ART. 5.01 – AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
1. I lavori o le opere che modifichino lo stato fisico o l’aspetto
esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole
interesse pubblico ai sensi del titolo II del D.vo n.490/1999, o
compresi tra quelli sottoposti a tutela dal Piano, non possono essere
oggetto di concessione edilizia oppure di autorizzazione edilizia
oppure di denunzia inizio attività senza il preliminare rilascio della
autorizzazione paesaggistica ai sensi del presente Piano.
2. Per gli stessi territori e immobili, non possono essere oggetto di
denunzia inizio attività o autorizzazione o concessione edilizia lavori
che ne alterino l’aspetto esteriore senza il preliminare rilascio della
autorizzazione paesaggistica.
3. L’autorizzazione paesaggistica va richiesta, anche per i lavori
realizzati dal Comune o da altri enti e soggetti pubblici, con la
contestuale presentazione del progetto dei lavori.
4. Gli elaborati tecnici costituenti il progetto da allegare alla
domanda devono corrispondere a quelli indicati nell’allegato A.
5. La autorizzazione paesaggistica viene rilasciata, rilasciata con
prescrizioni, o negata, entro il termine perentorio di sessanta giorni,
con le modalità e gli adempimenti di cui al titolo II del D.vo n.
490/1999 per l’autorizzazione di cui, esplicitandolo, ha l’efficacia.
Il suo merito (sia in senso positivo che condizionato oppure negativo), deriva dall’istruttoria operata su:
-
5.1 – conformità del progetto agli indirizzi di tutela (art. 2.02)
previsti per l’ambito esteso entro cui ricadono i lavori oppure le
opere;
-
5.2 – rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle
prescrizioni di base (prescritte dal Piano o, se presente, dal
Sottopiano) per gli elementi strutturanti il sito interessato dai
lavori o le opere (titolo III);
-
5.3 – legittimità delle procedure;
-
5.4 – idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle opere previste.
6. L’autorizzazione paesaggistica vale per il periodo di cinque anni,
trascorso il quale i lavori progettati, se non ancora completati nelle
opere esterne, devono essere oggetto di nuova autorizzazione
paesaggistica per la parte non eseguita (attestazione dell’Ufficio
Tecnico Comunale).
7. L’autorizzazione paesaggistica, se è relativa ai territori ed agli
immobili sottoposti a tutela ai sensi del titolo II del D.vo n.
490/1999, va trasmessa al competente Ufficio del M.BB.CC.; se è
relativa ai territori ed agli immobili sottoposti a tutela dal Piano,
va trasmessa all’Assessorato Regionale all’Urbanistica per il controllo.
ART. 5.02 – INTERVENTI ESENTATI DALLA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
1. L’autorizzazione paesaggistica non va richiesta:
-
1.01 – per i beni, inclusi nelle categorie di cui al titolo II del D.VO
N. 490/1999 e sottoposti a tutela dal piano, ricadenti nei “territori
costruiti” di cui all’art. 1.03;
-
l’autorizzazione paesaggistica va comunque richiesta per i beni direttamente vincolati con le procedure della legge 1497/1939;
-
1.02 – per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di
consolidamento statico, di restauro e di risanamento conservativo che
non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;
-
1.03 – per gli interventi selvicolturali di: a) tagli di utilizzazione
con riserve di matricine dei boschi cedui; b) tagli di avviamento dei
boschi cedui al governo di alto fusto; c) tagli di utilizzazione
saltuari, da dirado nonché quelli periodici (tagli intercalari) dei
boschi di alto fusto; d) tagli colturali fitosanitari, di espurgo, di
ripulitura, di sfollamento e delle piante danneggiate dal fuoco, nonché
tutte le altre attività selvicolturali previste e autorizzate dalle
leggi e regolamenti forestali vigenti; e) difesa antincendio, comprese
le piste tagliafuoco; f) difesa forestale e quelli connessi di
regimazione superficiale dell’acqua;
-
1.04 – per la arboricoltura da legno esterna ai boschi ed alle macchie, così come definiti dal Piano;
-
1.05 – per le attività agricole e pastorali non modificanti lo stato
dei luoghi in modo permanente e non alteranti l’assetto idrogeologico;
-
1.06 – il collocamento entro terra di tubazioni di reti
infrastrutturali, con ripristino dello stato dei luoghi e senza opere
