-Titolo II° ZONIZZAZIONE-Capo II° Zone residenziali-Art. 9 Centro storico A1 PDF Stampa
NTA
Capo II°

Zone residenziali



Art. 9
(Centro storico A1)

    La zona Al è quella del centro storico antico dell'abitato.
In tale zona si tende a mantenere l'attuale assetto architettonico ed ambientale; l'attività edilizia sarà dunque soprattutto indirizzata verso il risanamento conservativo, limitando la demolizione-ricostruzione a quei casi ritenuti indispensabili per motivi statici o a quelli di determinate parti del complesso prive di valori storici, artistici ed ambientai i e la cui sostituzione non sia di danno all'assetto urbanistico ambientale del quartiere.
Sono consentite ed incoraggiate le opere di consolidamento statico e quelle di bonifica igienica e distributiva all'interno dei fabbricati con ricomposizione particellari intese a migliorare le condizioni di abitabilità degli stessi e a favorire il mutamento della loro destinazione d'uso, nel senso della sostituzione delle abitazioni malsane (specialmente di quelle a piano terreno o seminterrato), con piccole botteghe e laboratori artigiani, piccoli uffici, negozi, bar, circoli e luoghi di ritrovo collettivo per attività culturali, sociali e ricreative.

Per le operazioni di risanamento conservativo ed altre trasformazioni consentite, la densità edilizia di zone fondiarie (Iff.) non deve superare quella preesistente, computata senza tener conto delle sovrastrutture di epoca recente, prive di valore storico artistico.
Per eventuali nuove costruzioni ammesse la densità fondiaria (lff.) non deve superare il 50% della densità fondiaria media della zona e in nessun caso i 5 mc/ mq.

Per le operazioni di risanamento conservativo non è consentito superare le altezze degli edifici preesistenti, computate senza tener conto di sovrastrutture o sopraelevazioni aggiunte alle antiche strutture.

Per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni o sopraelevazioni che risultano ammissibili, l'altezza massima di ogni edificio non può superare l'altezza degli edifici circostanti di carattere storico-ambientale.

Per le operazioni di risanamento conservativo e per eventuali ricostruzioni (e solo per queste operazioni), le distanze tra edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti fra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico. artistico o ambientale.

Tutte le opere permesse in tale zona, dovranno avere il preventivo benestare della Sovraintendenza ai Monumenti,- prima di poter essere definitivamente approvata dalla Commissione Edilizia e di poter ottenere la licenza di costruzione.

Nelle ricostruzioni e restauri di edifici bisogna tener contodell'assetto urbanistico ed architettonico della zona.

Nell'operare in tale zona storica, particolare attenzione andrà posta nel mantenimento delle caratteristiche architettoniche e di rifinitura degli edifici, adottando materiali e lavorazioni tipiche dell'ambiente in cui si opera (murature, intonachi, pavimentazioni stradali in pietra, etc.) o adottando tecniche di lavorazione e rifiniture per materiali non tradizionali tali che li rendano assimilabili nell'ambiente circostante.

E' fatto divieto di usare marmi lucidati, ceramiche e rivestimenti in grès e in cotto per qualsiasi opera di rifinitura esterna. Particolare attenzione si dovrà porre nel rinnovo delle tinteggiature esterne, tenendo presente che, per le architetture minori, è conveniente ammettere solo l'uso del colore bianco calce. Previo parere favorevole della Sovraintendenza ai monumenti, potranno essere consentite demolizioni non seguite da ricostruzioni, al solo scopo di porre meglio in luce edifici di particolare interesse, per valorizzare singolari soluzioni urbanistiche o per risanamenti igienici altrimenti impossibili.

Nelle aree eventualmente libere possono sorgere nuove costruzioni solo se richieste per soddisfare gli standards dei servizi, secondo le prescrizioni delle vigenti leggi. In caso contrario tali aree vanno decorosamente sistemate a verde.
Tutto ciò che costituisce o completa la decorazione architettonica degli edifici, tanto all'esterno quanto all'interno di essi, come colonne, archi, portali, architravi, stipiti, davanzali decorativi, mensole scolpite, cornici, cancelli, edicole camini, rivestimenti marmorei, lapidi, stemmi, balaustre, ringhiere, lanterne, sculture, pitture murali e simili non potrà essere asportato o spostato o modificato, senza preventiva autorizzazione del Comune e col consenso della Sovraintendenza ai Monumenti.

E' vietato alterare ingressi, aperture o nicchie anche interne senza il preventivo consenso della Sovraintendenza ai Monumenti.
L'illuminazione pubblica e le insegne pubblicitarie dovranno essere oggetto di uno studio tendente all'unificazione dei colori delle insegne e del tipo di luce.
Modi di intervento per il centro storico: Qualsiasi nuova operazione che non sia di semplice restauro statico o conservativo è subordinato alla approvazione di un Piano particolareggiato o di un Piano di Lottizzazione che tenga conto arche delle situazioni al contorno che stabilisca i fini, i criteri generali e i limiti degli strumenti di intervento come unità minime di strumento operativo.

« La fase di approfondimento attuativo del P.R.G. va salvaguardata in modo idoneo, e previo parere della Sovraintendenza ai Monumenti, la zona verde a parco di pertinenza della ottocentesca Villa Cassano esistente nell'abitato, di fronte alla stazione delle Ferrovie dello Stato, angolo Via Roma; di conseguenza va studiata una idonea strumentazione che consenta di vincolare il nucleo interessato dalla villa e dall'intero parco assimilando lo stesso a zona di tipo AI. Inoltre per tale nucleo ogni intervento dovrà essere autorizzato dalla Sovraintendenza ai Monumenti per la Puglia. con esclusione di qualsiasi opera che comporti la distruzione delle piante secolari esistenti D.