-Titolo II° ZONIZZAZIONE-Capo IV Zone di uso pubblico-Art. 22 Servizi di quartiere F1 PDF Stampa
NTA
Capo IV

Zone di uso pubblico



Art. 22
(Servizi di quartiere F1)

    Tali norme individuate ai sensi del D.M. 2-4-1968 n° 1444 sono destinate ai servizi per l'urbanizzazione secondaria relativi alle zone residenziali.
In tali zone sono consentite la costruzione dì :

a) - asili nido e scuole materne, scuole elementari e medie inferiori (scuola dell'obbligo);   
b) - attrezzature di interesse comune = religiose, culturali, sociali, assistenziali amministrative, per pubblici esercizi, etc.

E' consentita inoltre la costruzione di abitazioni solo per la eventuale personale di sorveglianza.
In tali zone il P.R.G. si attua per intervento diretto, applicando i seguenti indici:

- If. = Indice di fabbricabilità fondiaria = 3 mc/mq.;
- H. = Altezza massima del fabbric€'to = mI. 12,00 salvo volumi speciali;
- Q. = Rapporto massimo di copertura =30%.

« In fase di approfondimento attuativo del presente P.R.G., va data pratica attuazione alle raccomandazioni contenute nella nota n. 1407 in data 1-6-1973 dell'Ufficio Scolastico Interregionale per la Puglia e la Basilicata. Pertanto nelle zone Fl - Servizi di Quartiere - vanno opportunamente individuate le aree riservate all'edilizia scolastica ".