- ART. 5 - TITOLO V – AUTORIZZAZIONI, PARERI, ADEMPIMENTI |
TITOLO V – AUTORIZZAZIONI, PARERI, ADEMPIMENTI
ART. 5.01 – AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 1. I lavori o le opere che modifichino lo stato fisico o l’aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del titolo II del D.vo n.490/1999, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal Piano, non possono essere oggetto di concessione edilizia oppure di autorizzazione edilizia oppure di denunzia inizio attività senza il preliminare rilascio della autorizzazione paesaggistica ai sensi del presente Piano. 2. Per gli stessi territori e immobili, non possono essere oggetto di denunzia inizio attività o autorizzazione o concessione edilizia lavori che ne alterino l’aspetto esteriore senza il preliminare rilascio della autorizzazione paesaggistica. 3. L’autorizzazione paesaggistica va richiesta, anche per i lavori realizzati dal Comune o da altri enti e soggetti pubblici, con la contestuale presentazione del progetto dei lavori. 4. Gli elaborati tecnici costituenti il progetto da allegare alla domanda devono corrispondere a quelli indicati nell’allegato A. 5. La autorizzazione paesaggistica viene rilasciata, rilasciata con prescrizioni, o negata, entro il termine perentorio di sessanta giorni, con le modalità e gli adempimenti di cui al titolo II del D.vo n. 490/1999 per l’autorizzazione di cui, esplicitandolo, ha l’efficacia. Il suo merito (sia in senso positivo che condizionato oppure negativo), deriva dall’istruttoria operata su:
7. L’autorizzazione paesaggistica, se è relativa ai territori ed agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del titolo II del D.vo n. 490/1999, va trasmessa al competente Ufficio del M.BB.CC.; se è relativa ai territori ed agli immobili sottoposti a tutela dal Piano, va trasmessa all’Assessorato Regionale all’Urbanistica per il controllo. ART. 5.02 – INTERVENTI ESENTATI DALLA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 1. L’autorizzazione paesaggistica non va richiesta:
2. Il Comune rilascia la autorizzazione-concessione edilizia per gli interventi esentati, previa asseverazione del progettista delle opere che attesti la veridicità di quanto descritto nel progetto stesso. ART. 5.03 – PARERE PAESAGGISTICO 1. I piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedano modifiche dello stato fisico o dell’aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del titolo II del D.vo. n.490/1999 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal Piano (ancorché compresi nei piani di cui al punto 6 dell’art. 2.05 e/o nelle aree di cui agli artt. 2.06, 2.07, 2.08, 2.09) non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico ai sensi del presente Piano. 2. Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell’Assessorato regionale all’Urbanistica. Il merito del parere deriva dall’istruttoria operata su:
4. Sono esentati dal parere paesaggistico i piani e le varianti di piani che:
ART. 5.04 – ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA 1. Gli interventi, derivanti sia da piani sia da specifiche progettazioni, di natura pubblica e privata (fermo restando quanto relativo alle competenze dell’amministrazione statale), che determinino rilevante trasformazione o dello stato fisico o dell’aspetto esteriore dei territori e degli immobili compresi tra quelli sottoposti a tutela dal Piano (art. 4.01), non possono essere concessi/autorizzati senza il preliminare rilascio della “attestazione di compatibilità paesaggistica” ai sensi del presente Piano. 2. La “attestazione di compatibilità paesaggistica” va richiesta dal titolare dell’intervento con la contestuale presentazione del progetto. 3. Agli elaborati tecnici costituenti il progetto va allegato lo studio di impatto paesaggistico di cui all’art. 4.02. 4. La attestazione di compatibilità paesaggistica viene rilasciata entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Regione. Il merito (sia in senso positivo che condizionato o negativo) della attestazione deriva dagli esiti dell’istruttoria sulle risultanze dello studio di impatto paesaggistico eseguita con la “verifica di compatibilità paesaggistica” (art. 4.03) e della verifica della legittimità delle procedure. 