-TITOLO l°- DISPOSIZIONI GENERALI - Capo IV° Autorizzazioni - Artt. 18-19 - PDF Stampa
REGOLAMENTO EDILIZIO

TITOLO l°   DISPOSIZIONI GENERALI

 

Capo IV

AUTORIZZAZIONI

 

Art. 18

(Attività soggette ad autorizzazione)

 

Sono soggette ad autorizzazione, secondo le leggi e disposizioni vigenti:
1) - le lottizzazioni di terreni a scopo edilizio previo nulla osta delle competenti autorità;

2) - i cambiamenti di destinazione d'uso, nei limiti consentiti, per ogni tipo edilizio, dallo strumento urbanistico vigente;

3) - i depositi su aree scoperte;

4) - le occupazioni di suolo pubblico.

 

Art. 19
(Lottizzazioni)

 

La lottizzazione potrà essere proposta dal proprietario o dai proprietari, se questi sono d'accordo; in tal caso la domanda di autorizzazione, firmata da tutti i proprietari interessati o da loro legali rappresentanti, deve essere presentata al Sindaco, con il progetto di lottizzazione in triplice copia, redatto secondo le norme sopra elencate.

Il Sindaco ha facoltà di invitare i proprietari delle aree, comprese entro una determinata zona, a presentare, entro 60 giorni dall'invito un progetto di lottizzazione fra di loro concordato che assicuri una razionale utilizzazione dell'area complessiva. In caso di mancato accordo il Sindaco dispone un piano di lottizzazione d'ufficio notificandolo ai proprietari. Se i proprietari non lo accettano entro 30 giorni dalla notifica, il Sindaco procederà ai sensi degli articoli 23 e 28 della legge 17-8-1942, n. 1150, modificata ed integrata dalla legge 6-8-1967, n. 765.

Il progetto dovrà essere redatto da Architetti o Ingegneri iscritti ai relativi albi professionali ed è composto da:


a)- estratto autentico di mappa ed eventuale tipo di frazionamento, rilasciato in data non anteriore a 6 mesi, con tutte le indicazioni atte al riconoscimento della località;

b)- planimetria dello stato di fatto, in rapporto non inferiore ad I: 2000 con l'indicazione delle proprietà confinanti, altimetria generale, con equidistanza di 1 mt. e quote planimetriche del terreno e dei fabbricati esistenti, alberature ad alto fusto, manufatti, impianti particolari quali canali, linee elettriche, gasdotti, acquedotti, etc. e con tutti i dati atti a rappresentare lo stato di fatto della zona;

c)- stralcio di P.R.G. della località nella maggiore delle scale con cui essa compare nelle planimetrie di zonizzazione, con la localizzazione dell'insediamento, con ('indicazione delle infrastrutture e dei servizi esistenti o programmati;

d)- la planimetria generale dell'intero territorio oggetto del piano di insediamento nel rapporto almeno 1: 500 indicante:

1)- la rete vi aria automobilistica e pedonale con assi stradali, raggi di curvatura, dettagli dei cigli, dei marciapiedi, delle pavimentazioni, delle illuminazioni stradali, delle recinzioni ed illuminazione dei lotti e simili;
2)- La delimitazione delle aree destinate ai servizi ed al verde pubblico;
3)- la delimitazione delle aree destinate allo sport ed allo svago con l'indicazione di tutti gli impianti e (e attrezzature ad esse relative;
4)- la posizione di tutti gli edifici pubblici e privati con le relative altezze e l'indicazione della loro destinazione;

e)- la planimetria generale nel rapporto almeno 1: 1000 degli impianti tecnologici (rete elettrica, idrica e fognante) previsti a servizio della lottizzazione con il loro dimensionamento di massima;

f)- almeno due sezioni generali lungo i percorsi principali nel rapporto almeno 1: 500;

g)- almeno tre profili generali. di cui due perpendicolari tra loro, nel rapporto almeno 1: 500;

h)- una relazione generale dettagliata illustrante, per tutti il piano di lottizzazione;
1)- "impostazione urbanistica del progetto con la dimostrazione del rispetto dei limiti e dei rapporti stabiliti dallo strumento urbanistico vigente e dalle presenti norme;
2)- le soluzioni architettoniche con particolare riferimento ai materiali di riferimento esterno; ed alle coperture;
3)- la precisazione dei distacchi dei fabbricati dal confine stradale e dai confini interni, dell'indice di fabbricabilità, delle altezze massime, dei particolari obblighi di esecuzione, da parte dei privati se esistono, di recinzioni, illuminazione, sistemazione esterna e simili e di quante altre misure si tenga opportuno adottare;

i)- convenzione da trascrivere a cura del proprietario che prevede:
1)- cessione gratuita delle aree occorrenti per le opere di urbanizzazione primaria, precisate dall'art. 4 della legge 29-91964, n. 847, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui al successivo punto 2;

2)- assunzione, a carico del proprietario degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; la quota è determinata in proporzione all'entità e alle caratteristiche degli insediamenti e delle lottizzazioni; « l'art. 19 comma 1) - paragrafo 2), va integrato dalla seguente prescrizione:
« Per le opere di urbanizzazione primaria, i relativi progetti devono essere redatti di concerto con gli uffici competenti preposti alla realizzazione delle opere stesse. Ciò in conformità di quanto indicato da recenti circolari del Ministero dei lavori Pubblici - Direzione Generale Urbanistica ".

