dell’art. 3.10.




Art. 3.12 - ZONE UMIDE


3.12.1 DEFINIZIONI

Il Piano definisce “zone umide” i sistemi terra-acqua costieri ed interni, naturali ed artificiali, palustri e lacuali, di rilevante importanza naturalistica.


3.12.2 INDIVIDUAZIONI

Le zone umide censite sono individuate dal piano con elencazioni e rappresentazioni cartografiche. Considerata la scala di elaborazione del Piano, la rappresentazione cartografica indica schematicamente le loro linee perimetrali.
A controllo e integrazione di detti censimenti, in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali è prescritta la verifica e la riperimetrazione delle individuazioni del Piano e la completa ricognizione del territorio oggetto del piano con la individuazione delle zone umide di riconosciuto rilevante valore naturalistico presenti nello stesso territorio.


3.12.3 REGIMI DI TUTELA

Ai fini della tutela delle zone umide e della applicazione delle prescrizioni di base, il Piano – per le aree esterne ai “territori costruiti”, così come definiti dal punto 5 dell’art. 1.03 – individua due differenti regimi di salvaguardia, relativi a:

a: “area di pertinenza” , costituita dall’area di normale espansione dello specchio d’acqua e dalle aree contigue che presentano caratteri geomorfologici omogenei; essa viene perimetrata in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, in loro assenza si assume la indicazione del Piano riportata sulla cartografia dello strumento urbanistico generale;

b. “area annessa” , costituita dall’area contermine all’intero contorno dell’area di pertinenza, che viene dimensionata in funzione di:

  • -1. natura e significatività del rapporto esistente tra la zona umida e il suo contorno, espresso sia in termini ambientali (vulnerabilità da insediamento, vulnerabilità da dissesto idrogeologico, vulnerabilità da dissesto geologico), sia di contiguità e di integrazione delle forme d’uso e di fruizione visiva tra la stessa zona umida ed il contesto espresse dalla specificità dei luoghi;
  • -2. elementi significativi dell’assetto ambientale e paesaggistico del territorio, quali cigli di scarpata, dorsali spartiacque, curve di livello, soluzioni di continuità nell’assetto colturale dei suoli, presenza di beni naturali e antropici da integrare nell’area, viabilità consolidata ed ogni altro elemento fisico-naturale o antropico che contribuisca a definire l’identità del contesto;
essa viene perimetrata in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, in loro assenza si ritiene formata da una fascia della larghezza costante di 200 metri.


3.12.4 PRESCRIZIONI DI BASE

4.1 Nell’”area di pertinenza”, si applicano le prescrizioni di base di cui al punto 4.1 dell’art. 3.07;

4.2 Nell’”area annessa “, si applicano le prescrizioni di cui al punto 4.2 dell’art. 3.07.



ART. 3.13 – AREE PROTETTE


3.13.1 DEFINIZIONI

Il Piano considera come “aree protette” le zone faunistiche definite dalla l.r. n. 10/84 come “oasi di protezione” , “zone di ripopolamento e cattura”, “zone umide”, e quelle definite come: riserva naturale orientata, riserva naturale integrale, riserva naturale biogenetica, riserva naturale forestale di protezione.

3.13.1 INDIVIDUAZIONI

Le aree protette censite sono individuate dal Piano con elencazioni e rappresentazioni cartografiche. Considerata la scala di elaborazione del Piano, la rappresentazione cartografica indica schematicamente le linee perimetrali dell’area.
A controllo e integrazione di detto censimento, in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali è prescritta la verifica e riperimetrazione delle individuazioni del Piano e la completa ricognizione del territorio oggetto del Piano con la individuazione delle aree protette presenti nello stesso territorio.

3.13.3 REGIMI DI TUTELA

Ai fini della tutela delle aree protette e della applicazione delle prescrizioni di base, il Piano - per le aree esterne ai “territori costruiti”, così come definiti dal punto 5 dell’art. 1.03 – individua, per le aree non altrimenti salvaguardate, un unico regime di tutela.