5. La attestazione di compatibilità paesaggistica vale per il periodi di dieci anni, trascorso il quale la parte non eseguita degli interventi progettati , deve essere oggetto di nuova attestazione di compatibilità paesaggistica. 6. La attestazione di compatibilità paesaggistica ha gli effetti, esplicitandolo, della autorizzazione ai sensi del titolo II del D.vo. n.490/1999, se necessaria, di cui segue le procedure. 7. Sono esentati dall’attestazione di compatibilità paesaggistica gli interventi di rilevante trasformazione che risultino approvati/autorizzati alla data di entrata in vigore del Piano. ART. 5.05 – PRIMI ADEMPIMENTIO PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO 1. Entrato in vigore il Piano, entro 180 giorni, il Sindaco provvede:
3. Per le richieste di autorizzazione o concessione edilizia che risultino inerenti a lavori/opere da eseguirsi in siti ricadenti negli “ambiti territoriali estesi” di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3 dell’art. 2.01, e per quelli da eseguirsi sugli immobili ricadenti nell’Ambito territoriale “D” (punto1. 4 dell’art. 2.01) vincolati ex titolo II del D. vo n. 490/1999, il Comune, non rilascia la autorizzazione o concessione edilizia in assenza della autorizzazione paesaggistica (art. 5.01), salvo che per gli interventi esentati (art. 5.02). 4. Per le richieste di autorizzazione o concessione edilizia che risultino inerenti a lavori o opere da eseguirsi nei siti ricadenti nell’ambito territoriale “D” (punto 1.4 dell’art. 2.01) – esclusi quelli vincolati ex legge 1497/1939 ed ex titolo II del D.vo n.490/1999, di cui al punto precedente – e quelli ricadenti nell’ambito territoriale “E” (punto 1.5 dell’art. 2.01) il Comune rilascia la autorizzazione o concessione edilizia previo motivato parere sulla qualificazione paesaggistica dei lavori da parte della Commissione Edilizia Comunale. 5. In sede di riporto sulla cartografia di cui al punto 1.1, il Sindaco deve tenere conto dell’avvenuto accoglimento totale o parziale delle osservazioni. 6. L’assessorato Regionale all’Urbanistica, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, attesta la coerenza al Piano delle perimetrazioni di cui ai punti 1.1 e 1.2 del presente articolo; decorso tale termine, dette perimetrazioni si intendono coerenti al Piano. ART. 5.06 – ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI AL PIANO 1. La disciplina paesaggistica del Piano può essere introdotta negli strumenti urbanistici generali vigenti con specifica variante. Tale “variante” viene assimilata a quelle ammesse ai sensi del secondo comma dell’art. 55 della l.r. n. 56/80; i suoi contenuti devono conformarsi a quanto previsto nel punto 2 dell’art. 2.10 ed è sottoposta all’iter previsto dalla l.r. 56/1980, art. 16. 2. L’adeguamento degli strumenti urbanistici generali al Piano (intendendo per adeguamento la formazione o di variante specifica al PdF/PRG, o di variante generale al PRG, o PRG) deve essere adottato (l.r. 56/1980, art. 7) entro due anni dalla data di entrata in vigore del Piano stesso. In caso di inadempienza, si applicano i poteri sostitutivi già disciplinati dall’art. 55 della l.r. 56/80. 3. la conformità della variante al Piano è verificata ed attestata da specifico parere paesaggistico (art. 5.03) formato contestualmente all’istruttoria dello strumento urbanistico. ART. 5.07 – CRITERI PER VARIANTI E DEROGHE AL PIANO 1. Variante con piano regolatore generale.
3. Deroga al Piano.
-siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione esidente; - non abbiano alternative localizzative.
- per opera pubblica, viene concessa dalla Giunta Regionale; - per opera di altro soggetto, va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del/dei Comune/i interessato/i , che deve /devono esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni, valendo il silenzio/assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni, nel caso di soggetto diverso dal Comune).
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