-Titolo II°-ZONIZZAZIONE-Capo III° Zone produttive-Artt.21bis-ter Zone agricole E1, E2, E3 PDF Stampa
NTA
Capo III°

Zone produttive
Art.21bis
(Zone agricole E1, E2, E3)
art. aggiunto con deliberazione di G.R. n. 1263 del 15.2.1982


    Con riferimento al P.P.A. ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 6/79 e successive modifiche ed integrazioni, le zone E/1 – E/2 – E/3 possono in parte essere inserite nel P.P.A. ove su di esse non insistono vincoli posti da leggi nazionali o regionali; in tal caso il rilascio delle concessioni edilizie – nel rispetto di quanto fissato all’art. 51 (lettera g) della legge regionale n. 56/80 e nel rispetto di tutti gli altri indici e parametri di zona – potrà essere a titolo oneroso, previa applicazione delle tabelle parametriche di cui agli artt. 7 – 8 e 9 della citata legge regionale n. 6/79 e successive modifiche, senza però l’abbattimento del 50% + 35% + 25% previsto da dette norme di legge, e con l’ulteriore applicazione di quanto fissato dal 3° comma dell’art. 23 della L.R. n. 6/79 e successive modifiche a proposito dell’applicazione del costo base di urbanizzazione determinato dalla tabella B1 per ift = 0,25 mc/mq ed aumento del maggior costo delle opere di urbanizzazione primaria che risultassero necessarie in relazione alla tipologia edilizia prescelta. Per le aree in zona agricola E/1 – E/2 – E/3, invece assoggettate al vincolo idrogeologico o, comunque, ad ulteriore vincoli posti dalle leggi statali o regionali non è consentito l’inserimento nel P.P.A.; per queste quindi il rilascio delle concessioni edilizie potrà avvenire solo a titolo gratuito, a solo favore di coloro i quali siano in possesso del requisito di imprenditore agricolo, di coltivatore diretto o di bracciante agricolo (nei modi di cui all’art. 9 lettera a) della legge statale n. 10/77 ed all’art. 9 della legge regionale n. 6/79, così come modificata dall’art. 2 della L.R. n. 66/79).

“Per le zone non boscate sottoposte a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D. n. 3267 in data 30.12.1923” non inseribili nel P.P.A., il P.R.G., nell’ambito delle zone agricole E1 – E2 – E3, si attua per intervento diretto, applicando gli indici e parametri fissati dai predetti art. 19 – 20 e 21 per le stesse zone agricole E/1 – E/2 e E/3, previo nulla-osta da rilasciarsi dal competente Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Bari e dal Settore Urbanistico Regionale.
Per le zone boscate sottoposte (o no) a vincolo idrogeologico, non inseribili nel P.P.A., ma inserite nelle zone E/1 – E/2 e E/3 del P.R.G. vigente, l’edificazione è consentita soltanto nelle radure (soluzione di continuità permanente nella struttura del bosco), nel rispetto delle previsioni dello strumento urbanistico stesso e previo nulla-osta dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste che sarà vincolante anche ai fini dell’ammissibilità degli indici e parametri edilizi utilizzati; in tali zone si applicheranno comunque i seguenti indici e parametri (nel rispetto sempre delle disposizioni del citato R.D. n. 3267/1923):

- If. = Indice di fabbricabilità fondiaria = 0,01 mc/mq.;
- H. = Altezza massima del fabbricato = mI 4, salve corpi speciali;
- Dc. = Distanza dai confini = ml 10,00;
- Ds. = per distanze dalle strade valgono le norme di cui al D.M. 1-4-1968 n° 1404, ed in ogni caso si applicano i valori inferiori a m. 10,00.

Nelle zone E/1 – E/2 e E/3 la presenza di eventuali portici, non computabili ai fini volumetrici, potrà essere consentita per aggetti non superiori a ml 1,50.
Nelle zone E/1 – E/2 e E/3, ai fini delle determinazioni della densità edilizia fondiaria, si possono accorpare due e più appezzamenti di terreno, ancorchè non contigui fra loro, purchè compresi nel territorio comunale di Gioia del Colle, facenti parte della stessa azienda agricola e tutti di proprietà del richiedente la concessione.
Con l’accorpamento di cui sopra si potrà edificare su uno solo dei terreni costituenti il suddetto accorpamento, coi rapporti volumetrici fissati negli articoli 19 – 20 – 21 e 21bis riferiti all’intera superfice di accorpamento.
La superfice di terreno sul quale si edificherà non potrà essere inferiore ai valori per il lotto minimo fissati rispettivamente per le zone E/1 – E/2 e E/3.
Sulle proprietà costituenti l’accorpamento in parola va posto un vincolo di asservimento alla costruzione che si realizza e quindi un vincolo di inedificabilità sulle aree costituenti l’accorpamento previo atto pubblico registrato e trascritto nei registri immobiliari delle ipoteche, nei modi di cui agli artt. 29 e 51 (punto g.) della L.R. 56/1980.


Art.21ter
(norme transitorie)
art. aggiunto con deliberazione di G.R. n. 1263 del 15.2.1982

    “Gli interventi ricadenti nelle zone agricole E/1 – E/2 e E/3, i cui progetti risultino adottati dal Consiglio Comunale anteriormente alla data di approvazione del presente provvedimento, possono usufruire delle disposizioni contenute nei presenti artt. 19 – 20 – 21 - 21bis”.