-Titolo II°-ZONIZZAZIONE-Capo III° Zone produttive-Art.15 Zone industriali D1 PDF Stampa
NTA
Capo III°

Zone produttive


Art. 15
(Zone industriali D1)

   Le zone industriali sono destinate all'insediamento di compiessi produttivi, con esclusione di quelli nocivi di qualsiasi genere. Il 5% del volume previsto in tale zona può essere destinato a residenza per il personale di custodia ed ai servizi aziendali, quali mense, attrezzature assistenziali e sanitarie. etc.
In tale zona il P.R.G. si attua attraverso strumenti urbanistici di esecuzione (Piani Particolareggiati e lottizzazioniJ, applicando i seguenti indici e parametri:

- It. = Indice di fabbricabilità territoriale = 2,5 mc/mq.;
- Sin. = Superficie minima di intervento = 10.000 mq.;
- H. = Altezza massima dei fabbricati = mt. 7.50 salvo corpi speciali;
- Q. = Rapporto massimo di copertura = 40%;
- Dc. = Distanza dai confini = 5 mI.;
- Df. = Distacco tra i fabbricati = 10 mI.;
- Ds. = Distanza dalle strade = 20 m. rispetto alla viabilità marginale; H/2 rispetto alle strade interne di lottizzazione;
- S1 = Parcheggi = 5 mq/100 mc.