-Titolo II°-ZONIZZAZIONE-Capo III° Zone produttive-Art.15 Zone industriali D1 |
NTA |
Capo III°
Zone produttive Art. 15
(Zone industriali D1) Le zone industriali sono destinate all'insediamento di compiessi produttivi, con esclusione di quelli nocivi di qualsiasi genere. Il 5% del volume previsto in tale zona può essere destinato a residenza per il personale di custodia ed ai servizi aziendali, quali mense, attrezzature assistenziali e sanitarie. etc.
In tale zona il P.R.G. si attua attraverso strumenti urbanistici di esecuzione (Piani Particolareggiati e lottizzazioniJ, applicando i seguenti indici e parametri: - It. = Indice di fabbricabilità territoriale = 2,5 mc/mq.; - Sin. = Superficie minima di intervento = 10.000 mq.; - H. = Altezza massima dei fabbricati = mt. 7.50 salvo corpi speciali; - Q. = Rapporto massimo di copertura = 40%; - Dc. = Distanza dai confini = 5 mI.; - Df. = Distacco tra i fabbricati = 10 mI.; - Ds. = Distanza dalle strade = 20 m. rispetto alla viabilità marginale; H/2 rispetto alle strade interne di lottizzazione; - S1 = Parcheggi = 5 mq/100 mc. |