-TITOLO III°- DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE - Capo I° Aspetto dei fabbricati ed arredo urbano - Artt. 25-28 - PDF Stampa
REGOLAMENTO EDILIZIO

TITILO III°  DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE

 

Capo I°

Aspetto dei fabbricati ed arredo urbano



Art. 25
(Campionature)

E' facoltà della Commissione Edilizia di richiedere in sede di esame dei progetti di edifici di particolare importanza, oppure di interesse ambientai e o paesistico, i campioni delle tinte e dei rivestimenti. In ogni caso è obbligatorio il tempestivo deposito in cantiere dei campioni delle tinte e dei rivestimenti onde consentire alle autorità di controllo la verifica della rispondenza di tali elementi alle indicazioni contenute nel progetto approvato e nella licenza di costruzione.

 

Art. 26
Aspetto e manutenzione degli edifici

Gli edifici sia pubblici che privati, e le eventuali aree di servizio degli stessi, devono essere progettati, eseguiti e mantenuti in ogni loro parte, compresa la copertura, in modo da assicurare l'estetica ed il decoro dell'ambiente.

Nelle nuove costruzioni o nella modificazione degli edifici esistenti, tutte le parti esterne prospettanti su spazi pubblici e privati anche se interni all'edificio, e tutte le opere ad esse attinenti (finestre, parapetti, etc.) devono essere realizzati con materiali e cura di dettagli tali da garantire la buona conservazione delle stesse nel tempo.

Nelle pareti esterne, come sopra definite, è vietato sistemare tubi di scarico, canne di ventilazione e canalizzazione in genere, a meno che il progetto non preveda una loro sistemazione che si inserisca armonicamente e funzionai mente nelle pareti con preciso carattere architettonico. Ogni edificio deve avere un basamento o zoccolo di pietra dura o di altro materiale resistente, dell'altezza non inferiore a mt. 0,50.

Le tubazioni del gas, telefoniche ed elettriche non devono essere poste sulle pareti esterne se non in appositi incassi, tali da consentire una idonea soluzione architettonica.

Ogni proprietario ha l'obbligo di mantenere ogni parte del proprio edificio in stato di normale conservazione, in relazione al decoro e all'estetica dell'ambiente.

Ogni proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di riparazione, ripristino, intonacatura e ricoloritura delle facciate e delle recinzioni. Il proprietario è altresì obbligato a togliere nel più breve tempo qualunque iscrizione od imbrattamento che venisse fatto, anche da altri, sui muri esterni dei suoi fabbricati.

Quando le fronti esterne degli edifici e delle parti di essi formano un unico complesso architettonico, spettino ad uno o più proprietari, devono essere conservati uniformi ed armonizzati nelle tinte.

Perciò quando si abbiano a compiere restauri o coloramenti, essi devono compiersi in maniera da non rompere l'unità e l'armonia dell'aspetto e delle tinte.
In caso di controversia fra i diversi proprietari decide il Sindaco, udito il parere della Commissione Edilizia.

Nel caso che le fronti di un fabbricato sono, indecorose, il Sindaco, sentita la C.E. ordina al proprietario di eseguire i necessari lavori di cui al precedente comma entro un termine non superiore a mesi tre, decorso il quale i lavori sono eseguiti d'ufficio.Per il recupero delle spese relative si applicano le disposizioni di legge vigenti.

 

Art. 27
(Aggetti e sporgenze)

Negli edifici e sui muri fronteggianti il suolo pubblico o di uso pubblico sono vietati:
a) - aggetti e sporgenze superiori a cm. S, fino all'altezza di mt. 2,20 dal piano del marciapiede, e aggetti superiori a cm. 20 fino alla quota consentita per i balconi;

b) - porte, gelosie, persiane che si aprono all'esterno ad un'altezza inferiore a mt. 2,20 dal piano stradale se la strada èfornita di marciapiede e a mt. 2,50 se la strada ne è priva.

E' facoltà del Sindaco di consentire speciali concessioni a deroga delle precedenti disposizioni per gli edifici pubblici o destinati al culto o monumentali e di interesse storico-ambientale.

I balconi, fino ad una sporgenza massima di mt. 1,50, potranno essere realizzati solo ad un'altezza superiore a mt. 3,50 dal suolo, purché lo consenta la larghezza del marciapiede o esistenza di paracarri. Detto sporto sarà regolato dalle seguenti norme:
a) - per la strada della larghezza non superiore a mt. 3,50 sporto massimo cm. 40;

b) - per le strade della larghezza da mt. 3,S1 a mt. 4,00 sporto massimo cm. 50;

c) - per le strade della larghezza da mt. 4,01 a mt. 4,00 sporto massimo cm. 55;

d) - per le strade della larghezza da mt. 5,01 a mt. 6,00 sporto massimo cm. 60;

è) - per le strade della larghezza da mt. 6,01 a mt. 8,00 sporto massimo cm. 80;

f) - per le strade della larghezza da mt. 8,01 a mt. 10,00 sporto massimo cm. 100.

Per strade di larghezza superiori, lo sporto massimo non dovrà superare un decimo della larghezza della strada.