edilizie fuori terra;
-
1.07 – per gli interventi di pronto intervento destinati a rimuovere
imminenti pericoli di pubblica e privata incolumità o di interruzione
di pubblico servizio, e per le opere dichiarate indifferibili e urgenti
conseguenti a norme o provvedimenti statali e/o regionali;
-
1.08 – per i progetti di ampliamento degli edifici industriali,
artigianali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi ed agricolo
produttivi, esistenti, purchè conformi agli strumenti urbanistici, fino
ad un massimo di nuova superficie utile non superiore al 505 di quella
esistente, per una sola volta e con esclusione degli immobili ricadenti
nell’ambito territoriale “A” (art. 2.01) e/o vincolati ai sensi del
titolo II del D.vo. n.490/1999;
-
1.09 – per i progetti di ampliamento delle abitazioni rurali esistenti,
purchè conformi agli strumenti urbanistici e di medesime
caratteristiche tipologiche e tecnologiche, fino ad un massimo del 20%
della volumetria esistente, per una sola volta e con esclusione degli
immobili vincolati ai sensi del titolo II del D.vo. n.490/1999;
-
1.10 – per le opere di adeguamento a normative statali e regionali
degli impianti, regolarmente esistenti, di smaltimento dei rifiuti.
2. Il Comune rilascia la autorizzazione-concessione edilizia per gli
interventi esentati, previa asseverazione del progettista delle opere
che attesti la veridicità di quanto descritto nel progetto stesso.
ART. 5.03 – PARERE PAESAGGISTICO
1. I piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici
intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli
proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti
urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando
prevedano modifiche dello stato fisico o dell’aspetto esteriore dei
territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai
sensi del titolo II del D.vo. n.490/1999 o compresi tra quelli
sottoposti a tutela dal Piano (ancorché compresi nei piani di cui al
punto 6 dell’art. 2.05 e/o nelle aree di cui agli artt. 2.06, 2.07,
2.08, 2.09) non possono essere approvati senza il preliminare rilascio
del parere paesaggistico ai sensi del presente Piano.
2. Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se
favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine
perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa
istruttoria dell’Assessorato regionale all’Urbanistica.
Il merito del parere deriva dall’istruttoria operata su:
-
2.1 – conformità agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli/l’ambiti/o estesi/o interessati/o;
-
2.2 – rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle
prescrizioni di base (prescritte dal Piano o, se presente, dal
sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (titolo
III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni
apportate (art. 5.07);
-
2.3 . legittimità delle procedure;
-
2.4 – idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni.
3. Il parere paesaggistico ha la durata temporale del piano cui è riferito.
4. Sono esentati dal parere paesaggistico i piani e le varianti di piani che:
-
4.1 – derivino, senza modificazioni, da piani già dotati di favorevole parere paesaggistico;
-
4.2 – siano stati adottati alla data di entrata in vigore del Piano.
ART. 5.04 – ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA
1. Gli interventi, derivanti sia da piani sia da specifiche
progettazioni, di natura pubblica e privata (fermo restando quanto
relativo alle competenze dell’amministrazione statale), che determinino
rilevante trasformazione o dello stato fisico o dell’aspetto esteriore
dei territori e degli immobili compresi tra quelli sottoposti a tutela
dal Piano (art. 4.01), non possono essere concessi/autorizzati senza il
preliminare rilascio della “attestazione di compatibilità
paesaggistica” ai sensi del presente Piano.
2. La “attestazione di compatibilità paesaggistica” va richiesta dal
titolare dell’intervento con la contestuale presentazione del progetto.
3. Agli elaborati tecnici costituenti il progetto va allegato lo studio di impatto paesaggistico di cui all’art. 4.02.
4. La attestazione di compatibilità paesaggistica viene rilasciata
entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Regione.