3.13.4 PRESCRIZIONI DI BASE

Nelle “aree protette” si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.3 dell’art. 2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 3.3 dell’art. 3.05; a loro integrazione si applicano le seguenti prescrizioni di base:
a. non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti:

  • -1. grave turbamento alla fauna selvatica e modificazioni significative dell’ambiente ad eccezione di quelli conseguenti al ripristino/recupero di situazioni degradate;
  • -2. le arature profonde ed i movimenti di terra che elterino in modo sostanziale e/o stabilmente la morfologia del sito, fatta eccezione per le opere strettamente connesse con la difesa idrogeologica e relativi interventi di mitigazione degli impatti ambientali da queste indotti;
  • -3. la discarica di rifiuti.



ART. 3.14 - BENI DIFFUSI NEL PAESAGGIO AGRARIO


3.14.1 DEFINIZIONI

Il Piano riconosce come elementi “diffusi nel paesaggio agrario” con notevole significato paesaggistico e, quindi, li riconosce come beni da salvaguardare:

a. – piante isolate o a gruppi, sparse, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica;
b. – alberature stradali e poderali;
c. – pareti a secco, con relative siepi, delle divisioni dei campi in pianura e dei terrazzamenti in collina, delle delimitazioni delle sedi stradali.


3.14.2 INDIVIDUAZIONI

Il Piano, considerata la scala della sua elaborazione, non ha censito i beni diffusi nel paesaggio agrario; detto censimento è rinviato ai Sottopiani e agli strumenti urbanistici generali.

3.14.3 REGIMI DI TUTELA

Ai fini della tutela dei beni diffusi nel paesaggio agrario e della applicazione delle prescrizioni di base, il Piano - per le aree esterne ai “territori costruiti”, così come definiti dal punto 5 dell’art. 1.03 – individua, per i beni non altrimenti salvaguardati, un unico regime di tutela da applicarsi all’”area del bene” costituita da quella direttamente impegnata dal bene più un’area annessa da individuarsi contestualmente alla sua localizzazione; quest’ultima viene dimensionata in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra il bene ed il suo intorno in termini sia ambientali (vulnerabilità) sia di fruizione visiva.

3.14.4 PRESCRIZIONI DI BASE

Nell’”area del bene” si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.1 dell’art. 2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 3.2 dell’art. 3.05; a loro integrazione si applicano le prescrizioni di base di cui al punto 4.2 dell’art 3.10.



CAPO IV – COMPONENTI STORICO-CULTURALI



ART. 3.15 – ZONE ARCHEOLOGICHE

Il Piano definisce “zone archeologiche” i beni culturali archeologici vincolati e quelli segnalati, di riconosciuto rilevante interesse scientifico, ai sensi del titolo I del D.vo n.490/1999.

3.15.2. INDIVIDUAZIONI

Le zone archeologiche sono individuate dal Piano con elencazioni e rappresentazioni cartografiche. Considerata la scala di elaborazione del piano, la rappresentazione cartografica indica schematicamente la perimetrazione della zona oppure la sua semplice localizzazione.
Il controllo, e la eventuale modificazione di dette elencazioni e perimetrazioni, è prescritta in sede di formazione dei sottopiani e degli strumenti urbanistici generali.

3.15.3. REGIMI DI TUTELA

Ai fini della tutela delle zone archeologiche e della applicazione delle prescrizioni di base, il Piano - per le aree esterne ai “territori costruiti”, così come definiti dal punto 5 dell’art. 1.03 – individua due differenti regimi di salvaguardia, relativi a:

a. “area di pertinenza”, costituita dall’area direttamente impegnata dal bene archeologico; essa viene perimetrata in sede di formazione dei Sottopiani o degli strumenti urbanistici generali, in loro assenza si assume la indicazione di Piano riportata sulla cartografia dello strumento urbanistico generale;
b. “area annessa”, costituita dall’area contermine all’intero contorno dell’area di pertinenza, che viene dimensionata in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra il bene archeologico e il suo intorno espresso in termini sia ambientali (vulnerabilità da insediamento e da dissesto) sia di contiguità e di integrazione delle forme d’uso e di fruizione visiva; essa viene perimetrata in sede di formazione dei sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, in loro assenza si ritiene formata da una fascia della larghezza costante di 100 metri.

