ART. 4.01- OPERE DI RILEVANTE TRASFORMAZIONE
1. Il Piano definisce opere di rilevante trasformazione territoriale
quelle derivanti dalla infrastrutturazione del territorio (sia puntuale
che lineare, relativa a: mobilità terrestre, marittima, aerea;
trasporto di fluidi, energia e informazioni; impianti finali o di
trasformazione dei rifiuti solidi e liquidi; regimazione delle acque
interne), determinata da dimostrata assoluta necessità, o preminente
interesse regionale o nazionale, comportante modificazioni permanenti
nei suoi elementi strutturanti (art. 3.01 e sg.).
2. Per tali opere, qualora
non siano soggette a Valutazione di Impatto
Ambientale (ai sensi del DPCM 377/88, del DPCM 27.12.89 e loro
successive modificazioni e integrazioni), il Piano prescrive che il
relativo progetto (che deve esplicitare e puntualmente descrivere gli
effetti delle opere di mitigazione previste) sia integrato con lo
“Studio di Impatto Paesaggistico” per la dimostrazione della loro
utilità e della giustezza della allocazione proposta, sia sottoposto
alla procedura di “verifica di compatibilità paesaggistica” (art. 4.03)
e ottenga la “attestazione di compatibilità paesaggistica” (art. 5.04).
ART. 4.02 – STUDIO DI IMPATTO PAESAGGISTICO
1. Il Piano definisce “Studio di Impatto paesaggistico” la elaborazione
progettuale finalizzata all’accertamento dell’entità delle
modificazioni indotte dall’intervento proposto sugli elementi
strutturanti il territorio (art. 3.01e sg.), dell’effetto delle opere
di mitigazione previste e del livello di compatibilità paesaggistica
perseguito.
2. In esso, sulla base delle Direttive di Tutela (art. 3.05) e delle
Prescrizioni di Base (titolo III), e con il supporto di documentazioni
scritto/grafiche/fotografiche, costituite da:
-
-descrizione delle singole componenti del paesaggio e del valore di insieme dello stesso;
-
-descrizione delle opere progettate;
-
-descrizione delle opere di mitigazione previste;
-
-descrizione dei prevedibili effetti delle opere sulle singole componenti e sull’insieme del paesaggio
-
-descrizione dei risultati attesi per effetto delle mitigazioni,
deve essere motivata l’ammissibilità dell’intervento in funzione di compatibilità paesaggistico-ambientale.
3. Lo studio di impatto paesaggistico va asseverato dal tecnico
progettista delle opere che attesta la veridicità di quanto descritto
nello stesso.
ART. 4.03 – VERIFICA DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA
1. Il Piano definisce “Verifica di Compatibilità Paesaggistica” la
procedura finalizzata a verificare che le condizioni di compatibilità
individuate dallo Studio di Impatto paesaggistico, con riferimento:
-
-alle forme strutturali del paesaggio (titolo III),
-
-alle caratteristiche morfologiche dei siti;
-
-ai materiali, alle tecnologie, alle tipologie strutturali previste;
-
-alla qualità dell’“esito” finale,
siano accettabili in toto, in parte, con condizionati, o per nulla, con
conseguente rilascio o non rilascio della “attestazione di
compatibilità paesaggistica” (art. 5.04, punto 4).