-Titolo II° ZONIZZAZIONE-Capo IV Zone di uso pubblico-Art. 23 Verde di quartiere F2 |
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Capo IV
Zone di uso pubblico Art. 23
(Verde di quartiere F2) Tali zone, individuate ai sensi del D.M. 2-4-1968 n. 1444, sono destinate alle aree di verde attrezzato a servizio delle zone residenziali. In tali zone è consentita la costruzione di attrezzature per il giuoco, costruzioni provvisorie per chioschi da adibire a bar ristoro, impianti sportivi per allenamento. Saranno inoltre curate le alberature eventualmente esistenti e la posa a dimora di nuove piante. In questa zona il P.R.G. si attua per intervento diretto, applicando i seguenti indici e parametri: - If. = Indice di fabbricabilità fondiaria = 0,05 me/mq.; - H. = Altezza massima del fabbricato = mI. 5,00; - Q. = Rapporto massimo di copertura = 2%. Attrezzature ed impianti di interesse collettivo, ai sensi del D.M. 2-4-1968 n° 1444. |