-TITOLO l°- DISPOSIZIONI GENERALI - Capo V° Esecuzione e Controllo delle Opere - Artt. 20-22 - PDF Stampa
REGOLAMENTO EDILIZIO

 

TITOLO l°   DISPOSIZIONI GENERALI

 

Capo V

ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE



Art. 20

(Inizio dei lavori)

Prima dell'inizio dei lavori il titolare della licenza edilizia dovrà comunicare alle autorità comunali le generalità complete e i domicili del direttore dei lavori e dell'impresa che eseguirà il lavoro, i quali dovranno presentare distinte dichiarazioni se­condo le quali ciascuno accetta "incarico affidatogli.

L'impresa inoltre deve dichiarare di essere in possesso dell'attestazione dell'avvenuto deposito presso l'Ufficio del Genio Civile degli elaborati in conformità' a quanto disposto dall'art. 4 della legge 5-11-1971, n. 1086 nel caso in cui vi siano opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica.

Il tracciamento e le quote di tutte le nuove costruzioni do­vranno attenersi agli allineamenti ed ai capisaldi altimetrici che, entro 15 giorni dalla richiesta, saranno indicati e fissati dall'Ufficio Tecnico Comunale prima dell'inizio della costruzione, in apposito verbale, che dovrà essere redatto in doppio esemplare firmato, ciascuno dalle due parti.

In tale verbale dovrà risultare la quota della fognatura pub­blica nel punto di allaccio relativo.

In tale occasione e sempre nel medesimo verbale il titolare della licenza edilizia deve dichiarare la data di effettivo inizio dei lavori.

Le suddette determinazioni vengono effettuate a cura e spese del richiedente e pertanto per la consegna in sito dei punti quota e di allineamento e per tutti gli altri controlli sulla esecuzione dei lavori il titolare della licenza deve fornire gli operai e gli attrezzi occorrenti e prestarsi a tutte le operazioni che gli ver­ranno indicate dagli incaricati, compreso il pagamento dei diritti stabiliti.

 


Art. 21

(Controllo sulla esecuzione dei lavori e vigilanza delle costruzioni)

La corrispondenza delle modalità di esecuzione dei lavori autorizzati alle norme dettate dalle Leggi vigenti e dal Regola­mento Edilizio, od a quelle indicate nell'autorizzazione a costruire nonché ai disegni di progetto in base a cui fu rilasciata la licenza, sarà assicurata dal controllo esercitato dal Comune a mezzo dei suoi funzionari ed agenti.

A tal uopo la licenza ed i disegni recanti l'approvazione do­vranno essere costantemente tenuti a disposizione dei suddetti funzionari sul luogo della costruzione, fino a che l'opera non sia stata ultimata.

Nella eventualità in interruzione dei lavori per qualsiasi causa, il proprietario dovrà darne avviso, entro le 48 ore succes­sive al Sindaco, il quale, sentito il Dirigente l'Ufficio Tecnico Co­munale, disporrà i provvedimenti necessari per assicurare, durante l'interruzione stessa, la pubblica incolumità ed igiene e il pub­blico decoro dandone comunicazione scritta all'interessato.

Tali provvedimenti dovranno essere attuati a cura e spese del­l'intestatario della licenza.

Tutti gli addetti alla vigilanza sulle costruzioni hanno diritto al libero accesso ai cantieri e ad eseguire qualsiasi operazione di controllo.

Si richiamano espressamente:

  • le norme di prevenzione infortuni e di sicurezza delle opere provvigionali di qualsiasi tipo, dell'uso dell'energia elettrica, dei combustibili e dei macchinari;
  • le norme riguardanti la prevenzione degli incendi;
  • l'obbligo a termine di legge, delle denuncie di eventuali ritro­vamenti archeologici e artistici durante i lavori di demolizione e sterro;
  • la responsabilità relativa ai danni e molestie a persone e cose   pubbliche e private in dipendenza dei lavori.

I competenti Uffici possono effettuare sopralluoghi, controlli e collaudi e pretendere la stretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari, e, in caso di recidiva, chiedere la so­spensione dei lavori e la chiusura dei cantieri secondo le modalità di legge.

L'osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento Edilizio non limita in alcun modo la responsabilità del proprietario e del Direttore dei lavori e degli esecutori dell'opera per atti o commissioni punite dalle leggi vigenti.

 

Art. 22

(Ultimazione dei lavori, dichiarazione di abitabilità e di agibilità)


Per gli edifici nuovi o trasformati destinati alla abitazione, ad esercizi industriali o commerciali, allo spettacolo o comunque al ricevimento ed alla permanenza o di derrate alimentari o so­stanze pericolose, ricoveri di animali, etc. è necessaria l'autoriz­zazione di abitabilità o di agibilità prima che ne sia in qualsiasi modo iniziato l'uso e previo collaudo statico.

Il proprietario dovrà provvedere a presentare al Comune la denuncia di ultimazione dei lavori, chiedendo la visita del Tecnico del Comune e dell'Ufficiale Sanitario, per il rilascio della dichia­razione di abitabilità o di agibilità.

Constatata l'osservanza di tutte le norme igieniche ed edi­lizie, e particolarmente di quelle contenute nel presente Regola­mento, nelle leggi sanitarie e nella licenza di costruzione, potrà essere rilasciata la dichiarazione di abitabilità o di agibilità. la cui validità non potrà decorrere da meno di 6 mesi dalla data di ulti­mazione dei lavori.

Eventuali riduzioni di tale periodo possono essere concesse dall'Ufficiale Sanitario, previo accertamento del grado di umidità e quando l'ultimazione avvenga all'inizio del periodo estivo.

Non è consentito fare, di un edificio, uso diverso da quello previsto dalla licenza senza la preventiva autorizzazione del Sin­daco.

Chiunque intenda modificare la destinazione di un edificio o di parte di esso, deve dame richiesta scritta. su carta legale al Sindaco, il quale, accertata l'ammissibilità della nuova desti­nazione, rilascerà una nuova dichiarazione.