Per la larghezza delle strade deve intendersi la distanza effettiva tra i corpi di fabbrica che si fronteggiano, comprendente nella misurazione gli eventuali zoccoli dei fabbricati se questi ricadono sul suolo pubblico.

I balconi totalmente chiusi (bow-windoms), o con alcuni Iati chiusi, sono ammessi soltanto nelle costruzioni arretrate dal filo stradale.

 

Art. 27bis
(Edifici ad angolo, risvolti)

Per i fabbricati in angolo l'altezza del risvolto potrà raggiungere quella consentita alla via più larga, per un fronte non superiore a mt. 10,00.

 

Art. 28
(Arredo urbano)

L'esposizione anche provvisoria al pubblico di mostre, vetrine, bacheche, insegne, emblemi commerciali e professionali, iscrizioni, pitture, fotografie, cartelli pubblicitari, etc.; è subordinata in tutto il territorio a licenza a parte il Sindaco. Gli interessati dovranno farne domanda presentando un disegno firmato da cui risulti definita l'opera che si vuole realizzare, con la precisazione, anche attraverso opportuni dettagli, dei materiali e colori da impiegare, nonché di ogni particolare costruttivo. Dovrà inoltre essere dimostrato, attraverso schizzi prospettici o fotomontaggi, ('inserimento dell'opera nell'ambiente architettonico o paesistico.

E' tassativamente vietata ogni opera o iscrizione che nuoccia al decoro dell'ambiente, turbi l'estetica, alteri elementi architettonici o limiti la visuale di sfondi architettonici o paesistici, o il diritto di veduta dei vicini.

L'istallazione dovrà essere fatta, in ogni caso, in modo da permettere la massima facilità di pulizia e manutenzione.

In caso di riparazione o modifica di marciapiedi o del piano stradale che richiedono la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altri oggetti occupanti il suolo o lo spazio pubblico, gli interessati sono obbligati ad eseguire la rimozione e la ricollocazione in sito, con le modifiche resesi necessarie. a tutte loro spese e responsabilità.

Ove non ottemperino il Sindaco potrà ordinare la rimozione di ufficio a loro spese. Agli edifici è imposta la servitù di apposizione dei numeri civici e delle targhe e le tabelle indicanti il nome delle vie o delle piazze.

L'apposizione e la completazione dei numeri civici o targhe stradali sono, a norma di legge, a carico del Comune.

I proprietari dei fabbricati su cui sono apposti numeri civici e targhe sono tenuti al loro ripristino quando siano distrutti o danneggiati per fatti ad essi imputabili. Il proprietario è tenuto a riprodurre il numero civico in modo ben visibile sulle mostre o tabelle applicate alle porte quando queste occupino interamente la parte della parete all'uopo destinata.

In caso di costruzione di nuovi fabbricati o di aperture di nuove porte esterne di accesso per modificazione ai fabbricati esistenti, il proprietario deve domandare al Comune il numero civico e provvedere a collocare a sue spese la relativa targhetta giusta tipo approvata dal Comune.

Qualora il proprietario non proceda alla riproduzione del numero civico del modo prescritto o non lo ripristina se distrutto o danneggiato, vi provvede di ufficio il Comune, previa intimazione. a totale carico del proprietario.

Negli edifici sulla cui copertura siano installati o debbano installarsi più antenne radio o televisive, il Sindaco ha, la facoltà di prescrivere un'unica antenna centralizzata.
La concessione dell'autorizzazione delle opere di cui ai commi precedenti nelle zone demaniali o soggette a particolari vincoli sarà rilasciata previa intesa con le autorità competenti, ai sensi delle norme vigenti.

Quando non nuocciano al libero transito o non impediscano la visuale in danno dei vicini il Sindaco può autorizzare dietro pagamento della relativa tassa e con l'osservanza delle condizioni che riterrà opportuno caso per caso, l'apposizione a porte e finestre di tende aggettandi sullo spazio pubblico.

Le tende, le loro appendici e i loro meccanismi possono essere situati ad altezza non inferiore a mt. 2,20 dal marciapiede, Sono vietate le appendici verticali anche in tele o in francia che scendano al di sotto di mt. 2,20 dal suolo, salvo casi speciali in cui una minore, a giudizio del tecnico comunale non nuoccia al decoro della località, né alla libertà di transito e visuale.

Le tende aggettandi sono vietate sulle strade prive di marciapiede. L'aggetto delle tende dovrà tenersi arretrato di mt. 0,50 dal bordo del marciapiede.

Tutto quanto costituisca o completi la decorazione architettonica dei fabbricati, i frammenti antichi, le lapidi, gli stemmi, le mostre, i graffiti e qualsiasi altra opera di carattere ornamentale o che abbia forma o interesse storico non potrà essere asportato, spostato o comunque modificato senza la preventiva autorizzazione del Comune, e, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, della Sovraintendenza ai Monumenti.

Nel caso di demolizioni o trasformazioni di immobili il Sindaco potrà prescrivere che gli oggetti su menzionati, anche se di proprietà privata, siano convenientemente collocati nel nuovo edificio o in luoghi prossimi o conservati in raccolte aperte al pubblico, o effettuare tutti i rilievi o calchi che ritenga opportuno nell'interesse della cultura pubblica.