-Titolo I° DISPOSIZIONI GENERALI-Artt.1-6 PDF Stampa
NTA
Titolo l°

DISPOSIZIONI GENERALI



Art. 1
(Finalità delle norme)

   Le norme di attuazione e gli elaborati grafici di progetto, costituiscono gli strumenti per l'organizzazione del territorio comunale, secondo la visione programmata dal Piano Regolatore Generale comunale e disciplinano, attraverso le necessarie prescrizioni, l'attività edilizia sia di iniziativa pubblica che privata.

Art. 2
(Applicazione delle norme)


   Il P.R.G. si applica secondo le prescrizioni di seguito riportate e quelle contenute negli elaborati grafici di progetto allegati, a norma della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, modificata ed integrata con legge 6 agosto 1967, n. 765 e 19 novembre 1968, n. 1187, a tutto il territorio comunale.

Art. 3
(Norme generali)

   Il Piano Regolatore Generale regola l'attività edificatoria nelle varie zone in cui è suddiviso il territorio comunale.
L'edificazione è inoltre soggetta anche alle disposizioni del Regolamento Edilizio e delle altre leggi e Regolamenti vigenti in materia. La concessione di ogni licenza edilizia dovrà essere subordinata alle prescrizioni contenute nelle presenti norme e negli elaborati del P.R.G.

Art. 4
(Edificabilità)

   Area edificabile è quella dotata di urbanizzazione primaria e cioè ai sensi della legge 29 settembre 1964, n. 847, di strade, spazi di sosta e parcheggio, fognatura, rete idrica e rete di distribuzione dell'energia elettrica. La sola destinazione di un terri¬torio a zona edificabile secondo le previsioni del P.R.G. non conferisce titolo di edificabilità al terreno, ove non sussistono le opere di urbanizzazione primaria, ovvero manchi la previsione da parte del Comune dell'attuazione dello stesso nel triennio successivo alla concessione della licenza oppure l'impegno dei privati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alle costruzioni oggetto della licenza.
L'entrata in vigore del P.R.G. e delle presenti norme comporta la decadenza delle licenze edilizie non conforme, salvo che i relativi lavori siano già iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.
Gli edifici esistenti in contrasto con la destinazione di zona e i tipi previsti dal P.R.G. potranno subire trasformazione soltanto per adeguarsi alle presenti norme.

Art. 5
(Indici edilizi)

 

    L'edificazione e l'urbanizzazione delle varie zone del territorio comunale è regolata dai seguenti indici:
 
1) - Indici riferiti agli abitanti:
a) - superficie lorda abitabile = mq. 30 per abitante di cui mq. 5 destinati ai servizi di prima necessità;
b) - volume lordo abitabile = mc. 100 per abitante di cui mc. 80 destinati all'abitazione e mc. 20 destinati ai servizi di prima necessità.

 

2) -  Sto = Superficie territoriale.

Un'area a unica destinazione non inferiore alla superficie minima di intervento. La superficie territoriale va misurata al netto delle strade di P.R.G. esterne all'area, e al lordo delle fasce di rispetto stradale e delle strade eventualmente esistenti o che saranno previste nel progetto internamente alla destinazione dell'area.

3) - Sf. = Superficie fondiaria.

E' rappresentata dalla superficie del lotto al netto delle aree di  urbanizzazione primaria e secondaria.

4) - It. = Indice di fabbricabilità territoriale.

E' il rapporto fra il volume massimo costruibile (espresso in mc.) e la superficie territoriale Sto (espressa in mq.).

 

5) - If. = Indice di fabbricabilità fondiaria.

E' il rapporto fra il volume massimo costruibile (espresso in mc.) e la superficie fondiaria Sf. (espressa in mq.).

6) - Dt. = Densità territoriale.

E' data dal rapporto: numero abitanti/superficie territoriale (espressa in Ha).

 

7) - Sm. = Superficie minima di intervento.

Area minima richiesta per ogni intervento edilizio diretto e per ogni strumento urbanistico di esecuzione.

 

8) - Sc. = Superficie coperta.

E' rappresentata dalla proiezione verticale di tutte le superfici edificate chiuse perimetralmente di cui è composto l'edificio.

 

9) - Su. = Superficie utile.

E' rappresentata dalla somma delle superfici edificate chiuse perimetralmente di tutti i piani ivi compresi quelli di servizio. Anche eventuali soppalchi (superfici sviluppatesi a quota diversa ali 'interno di altre superfici chiuse perimetralmente) sono da considerarsi come superfici utili. Sono escluse le superfici relative ad autorimesse e relativi collegamenti verticali, cantine, se interrate mediamente di almeno metri 1,50 rispetto al livello del terreno circostante, servizi tecnici del fabbricato (centrale termica, elettrica, di condizionamento, etc.). Vengono computate le superfici delle autorimesse per la misura eccedente 20 mq. 100 mc. di costruzione.

