-TITOLO l°- DISPOSIZIONI GENERALI - Capo III° Licenza di Costruzione - Artt. 6-17 - |
REGOLAMENTO EDILIZIO |
TITOLO l° DISPOSIZIONI GENERALI
Capo III°
(Opere soggette a licenza di costruzione) Le seguenti opere, permanenti, semipermanenti o in precario, sia pubbliche che private, sono soggette a licenza di costruzione:a)- costruzione, ampliamento, sopraelevazione, riduzione, restauro, riattamento, modifica, trasformazione, strutturale od estetica, demolizione, ricostruzione totale o parziale sia all'esterno che all'interno di fabbricati; b)- costruzione, restauro, modifica, demolizione, ricostruzione di muro di cinta, cancellate, recinzioni; c)- scavi, rinterri e modifiche a suolo pubblico o privato, opere e costruzioni sottoterra, alterazione degli alberi ornamentali di alto fusto; d)- modifiche, restauri, rifacimenti parziali o totali di intonachi, coloriture, decorazioni sui prospetti esterni degli edifici sia che essi si affacciano su strade, piazze od aree pubbliche che su aree private; e)- collocamento, rimozione, modifica di vetrine, insegne, tabelle, iscrizioni, corpi illuminati, monumenti, lapidi, statue o pezzi d'arte esposti alla vista del pubblico, chioschi, distributori di carburante e simili; f)- collocamento o modifica di tende e tettoie aggettanti sullo spazio pubblico o privato; g)- cappelle, monumenti; lapidi ed altri ricordi marmorei da collocarsi nel Cimitero comunale; h)- opere di urbanizzazione primaria (strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, spazi di verde attrezzato).
Art. 7 (Lavori eseguibili senza licenza) Non è richiesta licenza di costruzione per i seguenti lavori, sempre che non debbano essere eseguiti in stabili dichiarati, a norma di legge, di interesse artistico-storico: a)- demolizione e costruzione di pavimenti interni; b)- coloriture e decorazioni interne, o in genere lavori di manutenzione interne, che non comportino variazioni alcuna alla disposizione dei locali; c)- spurgo, sostituzione e restauro di doccionate, fogne interne, fognoni, pozzetti, fosse settiche o biologiche già esistenti; d)- impianti di servizi accessori come illuminazione, energia industriale, telefoni, riscaldamento, ventilazione, ascensori, montacarichi ed opere inerenti, salvo osservanza delle disposizioni di Legge o contenute in Regolamenti specifici, e solo nel caso che tali impianti non comportino l'esecuzione di opere visibili dall'esterno. In nessun caso possono essere eseguiti" senza la prescritta licenza, opere che interessano le strutture portanti dell'edificio o opere in cemento armato.
Art. 8 Potranno essere eseguite senza domanda preventiva le sole opere provvisionali di assoluta urgenza indispensabili per evitare imminenti pericoli di rovina, in ogni caso sotto la direzione di un tecnico fermo restando l'obbligo per il proprietario di darne immediata comunicazione al Sindaco e di presentare sollecitamente la domanda di licenza di cui al precedente art. 6.
Art. 9 (Domande di licenze) La domanda di licenza per eseguire lavori di cui all'art. 6, redatta in bollo, su apposito 1110dulo, e firmata dal proprietario o da un suo rappresentante legalmente autorizzato e dal progettista, deve essere indirizzata al Sindaco. Nella domanda dovranno risultare esplicitamente: b)- descrizione dei lavori da eseguire, loro ubicazione, riferimenti catastali, indicazione degli accessi da spazi pubblici e descrizioni dei confini con altre proprietà; c)- dichiarazione circa la presenza o meno di opere in cemento armato, fra le strutture da eseguire; d)- dichiarazione con la quale i firmatari affermano di essere a conoscenza del presente Regolamento e di tutte le altre leggi e disposizioni in materia edilizia, scaricando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per eventuali danni a terzi conseguenti l'attuazione dell'opera; e)- l'eventuale designazione, da parte del proprietario, della persona od ente al quale dovrà essere intestata la licenza di costruzione.
