- ART. 7- TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Stampa E-mail
TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE




ART. 7.01 – BENI PAESAGGISTICI NON CONSIDERATI DAL PIANO

1. Nel caso che un bene di rilevante interesse paesaggistico, non sottoposto a tutela dal piano, riceva o possa ricevere pregiudizio da azioni in atto o potenziali, la Giunta Regionale su proposta dell’Assessore all’Urbanistica e sentita la competente Commissione Consiliare, con decreto del presidente della Giunta Regionale, individua il bene e le relative aree e sottopone entrambi – definendone il livello – a tutela.

2. Il decreto di cui al comma precedente, in difformità di quanto previsto nel 5° comma del precedente art. 1.03, può comprendere aree comunque tipizzate dagli strumenti urbanistici generali ed interessate da piani esecutivi e programmi attuativi anche se approvati.



ART. 7.02 – AGGIORNAMENTI PERIODICI DEL PIANO

1. La Giunta Regionale, su relazione dell’assessore all’Urbanistica e con periodicità biennale, verifica gli effetti prodotti dalla attuazione del Piano e delle relative funzioni amministrative delegate, al fine di provvedere a eventuali loro integrazioni e/o modificazioni.



ART. 7.03 – AUTORIZZAZIONI RICHIESTE PRIMA DEL PIANO

1. Le domande di autorizzazione di cui al titolo II del D.vo n. 490/1999, per i beni vincolati dallo stesso, presentate prima della entrata in vigore del Piano, seguono le procedure del Piano.



ART. 7.04 - ADEMPIMENTI DEI COMUNI SUBDELEGATI

1. i Comuni subdelegati provvedono a trasmettere tempestivamente al Ministero per i Beni Culturali e ambientali copia delle autorizzazioni, ai sensi e per gli effetti del titolo II del D.vo n. 490/1999.



ART. 7.05 – EFFETTI

1. L’entrata in vigore del piano fa decadere, salvo che per i provvedimenti per i quali hanno espresso effetti, le disposizioni di leggi vigenti in assenza del Piano, in conformità di quanto prescritto dalle stesse leggi.




ART. 7.06 – PIANO REGOLATORE GIA’ TRASMESSO ALLA REGIONE


1. Per i piani regolatori generali già trasmessi alla Regione per la approvazione alla data di entrata in vigore del Piano, l’adeguamento va formato entro un anno dalla data di approvazione del PRG.
Sul territorio del PRG trasmesso, in assenza dell’adeguamento, il Piano ha vigenza con i contenuti dei soli titoli I e III.



ART. 7.07 – USI CIVICI

1. In sede di formazione del PRG adeguato al Piano, laddove il Comune non abbia già deliberato nel merito, va applicato quanto prescritto nel comma 1, art. 9 della l.r. 7/28.01.98, anche per quanto attiene la ridefinizione degli ambiti territoriali estesi.



ART. 7.08 – PIANI DI INTERVENTI DI RECUPERO TERRITORIALE (PIRT).

1. Fino alla adozione del PRG adeguato al Piano (art. 5.06), il Comune, motivando ed attestando la compatibilità degli interventi di recupero territoriale proposti con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali del sito, può formare, anche su proposta di privati, il “piano di interventi di recupero territoriale” (PIRT) al fine di qualificare l’area di intervento e di verificare la sanabilità di edificato abusivo non sanabile ai sensi delle leggi ll.rr. 56/80 e 30/90. Le attività e le costruzioni abusive eventualmente sanabili devono rientrare nei limiti temporali della legge 47/85 e sue successive integrazioni.
Per edificato abusivo deve intendersi quello costituito da una pluralità di costruzioni abusive comportante una continuità edificata ed una rilevante modificazione dell’assetto del territorio.
Il PIRT, disciplina con apposita normativa e con elaborazioni progettuali di livello esecutivo (ai sensi degli art. 19,20 della l.r. 56/80) oltre che la eventuale sanatoria anche la infrastrutturazione del sito, la destinazione ed eventuale edificazione delle aree interstiziali, le opere di mitigazione e di compensazione paesaggistico-ambientale.
Esso costituisce comparto ai sensi dell’art. 15 della l.r. 6/79 e successive modificazioni, e segue le procedure della variante urbanistica ai sensi dell’art. 16 della l.r. 56/80: ha i contenuti, gli elaborati e le procedure descritti nell’allegato “A2” alle presenti Norme.

2. Gli oneri derivanti dalla formazione e dalla attuazione del PIRT, definititi specificando quanto prescritto dalla lettera i) dell’art. 20 della l.r. 56/80, sono trasferiti globalmente nelle onerosità delle concessioni edilizie in sanatoria e sulle concessioni edilizie dell’eventuale nuovo edificato.

3. Il PIRT, laddove già non sia stato formato, può diventare parte del PRG adeguato. Non può essere formato dopo la adozione del PRG adeguato al Piano.



ART. 7.09 – ATTIVAZIONE PROCEDURE DI RIDEFINIZIONE DEI VINCOLI

1. In sede di adeguamento del PRG al Piano, può essere proposta la attivazione delle procedure per la ridefinizione di vincoli vigenti.


 
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