Il merito (sia in senso positivo che condizionato o negativo) della
attestazione deriva dagli esiti dell’istruttoria sulle risultanze dello
studio di impatto paesaggistico eseguita con la “verifica di
compatibilità paesaggistica” (art. 4.03) e della verifica della
legittimità delle procedure.
5. La attestazione di compatibilità paesaggistica vale per il periodi
di dieci anni, trascorso il quale la parte non eseguita degli
interventi progettati , deve essere oggetto di nuova attestazione di
compatibilità paesaggistica.
6. La attestazione di compatibilità paesaggistica ha gli effetti,
esplicitandolo, della autorizzazione ai sensi del titolo II del D.vo.
n.490/1999, se necessaria, di cui segue le procedure.
7. Sono esentati dall’attestazione di compatibilità paesaggistica gli
interventi di rilevante trasformazione che risultino
approvati/autorizzati alla data di entrata in vigore del Piano.
ART. 5.05 – PRIMI ADEMPIMENTIO PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO
1. Entrato in vigore il Piano, entro 180 giorni, il Sindaco provvede:
-
1.1 – a riportare sulla cartografia dello strumento urbanistico
generale vigente le perimetrazioni degli Ambiti Territoriali estesi,
così come definiti nel titolo II, e le perimetrazioni degli ambiti
territoriali distinti così come definiti nel titolo III, individuati
nelle tavole del Piano e negli elenchi allegati alle presenti Norme,
adeguandoli alle situazioni di fatto documentate dalla cartografia
comunale in scala maggiore più aggiornata;
-
1.2 – a riportare sulla cartografia dello strumento urbanistico
generale vigente, le aree dei “territori costruiti” di cui al punto 5.3
dell’art. 1.03 – se presenti – già rappresentate sulla cartografia
catastale.
-
1.3 – a trasmettere all’Assessorato Regionale all’Urbanistica le perimetrazioni dei due punti che precedono.
2. In caso di inadempienza del Sindaco, si applicano i poteri sostitutivi già disciplinati dall’art. 55 della l.r. n. 56/80.
3. Per le richieste di autorizzazione o concessione edilizia che
risultino inerenti a lavori/opere da eseguirsi in siti ricadenti negli
“ambiti territoriali estesi” di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3 dell’art.
2.01, e per quelli da eseguirsi sugli immobili ricadenti nell’Ambito
territoriale “D” (punto1. 4 dell’art. 2.01) vincolati ex titolo II del
D. vo n. 490/1999, il Comune, non rilascia la autorizzazione o
concessione edilizia in assenza della autorizzazione paesaggistica
(art. 5.01), salvo che per gli interventi esentati (art. 5.02).
4. Per le richieste di autorizzazione o concessione edilizia che
risultino inerenti a lavori o opere da eseguirsi nei siti ricadenti
nell’ambito territoriale “D” (punto 1.4 dell’art. 2.01) – esclusi
quelli vincolati ex legge 1497/1939 ed ex titolo II del D.vo
n.490/1999, di cui al punto precedente – e quelli ricadenti nell’ambito
territoriale “E” (punto 1.5 dell’art. 2.01) il Comune rilascia la
autorizzazione o concessione edilizia previo motivato parere sulla
qualificazione paesaggistica dei lavori da parte della Commissione
Edilizia Comunale.
5. In sede di riporto sulla cartografia di cui al punto 1.1, il Sindaco
deve tenere conto dell’avvenuto accoglimento totale o parziale delle
osservazioni.
6. L’assessorato Regionale all’Urbanistica, nel termine di 60 giorni
dal ricevimento, attesta la coerenza al Piano delle perimetrazioni di
cui ai punti 1.1 e 1.2 del presente articolo; decorso tale termine,
dette perimetrazioni si intendono coerenti al Piano.
ART. 5.06 – ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI AL PIANO
1. La disciplina paesaggistica del Piano può essere introdotta negli
strumenti urbanistici generali vigenti con specifica variante.
