-Titolo II°-ZONIZZAZIONE-Capo III° Zone produttive-Art.21 Zone agricole E3 PDF Stampa
NTA
Capo III°

Zone produttive
Art.21
(Zone agricole E3)
art. modificato con deliberazione di G.R. n. 1263 del 15.2.1982

    Tali zone sono destinate all’insediamento di aziende ad indirizzo zootecnico con mantenimento delle aree boschive e con una programmazione aziendale che tenti l’aumento delle superfice boschive.
In tali zone sono consentite le costruzioni di cui al 2° comma, lettera a) e b) del precedente art. 20 su una superfice minima di intervento Sm=mq. 10.000, applicando i seguenti indici e parametri:

1) per case di abitazione per gli addetti alla conduzione, alla coltivazione ed all’esercizio dell’azienda agricola:
- If. = Indice di fabbricabilità fondiaria = 0,03 mc/mq.;
- H. = Altezza massima del fabbricato = mI. 8
2) per le altre costruzioni consentite:
- If. = Indice di fabbricabilità fondiaria = 0,07 mc/mq.;
per usufruire dell’indice di fabbricabilità fondiaria superiore a 0,05 mc/mq occorre il parere favorevole del Settore urbanistico regionale.
- H. = Altezza massima del fabbricato = mI. 8, salve corpi speciali per i quali valgono le norme di cui all’art. 19 Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.;
- Dc. = Distanza dai confini = H/2;
- Ds. = per distanze dalle strade valgono le norme di cui al D.M. 1-4-1968 n° 1404, ed in ogni caso si applicano i valori non inferiori a m. 10,00.

Per superfici inferiori a mq. 10.000 e non inferiori a mq. 1.000, è consentita la costruzione di un “vano appoggio” ad uso deposito materiali ed attrezzature aventi la superfice lorda non superiore a mq. 30 e l’altezza massima di mt. 4,00, dalla linea di gronda.
Per la realizzazione di insediamenti connessi con la valorizzazione dell’agricoltura e zootecnia, si possono superare i valori precedentemente fissati per l’indice di fabbricabilità fondiaria, applicando la procedura di deroga di cui alla legge 6-8-1967 n. 765,  art. 16 ed all’art. 30 della L.R. n. 56/1980.