 

10) - Hp. = Altezza lorda dei piani.

L'altezza lorda dei vari piani di un edificio è rappresentata dalla differenza delle quote dei rispettivi pavimenti.

 

11) - Hn. = Altezza netta dei piani.

E' rappresentata dalla differenza fra la quota del pavimento e quella dell'intradosso della copertura. Nel caso di soffitta a volta, l'altezza si misura a metà saetta, nel caso di solaio a travetti multipli o cassettoni "altezza si misura dal lembo inferiore delle nervature. I locali a soffitto inclinati sono abitabili se hanno l'altezza media non inferiore a mt. 2.50 con l'altezza minima di mt. 2.00.

 

12) - H. = Altezza massima del fabbricato.

Media delle altezze delle varie fronti; l'altezza di ciascun fronte del fabbricato è data dalla differenza tra le quote medie del marciapiede stradale (o, in mancanza di questo, del piano di campagna) e la linea di intersezione tra il piano verticale di facciata e l'estradosso del solaio di copertura, per gli edifici coperti a terrazzo, o la linea di grondaia per le coperture a tetto.Ove i volumi sottointesi da coperture inclinate siano abitabili, il secondo termine della differenza è dato dai due terzi della proiezione verticale della copertura.

Quando l'edificio è costruito da volumi complessi, per il calcolo delle altezze si deve suddividerlo in parti conducibili a volumi semplici; nessuna di tali parti dell'edificio potrà superare l'altezza massima fissata dalle presenti norme.

 

13) - V. = Volume.

Il volume di un edificio è rappresentato dalla somma delle superfici utili (Su.) moltiplicate per un'altezza lorda teorica dei piani che viene fissata in mI., 3,20. Tale parametro andrà applicato anche in presenza di altezze lorde di piano (Hp.) reali diverse da quella teorica e comunque non superiore a m. 4,50.

 

14) –Q. = Rapporto massimo di copertura.
E' dato dal rapporto fra superficie coperta e superficie fondiaria. Riferito a tutte le opere edificate sul terreno è espresso in percentuale.


15) - Distanze.

- Dc. = Distanze dai confini.
  E' rappresentata dal minimo distacco fra le varie fronti del fabbricato ed i confini del lotto stesso.
- Df. = Distacco tra fabbricati.
  E' rappresentato dal minimo distacco delle fronti finestrate
  del fabbricato da quelli con termini.
- Ds. = Distanza dalla strada.
  E' la minima distanza tra il ciglio stradale interno e la proiezione della facciata del fabbricato prospiciente la strada.


16) - SI. = Superficie per opere di urbanizzazione primaria. Comprende le aree destinate a:
a) - strade;
b) - spazi di sosta e parcheggio;
c) - spazi di verde a servizio diretto delle strutture varie.


17) - S2 = Superficie per opere di urbanizzazione secondaria. Comprende le aree destinate ad attrezzature di settore e cioè:

a) - asilo nido, scuola materna, scuola d'obbligo, (scuola elementare. scuola media inferiore);

b) - attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali amministrative, per pubblici servizi.
c) - aree per spazi pubblici attrezzato a parco e per il giuoco e lo sport.



Art. 6
(Applicazione degli indici edilizi)

 

   L'indice di fabbricabilità territoriale (It.) si applica nei Piani Particolareggiati e nei Piani di Lottizzazione e nel Piano Quadro (considerati come piani di esecuzione). Tale indice si applica nelle zone di nuova espansione residenziale (Zone C).
L'indice di fabbricabilità fondiaria (lf.) si applica per l'edificazione nei singoli lotti sia nel caso di edificazioni in zone che non richiedono il Piano urbanistico di esecuzione. Nel caso di edificazione successiva allo strumento urbanistico di esecuzione (Piani Particolareggiati e Piani di Lottizzazione) il totale dei volumi costruibili nei singoli lotti, non può superare quello calcolato ap¬plicando l'indice di fabbricabilità sulla superficie territoriale.
Per quanto riguarda i distacchi fra gli edifici e tra edifici e confini di proprietà, si precisa che le zone di distacco sono inedificabili.
Nel caso di edifici preesistenti costruiti a muro cieco su confine. le nuove costruzioni possono essere edificate in aderenza. Nel caso di due o più lotti contigui, la costruzione in aderenza è concessa a condizione che esista un accordo tra i proprietari.
In questo caso il vincolo reciproco di costruzione in ade¬renza deve essere trascritto alla Conservatoria Immobiliare.