-Titolo II°-ZONIZZAZIONE-Capo III° Zone produttive-Art.20 Zone agricole E2 PDF Stampa
NTA
Capo III°

Zone produttive

Art. 20
(Zone agricole E2)
art. modificato con deliberazione di G.R. n. 1263 del 15.2.1982

    Tali zone sono destinate prevalentemente all'esercizio delle attività boschive ed agricole e di quelle connesse alla predetta attività.
In tali zone sono consentite:

a)
- case di abitazione, fabbricati rurali quali stalle, porcili, ricoveri per macchine agricole, serbatoi idrici e simili;
b) - costruzioni adibite alla lavorazione dei prodotti delle attività di queste zone, ed all'esercizio delle necessarie macchine.
In tali zone il P.R.G. si attua attraverso intervento diretto su una superficie minima di intervento Sm = mq. 6.000, applicando i seguenti indici e parametri:

1)
- Per la casa di abitazione per gli addetti alla conduzione, alla coltivazione ed all’esercizio dell’azienda agricola:
- If. = Indice di fabbricabilità fondiaria = 0,03 mc/mq.;
- H. = Altezza massima del fabbricato = mI. 8,00;
2) - Per le altre costruzioni consentite:
- If. = Indice di fabbricabilità fondiaria = 0,1 mc/mq.;
Per usufruire dell’indice di fabbricabilità fondiaria superiore a 0,05 mc/mq. occorre il parere favorevole del Settore Urbanistico dell’Assessorato regionale all’Urbanistica.
- H. = Altezza massima del fabbricato = mI. 8,00, salve corpi speciali per i quali valgono le norme di cui all’art. 19 N.A.T. del P.R.G.;
- Dc. = Distanza dai confini = H/2;
- Ds. = Per le distanze dalle strade valgono le norme di cui al D.M. 1.4.1968, n. 1404 e comunque si applicano i valori non inferiori a 10,00 mt.

Per superfici inferiori a mq. 6.000 e non minori di mq. 1.000 è consentita la costruzione di un “vano appoggio” ad uso deposito materiali ed attrezzature aventi la superfice lorda non superiore a mq. 30 e l’altezza massima di mt. 4,00, dalla linea di gronda.
Per la realizzazione di insediamenti connessi con la valorizzazione dell'agricoltura e zootecnia, si possono superare i valori in precedenza fissati per l'indice di fabbricabilità fondiaria, previa applicazione della procedura di deroga dell'art. 16 della legge 6-8-1967 n. 765  e della L.R. n. 56/1980 art. 30.
« Per la distanza dalle strade, valgono le norme di cui al D.M. 1-4-1968 n. 1404, ed in ogni caso si applicano i valori non inferiori a m. 20,00 ".