3)- il termine non superiore ai 10 anni, entro il quale deve essere ultimata la esecuzione delle opere di cui al precedente punto 2), a partire dal rilascio dell'autorizzazione ad iniziare i lavori. Se trascorso tale termine la percentuale dei lavori di urbanizzazione attuali fosse inferiore al 25%, la validità della autorizzazione a lottizzare decade. Se la percentuale supera il 25% il Comune ha facoltà di provvedere alla loro ultimazione addebitando le spese agli interessati, maggiorante del 10% per interessi; diversamente l'autorizzazione decade;

4)- l'impegno di effettuare a titolo di cauzione un deposito vincolato per un importo pari al 1/5 del valore presunto dei lavori di urbanizzazione primaria.

Tale deposito da eseguirsi entro un mese dal rilascio dell'autorizzazione a lottizzare, deve essere effettuato presso la Tesoreria Comunale in contanti o titoli di Stato, oppure mediante deposito di fideussione di Istituto Bancario o polizza fideiussoria di Istituto Assicurativo.

In quest'ultimi due casi l'importo della cauzione deve essere pari ai 4/5 del valore presunto dei lavori di urbanizzazione primaria.

L'autorizzazione a lottizzare, pertanto, diverrà operante solo dopo la presentazione al Comune dei documenti attestanti l'avvenuto deposito. Lo svincolo del deposito avverrà con l'autorizzazione del Sindaco dopo il collaudo delle opere di urbanizzazione. Gli interessi sulla somma depositata saranno goduti dal depositante. Su autorizzazione del Sindaco, la somma depositata può essere svincolata per una percentuale non inferiore al 60% allorché i lavori siano stati attuati per oltre il 75% del loro importo complessivo;

5) - in ogni lottizzazione dovranno essere previsti locali di ricovero e spazi pubblici per il posteggio di automezzi, in numero, estensione ed ubicazione, adeguati alla destinazione ed attività prevista per la zona in cui ricade l'area interessata, nonché al tipo e densità degli automezzi che si presume circoleranno nella lottizzazione dopo che questa sarà completamente realizzata.
Comunque il rapporto tra gli spazi di parcheggio pubblico e la superficie della lottizzazione non dovrà mai essere inferiore all'analogo rapporto previsto per la zona del Piano urbanistico.

I parcheggi privati che dovranno essere recintati e con visibili cartelli recanti la destinazione dell'area, non dovranno essere computati in aggiunta alle superficie a parcheggio pubblico, per raggiungere l'ampiezza minima di spazi pubblici previsti a tale scopo per l'area lottizzata o da lottizzare. Nelle vicinanze di costruzioni ove è previsto un forte afflusso di persone (Chiese, pubblici spettacoli, campi sportivi, grandi magazzini, ospedali, etc.) dovranno essere previsti adeguati spazi per parcheggi.

La rete viaria che si prevede sul lotto non dovrà essere in contrasto con le adiacenti strade comunali attuate ed in progetto, né le vie private delle zone adiacenti la cui lottizzazione è stata precedentemente approvata oppure con quella dei centri abitati esistenti.

Il Consiglio Comunale, sentito il parere favorevole della C.E., controlla la conformità della proposta avanzata con le norme del presente regolamento edilizio e del vigente strumento urbanistico ed accertato che l'area sia compresa nei limiti entro i quali è consentito lottizzare, darà entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione completa, il proprio parere in merito.

Qualora la lottizzazione proposta presentasse delle difformità rispetto alle norme vigenti e previste per la zona del Piano Urbanistico del Comune o dal presente Regolamento, la documentazione sarà restituita all'interessato affinché proceda alle modifiche necessarie per l'adeguamento delle predette norme per essere nuovamente sottoposto all'approvazione del Comune.

Nel caso che le lottizzazioni venissero attuate in modo difforme al progetto approvato, il Sindaco potrà imporre il ripristino delle opere ai sensi dell'art. 10 della legge 6-8-1967, n. 765 con l'applicazione delle sanzioni a carico del contravventore previsto dai successivi articoli 13 e 15 della legge stessa.