- ART. 6- TITOLO VI – COMPETENZE E STRUTTURE |
TITOLO VI – COMPETENZE E STRUTTURE
ART. 6.01 – COMPETENZE DEGLI ENTI TERRITORIALI: AUTORIZZAZIONI E PARERI 1. Le funzioni amministrative di competenze regionale concernenti, in attuazione del Piano, le autorizzazioni di cui al titolo II del D. vo n. 490/1999 ed all’art. 5.01 del Piano (con la esclusione degli interventi di cui all’art. 5.02), sono disciplinate dalla legge regionale. Art. 6.02. – COMPETENZE DEGLI ENTI TERRITORIALI: PIANIFICAZIONE DI SECONDO LIVELLO 1. Le funzioni amministrative concernenti la formazione dei sottopiani (art. 2.05) sono disciplinate dall’art. 9 della legge regionale 56/80. ART. 6.03 – STRUTTURE DI GESTIONE DEL PIANO 1. Con l’approvazione del Piano al Settore Urbanistico Regionale sono demandati i seguenti compiti:
ART. 6.04 – COORDINAMENTO E CONTROLLO DELLE FUNZIONI DELEGATE 1. La Giunta Regionale promuove azioni di coordinamento e di indirizzo delle funzioni amministrative delegate al fine della loro generale coerenza nell’ambito della Regione. 2. La Regione esercita il controllo sulla attuazione del Piano da parte dei Comuni. Gli Assessori all’Urbanistica dei Comuni subdelegati, al 31 dicembre di ogni anno inviano all’Assessore Regionale all’Urbanistica, anche per gli adempimenti di cui all’art. 7.02, una dettagliata relazione di rendiconto sulla applicazione del piano e delle relative funzioni amministrative delegate, nel territorio di competenza. 3. Fatta salva la possibilità di annullamento da parte del ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, ai sensi del titolo II del D. vo n. 490/1999, la Giunta regionale qualora venga a conoscenza che autorizzazione comunale possa determinare gravi ed irreversibili deturpazioni ambientali, assume su proposta dell’Assessore regionale all’Urbanistica propri provvedimenti a salvaguardia dei beni paesaggistico-ambientali tutelati dal Piano. |