Art. 10 Documentazione a corredo delle domande. Progetto ed allegati. Per le opere edilizie a corredo della domanda di cui all'art. 6, è richiesta la presentazione dei seguenti elaborati in triplice copia: b)- planimetria del lotto in scala non inferiore a I: 500 estesa per un raggio di almeno mt. 40, riportando la precisa ubicazione dell'opera, la larghezza e la denominazione delle strade adiacenti, i nomi dei proprietari confinanti, le altezze degli edifici circostanti e le distanze rispetto ad essi, gli estremi catastali dell'immobile, lo stato di diritto rispetto a servitù attive e passive, con l'indicazione della sistemazione delle aree circostanti, delle opere di giardinaggio. delle recinzioni, delle aree per parcheggio o rampe di accesso ai locali interrati; c)- i prospetti, compresi quelli interni verso i cortili o sulle proprietà adiacenti, le piante di ogni piano, compreso l'interrato, e della copertura, con l'indicazione delle sovrastrutture (volumi tecnici), ed una o più sezioni verticali quotate dell'edificio, nelle quali devono risultare la direzione della linea di massima pendenza, riferita ad un determinato punto fisso, per una estensione a monte e a valle di mt. 20, con l'indicazione dell'andamento del terreno prima e dopo la prevista sistemazione, e le rampe di scala di accesso; il tutto in scala non inferiore ad I: 100. Ogni disegno deve essere quotato nelle principali dimensioni, devono essere cioè indicati i Iati interni ed esterni delle piante, gli spessori dei muri, le altezze dei singoli piani e quelle totali dell'edificio. Nel caso di divergenza tra quote e dimensioni grafiche faranno fede le quote numeriche. Per i progetti di edicole funerarie, cappelle, cippi, etc. da erigersi nel recinto del cimitero comunale è obbligatoria la presentazione dei disegni relativi, nella scala I: 20 o I: Il progetto dovrà inoltre essere corredato da una relazione con la descrizione delle strutture portanti, dei materiali a colori da impiegare nelle finiture esterne dei fabbricati, dallo schema dettagliato del rifornimento dell'acqua potabile e dello scarico delle acque bianche e nere. Qualora sia necessario vincolare terreni limitrofi per rendere accessibile la costruzione, occorre siano allegate copie delle eventuali convenzioni per scrittura privata autenticata e registrata tra i confinanti. In tali convenzioni il Comune dovrà intervenire come terzo contraente. Tutti i progetti di fabbricati che superino i tre piani più il piano terra, devono essere corredati da una « relazione geologica» firmata da persona che riassuma in se la competenza geologica, geotecnica e sismologica, oltre che costruttiva. I disegni e gli allegati al progetto, convenientemente piegati, dovranno avere dimensioni di cm. 21 x 31. Nei progetti di sistemazione, ampliamento o restauro di fabbricati saranno indicati in giallo le demolizioni e gli scavi, in rosso le nuove opere. Comunque i disegni dovranno rappresentare chiaramente e distintamente lo stato attuale dell'edificio e quella. che si intende realizzare. I progetti di zone verdi attrezzate, di monumento, di elementi decorativi o reclamistici, dovranno illustrarne l'ambientamento e dovranno essere redatti, per quanto possibile, in analogia a quelli edilizi e con particolari esecutivi. Le prescrizioni di cui sopra valgono anche per le domande di licenza concernenti varianti di progetti già approvati.
La domanda di licenza edilizia corredata dei documenti qui sopra elencati deve essere presentata all'Amministrazione comunale, la quale,' dopo aver controllato che i documenti a corredo sono tutti quelli elencati nella domanda e che l'interessato ha effettuato il versamento dei diritti spettanti all'Ufficio Tecnico Comunale ed all'Ufficio Sanitario per l'istruttorio preliminare del progetto, rilascia al nominativo del richiedente apposita riicevuta con l'indicazione del numero progressivo attribuito alla domanda e la data di ricevimento. Il costrutto re specialmente per quanto riguarda le strutture in cemento armato, deve essere debitamente abilitato.
