-Titolo II°-ZONIZZAZIONE-Capo III° Zone produttive-Art.19 Zone agricole E1 PDF Stampa
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Capo III°

Zone produttive

 


Art. 19
(Zone agricole E1)
art. modificato con deliberazione di G.R. n. 1263 del 15.2.1982

    Tali zone sono destinate prevalentemente all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse con l'agricoltura.
In tali zone sono consentite:

a) - case di abitazione, costruzioni al servizio dell'agricoltura, fabbricati rurali quali stalle, porcili, silos, serbatoi idrici, ricoveri per macchine agricole, etc.
b) - costruzioni adibite alla conservazione e trasformazione di prodotti agricoli, annesse ad aziende agricole che lavorano prevalentemente prodotti propri ed all'esercizio di macchine agri-    cole.
c) - allevamenti industriali;
d) - costruzioni per industrie estrattive e cave nonché per attività comunque direttamente connesse allo sfruttamento in loco di risorse del sottosuolo, sempre che tali costruzioni non alterino zone di particolare interesse panoramico.

In tali zone il P.R.G. si attua per intervento diretto, su una superficie minima di intervento Sm = 5.000 mq., applicando i seguenti indici e parametri:

1) - per le case di abitazione:
- If. = Indice di fabbricabilità fondiaria = 0,03 mc/mq.;
- H. = Altezza massima del fabbricato = 8 mI.
2) - per le altre costruzioni consentite: dell'Ufficio Urbanistico Regionale;
- If. = Indice di fabbricabilità fondiaria = 0,1 mc/mq.;
- H.= Altezza massima del fabbricato = 8 mI, salve corpi speciali (a titolo esemplicativo, devono intendersi quali corpi speciali quelli necessari alla realizzazione di:

- coperture con speciali centinature;
- controsoffittature;
- serbatoi idrici;
- canne fumarie;
- silos prefabbricati in acciaio e simili per foraggi ed altri  materiali necessari all’azienda;
- cabine elettriche di trasformazione).
- Dc. = Distanza dai confini = H/2;
- Ds. = Distanza dalle strade = 20 mI.

Per la realizzazione di insediamenti connessi con la valorizzazione dell'agricoltura e zootecnia, si possono superare i valori in precedenza fissati per l'indice di fabbricabilità fondiaria, previa applicazione della procedura di deroga di cui all'art. 16 della legge 6-8-1967 n. 765 ed all’art. 30 della L.R. n. 56/1980.
Per la distanza dalle strade, valgono le norme di cui la D.M. 1-4-1968 n. 1404, ed in ogni caso si applicano valori non inferiori a m. 10,00 ».