Tale “variante” viene assimilata a quelle ammesse ai sensi del secondo
comma dell’art. 55 della l.r. n. 56/80; i suoi contenuti devono
conformarsi a quanto previsto nel punto 2 dell’art. 2.10 ed è
sottoposta all’iter previsto dalla l.r. 56/1980, art. 16.
2. L’adeguamento degli strumenti urbanistici generali al Piano
(intendendo per adeguamento la formazione o di variante specifica al
PdF/PRG, o di variante generale al PRG, o PRG) deve essere adottato
(l.r. 56/1980, art. 7) entro due anni dalla data di entrata in vigore
del Piano stesso.
In caso di inadempienza, si applicano i poteri sostitutivi già disciplinati dall’art. 55 della l.r. 56/80.
3. la conformità della variante al Piano è verificata ed attestata da
specifico parere paesaggistico (art. 5.03) formato contestualmente
all’istruttoria dello strumento urbanistico.
ART. 5.07 – CRITERI PER VARIANTI E DEROGHE AL PIANO
1. Variante con piano regolatore generale.
-
1.01. In sede di adozione dei piani regolatori generali o dei piani
regolatori di adeguamento al Piano, i Comuni devono puntualmente
esplicitare e motivare le eventuali modifiche alle perimetrazioni ed al
valore degli ambiti territoriali estesi (titolo II) , alle
perimetrazioni ed alle prescrizioni di base delgli ambiti territoriali
distinti (titolo III, capi I,II, III, IV) del Piano che, nel rispetto
delle corrispondenti direttive di tutela (art. 3.05) ed in coerenza con
gli indirizzi di tutela (art. 2.02), risultino necessarie per
perseguire finalità di ottimizzazione tra tutela
paesaggistico-ambientale e compatibile sviluppo socio-economico della
popolazione residente.
-
1.02. Il dispositivo di approvazione del piano regolatore generale
esplicita le eventuali modifiche apportate al Piano, ed ha gli effetti
di approvazione di “variante, interna al territorio comunale, del
Piano”.
2. Variante con piano di secondo livello.
-
2.01. In sede di pianificazione paesaggistica di secondo livello (artt.
2.05, 2.07, 2.08, 2.11), vanno esplicitate e puntualmente motivate le
eventuali modifiche apportate alle direttive di tutela (art. 3.05) ed
alle perimetrazioni ed al valore degli ambiti territoriali estesi
(titolo II), alle perimetrazioni ed alle prescrizioni di base degli
ambiti territoriali distinti (titolo III, capi I, II, III, IV).
-
2.02. Il dispositivo di approvazione del Piano esplicita le eventuali
modificazioni ed ha gli effetti di approvazione di “variante”, per il
territorio di competenza, al Piano.
3. Deroga al Piano.
-
3.01. fermo restando quanto, relativo alle competenze
dell’amministrazione statale, è possibile realizzare opere regionali,
opere pubbliche e opere di interesse pubblico (così come definite dalla
vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base (titolo III)
sempre che dette opere:
-siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali previste nei luoghi;
-siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione esidente;
- non abbiano alternative localizzative.
-
3.02. La deroga, il cui provvedimento segue la procedura e assume – se
necessario ed esplicitandolo- gli effetti di autorizzazione ai sensi
del ex titolo II del D. vo n. 490/1999, e dell’art. 5.01 del Piano:
- per opera regionale, viene concessa contestualmente all’approvazione del progetto;
- per opera pubblica, viene concessa dalla Giunta Regionale;
- per opera di altro soggetto, va preliminarmente chiesta (con
contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che
(acquisito il parere obbligatorio del/dei Comune/i interessato/i , che
deve /devono esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni,
valendo il silenzio/assenso) la concede o la nega entro il termine
perentorio di 60 giorni (120 giorni, nel caso di soggetto diverso dal
Comune).
-
3.03. Le opere pubbliche e di interesse pubblico, approvate all’entrata
in vigore del Piano, sono autorizzate ai sensi del titolo II del D. vo
n. 490/1999 in deroga al Piano.