Art. 11 L'istruttoria preliminare dei progetti deve essere compiuta entro venti giorni dagli uffici comunali competenti. Entro tale termine potranno essere richiesti eventuali elaborati o documenti insufficienti o mancanti; la presentazione della suddetta documentazione integrativa comporterà l'apposizione di una nuova data sulla domanda di licenza di costruzione e sulla relativa ricevuta. Da tale nuova data avrà inizio il termine di legge per il rilascio della licenza stessa.
Art. 12 Il Sindaco, sentito il parere della C.E., dichiara approvato o respinto il progetto dandone notizia all'interessato nei termini di legge, motivando l'eventuale diniego. In caso di approvazione sono richiesti i seguenti ulteriori documenti ed adempi menti: b)- dichiarazione dell'incremento di valore delle aree fabbricabili, secondo la vigente legislazione. Per i progetti approvati se ne autorizza la esecuzione, condizionato o no alla osservazione di speciali modalità, mediante il rilascio della licenza di costruzione, alla quale deve essere allegata una copia dei disegni di progetto debitamente vistati. l'eventuale dissenso del Sindaco dal parere della C.E. deve essere motivato. Nelle licenze di costruzione deve essere motivato l'eventuale parere difforme della C.E. Dell'avvenuto rilascio della licenza edilizia viene data notizia al pubblico mediante affissione per la durata di 15 giorni conseutivi nell'albo pretorio del Comune, con la specificazione del titolare e della località nella quale la costruzione deve essere eseguita. La determinazione del Sindaco sulla domanda di licenza deve essere notificata all'interessato non oltre sessanta giorni dalla data di ricevimento dei documenti aggiuntivi richiesti dal Sindaco. La mancanza di notifica di tale determinazione da parte del Sindaco entro il periodo anzidetto, non autorizza il richiedente a dare inizio ai lavori.
Art. 13 La licenza di costruzione è personale ed è valida esclusivamente per il proprietario dell'immobile al quale è intestata, salvo il caso previsto dall'articolo 9/e. In caso di trasferimento dell'immobile, l'acquirente, gli eredi o aventi causa devono chiedere la variazione dell'intestazione al Comune, che, visti i relativi documenti, provvederà a rilasciare una nuova licenza in sostituzione dell'altra, che verrà dichiarata espressamente revocata. Detta licenza non modificherà in alcun modo i termini di validità e di decadenza previsti per il progetto originario.
Art. 14
2)- quando la stessa risulti ottenuta in base a presupposti erronei o in base a disegni di progetto alterati, non rispondenti al vero o non riflettenti l'effettivo stato di fatto esistente all'atto dell'inizio della costruzione; 3)- quando il titolare della stessa contravvenga a disposizioni generali o speciali di leggi o di Regolamento o alle condizioni inserite nella licenza, o esegua varianti al progetto approvato senza averne ottenuta nuova licenza. Le opere cui si riferisce la licenza debbono comunque essere ultimate entro tre anni dal loro inizio.
Art. 15 Resta stabilito che con la determinazione del Sindaco sul progetto di variante non si modificano in alcun modo termini di validità e di decadenza previsti per il progetto originario. La presentazione di varianti è ammessa anche in corso di opera; in questo caso, qualora entro 60 giorni dalla data di presentazione del progetto di variante il Sindaco non adotti alcuna determinazione in merito, il progetto originario conserva la propria validità ed efficacia ad ogni conseguente effetto. Art. 16 Nei casi e nei modi previsti dalla legge e previa delibera del Consiglio Comunale, il Sindaco, sentita Non sono derogabili le norme relative agli indici volumetrici nonché alla destinazione di uso.
Art. 17 Il proprietario titolare della licenza, il progettista. il Direttore dei lavori, il titolare dell'impresa costruttrice, sono tutti responsabili, nei limiti delle vigenti leggi, e ciascuno per la parte di sua competenza, dell'osservanza delle norme generali di legge, dei regolamenti e delle modalità esecutive prescritte nella licenza di costruzione. |