- ART. 4- TITOLO IV – INTERVENTI DI RILEVANTE TRASFORMAZIONE Stampa E-mail
TITOLO IV – INTERVENTI DI RILEVANTE TRASFORMAZIONE



ART. 4.01- OPERE DI RILEVANTE TRASFORMAZIONE

1. Il Piano definisce opere di rilevante trasformazione territoriale quelle derivanti dalla infrastrutturazione del territorio (sia puntuale che lineare, relativa a: mobilità terrestre, marittima, aerea; trasporto di fluidi, energia e informazioni; impianti finali o di trasformazione dei rifiuti solidi e liquidi; regimazione delle acque interne), determinata da dimostrata assoluta necessità, o preminente interesse regionale o nazionale, comportante modificazioni permanenti nei suoi elementi strutturanti (art. 3.01 e sg.).

2. Per tali opere, qualora non siano soggette a Valutazione di Impatto Ambientale (ai sensi del DPCM 377/88, del DPCM 27.12.89 e loro successive modificazioni e integrazioni), il Piano prescrive che il relativo progetto (che deve esplicitare e puntualmente descrivere gli effetti delle opere di mitigazione previste) sia integrato con lo “Studio di Impatto Paesaggistico” per la dimostrazione della loro utilità e della giustezza della allocazione proposta, sia sottoposto alla procedura di “verifica di compatibilità paesaggistica” (art. 4.03) e ottenga la “attestazione di compatibilità paesaggistica” (art. 5.04).



ART. 4.02 – STUDIO DI IMPATTO PAESAGGISTICO

1. Il Piano definisce “Studio di Impatto paesaggistico” la elaborazione progettuale finalizzata all’accertamento dell’entità delle modificazioni indotte dall’intervento proposto sugli elementi strutturanti il territorio (art. 3.01e sg.), dell’effetto delle opere di mitigazione previste e del livello di compatibilità paesaggistica perseguito.

2. In esso, sulla base delle Direttive di Tutela (art. 3.05) e delle Prescrizioni di Base (titolo III), e con il supporto di documentazioni scritto/grafiche/fotografiche, costituite da:

  • -descrizione delle singole componenti del paesaggio e del valore di insieme dello stesso;
  • -descrizione delle opere progettate;
  • -descrizione delle opere di mitigazione previste;
  • -descrizione dei prevedibili effetti delle opere sulle singole componenti e sull’insieme del paesaggio
  • -descrizione dei risultati attesi per effetto delle mitigazioni,
deve essere motivata l’ammissibilità dell’intervento in funzione di compatibilità paesaggistico-ambientale.

3. Lo studio di impatto paesaggistico va asseverato dal tecnico progettista delle opere che attesta la veridicità di quanto descritto nello stesso.



ART. 4.03 – VERIFICA DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA


1. Il Piano definisce “Verifica di Compatibilità Paesaggistica” la procedura finalizzata a verificare che le condizioni di compatibilità individuate dallo Studio di Impatto paesaggistico, con riferimento:
  • -alle forme strutturali del paesaggio (titolo III),
  • -alle caratteristiche morfologiche dei siti;
  • -ai materiali, alle tecnologie, alle tipologie strutturali previste;
  • -alla qualità dell’“esito” finale,
siano accettabili in toto, in parte, con condizionati, o per nulla, con conseguente rilascio o non rilascio della “attestazione di compatibilità paesaggistica” (art. 5.04, punto 4).

 
< Prec.   Pros. >
HSH Informatica e Cultura     Privacy - Note del Sito - Condizioni d'uso Area Sistema