-Titolo III° ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE- Capo l° Modalità di attuazione-Artt.34-38 PDF Stampa
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Titolo III°

ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE




Capo l°

Modalità di attuazione


Art. 34
(Strumenti urbanistici di attuazione)


Gli strumenti urbanistici con cui si attua un P.R.G. sono:
a) - Piano Particolareggiato;
b) - Lottizzazioni private o d'ufficio
c)
- Intervento diretto (licenza di costruzione).
d)
- Piano Quadro.

Art. 35
(Piano particolareggiato)

   La definizione del P.P. è data dalla Legge urbanistica e può essere di iniziativa pubblica o privata. in quest'ultimo caso previa autorizzazione comunale.
Il P.P. deve rispettare le destinazioni di zona indicate dal P.R.G. nonché gli indici ed i parametri previsti per ciascuna zona delle presenti norme di attuazione.


Art.. 36
(Piani di lottizzazione)

   Il piano di lottizzazione deve rispettare le destinazioni di zona indicate nelle tavole del P.R.G. nonché gli indici metrici e volumetrici e tutte le prescrizioni previste per ciascuna zona dalle presenti norme di attuazione.
La redazione e l'attuazione del piano di lottizzazione avverrà secondo quanto stabilito all'articolo 19 dell'allegato Regolamento Edilizio.

Art. 36bis
(Piano Quadro)

   Il Piano Quadro è uno studio planovolumetrico particolareg¬giato di parti più o meno estese del territorio urbano, ma con dimensioni urbanisticamente valide; esso contiene l'individuazione delle opere primarie e secondarie di urbanizzazione necessarie, dà direttive per gli insediamenti edilizi da realizzare, viene adottato dal Consiglio Comunale ed approvato dall'Ente Regione con la procedura di cui all'art. 8 della legge 6-8-1967 n. 765 ».

Art. 37
(L’intervento edilizio diretto)

   L'attuazione del P.R.G. mediante intervento edilizio diretto consiste nella edificazione su singoli lotti dietro rilascio di licenza" edilizia.
La edificazione è consentita a condizione che siano assicurate le opere e cedute le aree relative alla urbanizzazione primaria non a diretto servizio dell'abitazione (parcheggi e simili) e che siano conservati gli indici edilizi indicati nelle presenti norme e rispettate le prescrizioni del Regolamento Edilizio e di Igiene, se e in quanto non contrastanti con dette norme.
Il rilascio della licenza edilizia è subordinato alla dimostrazione da parte del richiedente del godimento dei diritti di proprietà o di superficie del lotto minimo prescritto e delle opere di urbanizzazione primaria a servizio del lotto ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6-8-1967 n. 765.
I vari edifici devono essere armonizzati con il tessuto urbano esistente e possono essere richiesti nuovi allineamenti stradali per ragioni estetiche o per rettifiche o ampliamento dei tracciati esistenti.

Art. 38
(Utilizzazione degli indici nelle unità di intervento)

   L'utilizzazione totale degli indici If, It, corrispondenti ad una determinata superficie (Sf. St.) esclude ogni richiesta successiva di altre licenze di costruzione sulla superficie salvo il caso di ricostruzione, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà.
A tale scopo la superficie utilizzata dagli indici If e It va assoggettata, prima del rilascio della licenza edilizia, a vincolo di «non edificabilità», mediante presentazione al Comune di una dichiarazione in bollo, con firma autenticata. con allegato stralcio plani metrico, firmato da un tecnico, della superficie interessata.
L'area di intervento minimo, fissata dalle presenti norme, può essere costituita anche da più proprietà, nel qual caso la concessione dell'autorizzazione alla lottizzazione o della licenza di costruzione, sarà subordinata alla stipula tra i proprietari interessati e il Comune di apposita convenzione da trascriversi alla Conservatoria immobiliare.