3.15.4. PRESCRIZIONI DI BASE

4.1 Nell’”area di pertinenza”, si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.1 dell’art. 2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 4.1 dell’art. 3.05; a loro integrazione, si applicano le seguenti prescrizioni di base:
a. non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti:

  • -1. ogni trasformazione del sito eccettuate le attività inerenti lo studio, la valorizzazione e la protezione dei reperti archeologici, e la normale utilizzazione agricola dei terreni;
  • -2. escavazioni ed estrazioni di materiali e l’aratura profonda (maggiore di 50 centimetri);
  • -3. discarica di rifiuti e di materiali di ogni tipo;
b. sono autorizzabili piani e/o progetti che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione per la tutela dei reperti archeologici e per l’assetto ambientale dei luoghi, comportino le sole seguenti trasformazioni:

  • -1. mantenimento e ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature per attività connesse con i reperti archeologici (sorveglianza, protezione, ricerca scientifica, attività culturali e del tempo libero); costruzione di nuovi manufatti a tale destinazione sono ammesse (in conformità delle prescrizioni urbanistiche) se localizzate in modo da evitare compromissioni alla tutela e valorizzazione dei reperti;
  • -2. infrastrutture a rete fuori terra e, per quelle interrate, se posizione e disposizione planimetrica non compromettono la tutela e valorizzazione dei reperti.
4.2 Nell’”area annessa”, si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.3 dell’art. 2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 4.2 dell’art. 3.05; a loro integrazione si applicano le seguenti prescrizioni di base:

a. non sono autorizzabili piani e/o progetti comportanti trasformazioni che compromettano la morfologia ed i caratteri d’uso del suolo (salvo quelli di recupero e ripristino ambientale) con riferimento al rapporto paesistico-ambientale esistente tra le presenze archeologiche ed il loro intorno diretto; più in particolare non sono autorizzabili:

  • -1. le arature profonde ed i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente la morfologia del sito, fatta eccezione per le opere strettamente connesse con la difesa idrogeologica e relativi interventi di mitigazione degli impatti ambientali da questi indotti;
  • -2. le attività estrattive, ad eccezione dell’ampliamento, per quantità comunque contenute, di cave attive, se funzionali (sulla base di specifico progetto) al ripristino e/o adeguata sistemazione ambientale finale dei luoghi;
  • - 3. la discarica di rifiuti solidi, compresi i materiali derivanti da demolizioni o riporti di terreni naturali ed inerti, ad eccezione dei casi in cui ciò sia finalizzato (sulla base di specifico progetto) al risanamento e/o adeguata sistemazione ambientale congruente con la morfologia dei luoghi;
  • -4. la costruzione di impianti e infrastrutture di depurazione ed immissione dei reflui e di captazione o di accumulo delle acque ad eccezione degli interventi di manutenzione e delle opere integrative di adeguamento funzionale e tecnologico di quelle esistenti;
c. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell’assetto paesistico-ambientale dei luoghi, comportino le sole seguenti trasformazioni (nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche):

  • -1. recupero, compresa la ristruttutturazione (con esclusione della demolizione totale dell’involucro esterno), di manufatti edilizi legittimamente esistenti, anche con cambio di destinazione;
  • -2. integrazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20% se destinata al miglioramento della dotazione di servizi;
  • -3. la superficie ricadente nell’ ”area annessa” può comunque essere utilizzata ed accorpata, ai fini del computo della cubatura edificabile e dell’area minima di pertinenza, in aree contigue;

d. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell’assetto paesistico-ambientale dei luoghi, prevedano la formazione di:

  • -1. aree a verde attrezzato e a parcheggio;
  • -2. infrastrutturazione viaria e tecnologica senza significative modificazioni del sito;
  • -3. ordinaria utilizzazione agricola del suolo.



