ART. 6.01 – COMPETENZE DEGLI ENTI TERRITORIALI: AUTORIZZAZIONI E PARERI
1. Le funzioni amministrative di competenze regionale concernenti, in
attuazione del Piano, le autorizzazioni di cui al titolo
II del D. vo
n. 490/1999 ed all’art. 5.01 del Piano (con la esclusione degli
interventi di cui all’art. 5.02), sono disciplinate dalla
legge
regionale.
Art. 6.02. – COMPETENZE DEGLI ENTI TERRITORIALI: PIANIFICAZIONE DI SECONDO LIVELLO
1. Le funzioni amministrative concernenti la formazione dei sottopiani
(art. 2.05) sono disciplinate dall’art. 9 della legge regionale 56/80.
ART. 6.03 – STRUTTURE DI GESTIONE DEL PIANO
1. Con l’approvazione del Piano al Settore Urbanistico Regionale sono demandati i seguenti compiti:
-
1.1. archiviazione e gestione di tutto il materiale esistente e futuro
avente relazione con il tema del paesaggio e con le trasformazioni a
questo connesse;
-
1.2. approntamento e diffusione del materiale documentario disponibile
su richiesta di enti e privati, previa specifica richiesta scritta e
corresponsione dei diritti, così come definiti con apposita
deliberazione;
-
1.3. elaborazione di nuovo materiale documentario, aggiornamento di
quello esistente, coordinamento di eventuali tecnici incaricati esterni
al Settore Urbanistico Regionale;
-
1.4. archiviazione e gestione dei dati informatizzati del Piano e di
quelli rinvenienti dalla costruzione di un GIS relativo al paesaggio,
come supporto interno per la gestione ed il controllo della
strumentazione urbanistica territoriale, generale ed attuativa nonché
dei progetti e degli interventi speciali di cui al punto 2.1.7 del
precedente art. 1.05;
-
1.5. gestione di tutto il materiale hardware e software in dotazione presso l’Assessorato e relativo all’Ufficio del Piano;
-
1.6. gestione dei rapporti con gli enti sovraordinati , di pari livello e sottordinati.
ART. 6.04 – COORDINAMENTO E CONTROLLO DELLE FUNZIONI DELEGATE
1. La Giunta Regionale promuove azioni di coordinamento e di indirizzo
delle funzioni amministrative delegate al fine della loro generale
coerenza nell’ambito della Regione.
2. La Regione esercita il controllo sulla attuazione del
Piano da parte dei Comuni.
Gli Assessori all’Urbanistica dei Comuni subdelegati, al 31 dicembre di
ogni anno inviano all’Assessore Regionale all’Urbanistica, anche per
gli adempimenti di cui all’art. 7.02, una dettagliata relazione di
rendiconto sulla applicazione del piano e delle relative funzioni
amministrative delegate, nel territorio di competenza.
3. Fatta salva la possibilità di annullamento da parte del ministero
dei Beni Culturali ed Ambientali, ai sensi del
titolo II del D. vo n.
490/1999, la Giunta regionale qualora venga a conoscenza che
autorizzazione comunale possa determinare gravi ed irreversibili
deturpazioni ambientali, assume su proposta dell’Assessore regionale
all’Urbanistica propri provvedimenti a salvaguardia dei beni
paesaggistico-ambientali tutelati dal Piano.