ART. 3.16 – BENI ARCHITETTONICI EXTRAURBANI


3.16.1. DEFINIZIONI

Il Piano definisce “beni architettonici extraurbani” le opere di architettura vincolate come “beni culturali” ai sensi del titolo I del D.vo n. 490/1999 e le opere di architettura segnalate, di riconosciuto rilevante interesse storico-architettonico-paesaggistico, esterne ai “territori costruiti”.

3.16.2 INDIVIDUAZIONI

I beni architettonici extraurbani sono individuati dal piano con elencazioni e rappresentazioni cartografiche: considerata la scala di elaborazione del Piano, la rappresentazione cartografica indica la sola localizzazione del bene.
Il controllo di tali elenchi e individuazioni, con conseguenti eventuali modificazioni/integrazioni, è prescritto in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali.

3.16.3. REGIMI DI TUTELA

Ai fini della tutela dei beni architettonici extraurbani e della applicazione delle prescrizioni di base, il Piano – per le aree esterne ai “territori costruiti”, così come definiti dal punto 5 dell’art. 1.03 – individua i due differenti regimi di salvaguardia, di cui al punto 3 dell’art 3.25.

3.16.4. PRESCRIZIONI DI BASE

4.1. nell’ “area di pertinenza” , si applicano gli indirizzi e le direttive di tutela e le prescrizioni di base di cui al punto4. 1 dell’art. 3.15.

4.2 Nell’“area annessa”, si applicano gli indirizzi e le direttive di tutela e le prescrizioni di base di cui al punto 4.2 dell’art. 3.15.




ART. 3.17 – PAESAGGIO AGRARIO E USI CIVICI


3.17.1. DEFINIZIONI

Il Piano riconosce come “paesaggio agrario” di interesse storico-culturale sia quello dei siti ove permangono i segni della stratificazione storica dell’organizzazione sociale (usi civici), insediativi (edificazione, infrastrutture) e delle tecniche di conduzione agricola, sia quello dei siti che costituiscono il contesto di riferimento visuale e formale dei centri storici (centri collinari e/o di versante, centri sul mare).

3.17.2. INDIVIDUAZIONI

Il Piano, considerata la scala della sua elaborazione, ha censito le “presenze” delle aree sottoposte ad usi civici nei singoli fogli catastali e ha censito, in parte, i siti del “paesaggio agrario”: il controllo, il completamento e la verifica di detti censimenti sono rinviati ai sottopiani ed agli strumenti urbanistici generali.

3.17.3. REGIMI DI TUTELA

3.1 Ai fini della tutela delle aree gravate da usi civici, per quelle confermate dai Comuni ai sensi del 1° comma dell’art. 9 della l.r. n. 7/28/01.98 e succ.mod. il Piano individua due regimi:
  • -il primo, per le “terre private gravate”, attraverso la applicazione degli indirizzi di tutela di cui al punto 4.2 dell’art. 2.02;
  • - il secondo, per le “terre del demanio civico”, attraverso la applicazione degli indirizzi di tutela di cui al punto1. 3 dell’art. 2.02 e delle direttive di tutela di cui al punto 4.2 dell’art. 3.05.
3.2. Ai fini della tutela dei paesaggi agrari (escluse le aree del punto che precede ), il Piano individua un unico regime di salvaguardia, basato sulla applicazione degli indirizzi di tutela di cui al punto 1.3 dell’art. 2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 4.2 dell’art. 3.05 16.



ART. 3.18 – PUNTI PANORAMICI


3.18.1. DEFINIZIONI

Il Piano definisce come punti panoramici e strade panoramiche i siti da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del paesaggio pugliese.

3.18.2. INDIVIDUAZIONI

Il Piano non ha censito, considerata la scala della sua elaborazione, punti e strade panoramiche: per la formazione di tali censimenti, in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, è prescritta la completa ricognizione del territorio oggetto del piano con la individuazione dei “punti panoramici” presenti nello stesso.

3.18.3. REGIMI DI TUTELA

Ai fini della tutela dei punti panoramici e delle strade panoramiche, il Piano individua un unico regime di salvaguardia basato sulla applicazione degli indirizzi di tutela di cui al punto 1.4 dell’art. 2.02 e delle direttive di tutela di cui al punto 4.2 dell’art. 3.05.
 
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