-TITOLO III°- DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE - Capo II° Norme igieniche - Artt. 29-44 - PDF Stampa
REGOLAMENTO EDILIZIO

TITOLO III° DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE

 

Capo II°

Norme igieniche


Art. 29
(Spazi interni agli edifici)

 Negli spazi interni definiti dall'art. 24 come « ampio cortile » e « patio » possono affacciare ambienti di qualunque destinazione;

nell'ampio cortile possono esservi costruzioni ad un piano per attrezzature di pertinenza degli edifici.

Negli spazi interni definiti dall'articolo 24 come «cortile» possono affacciare ambienti vari ad eccezione di ambienti di lavoro, insegnamento, ricreazione, cura.

Non sono consentite nei cortili sporti superiore a mt. 1,00, costruzioni parziali ma solo la totale copertura del piano terra ove siano rispettati i limiti di densità fondiaria e di volume prescritti.

L'uso di parcheggio coperto o autorimessa in cortile è consentito ove intervenga il nulla osta dell'autorità sanitaria e dei Vigili del Fuoco. Non sono consentiti muri di recinzione di zone del cortile, se non completamente trasformati o traslucidi, e per l'altezza del solo piano terreno.

Negli spazi definiti dall'art. 24 come «chiostrine» possono affacciare soltanto scale di servizio, latrine, stanze da bagno, esclusi sempre gli ambienti abitabili, le cucine, le stalle, i forni e gli ambienti emananti esalazioni nocive o fastidiose.

Nelle chiostrine non vi possono essere né sporgenze, né rientranze. Tutti gli spazi interni devono essere accessibili da locali di uso comune.

Salvo che nelle chiostri ne, sono ammesse parziali sistemazioni a giardino, tutte le rimanenti superfici dovranno essere regolarmente pavimentate, assicurando in ogni caso lo smalti mento delle acque mediante opportune pendenze e fognoli sifonati.

E' concessa la costruzione di cortili e chiostrine sul confine di altra proprietà, in modo da realizzare la comunione con quelli già realizzati dal confinante purché si verifichino le seguenti circostanze:

a) - deve venire conclusa fra i confinanti, a loro spese, una convenzione legale, dalla quale risulti che le future costruzioni con quelle già eseguite o previste.

b) - dovranno essere soddisfatte le condizioni di area minima e di distanza minima stabilita nei precedenti paragrafi, tenuto conto della massima altezza che potrebbero raggiungere sulla linea di confine di eventuali terzi  le costruzioni secondo le norme del presente Regolamento; e ciò allo scopo di non creare servitù sui fondi vicini e non pregiudicare in alcun modo le possibilità costruttive dei confinanti (vedi art. 24).

c) - fermo restando l'obbligo del rispetto delle norme fissate per i cortili e chiostri ne dal presente Regolamento, è possibile pregiudicare la possibilità costruttiva dei confinanti, stabilendo la posizione del cortile o della chiostrina sul confine a carico delle due parti o più parti o di una sola di esse, ma, in tal caso la costruzione della servitù deve essere regolarmente stipulata e trascritta con convenzione.

 

Art. 30
(Uno dei distacchi tra fabbricati)

I distacchi esistenti tra fabbricati possono essere utilizzati soltanto per giardini. parcheggi o rampe di accesso a parcheggi. In ogni caso deve essere prevista una efficiente protezione dell'edificio dall'umidità del terreno ed un adeguato smalti mento delle acque.

 

Art. 31
(Conovoglimento acque luride)

Non è consentita la costruzione di pozzi neri od impianti di fogne perdenti.

Nella richiesta di licenza di costruzione, o di autorizzazione a lottizzare aree a scopo edilizio, debbono essere proposti sistemi di convogliamento con totale o parziale depurazione delle acque luride, ove la fognatura non esiste o non possa raccogliere i liquami non depurati a cause di insufficiente sezione oppure di difficoltà di smaltimento.

Sono consentiti i sistemi di convogliamento e depurazione costituiti da elementi prefabbricati, previo parere dell'Ufficiale Sanitario.

 

Art. 32

(Scale)

Negli edifici con oltre due piani in elevazione, ogni rampa di scala dovrà avere una larghezza utile non inferiore ad un cm. per ogni 300 mq. di superficie lorda servita, con un minimo di 100 cm. per le scale che servono più di una unità immobiliare, salvo le norme specifiche che richiedano dimensioni maggiori.

Il vano scala dovrà essere illuminato e ventilato direttamente dall'esterno. Non sono ammessi finestrini per illuminazione e ventilazione di lastrine, ripostigli etc. che si affacciano nel vano scala.

Per le scale di edifici per civile abitazione non è consentito l'accesso diretto ai locali adibiti a trattorie, negozi, magazzini, a pubblico spettacolo, laboratori rumorosi e maleodoranti ed in genere tutti i locali dove si svolge una attività che possa arrecare disturbo agli abitanti. Tali attività dovranno avere ingresso e scale indipendenti.

 

Art. 33
Forni, focolai, camini, condotti di calore, canne fumarie

Il nulla osta dei Vigili del Fuoco è indispensabile per la concessione della dichiarazione di abitabilità o di agibilità di cui all'art. 22 del presente Regolamento ogni qualvolta un edificio contenga impianti di uso artigianale o industriale, oppure di riscaldamento centralizzato di qualsiasi tipo, salvo che con funzionamento completamente elettrico. Gli impianti di riscaldamento devono, altresì, ottemperare alle leggi e regolamenti vigenti.

Tanto gli impianti collettivi di riscaldamento che quelli singoli, nonché gli scaldabagni a gas e le stufe, cucine, focolai e camini debbono essere muniti di canne fumarie indipendenti o di tipo speciale, prolungate per almeno un metro al di sopra del tetto o terrazza; la fuoriuscita dei fumi deve verificarsi a non meno di 10 metri da qualsiasi finestra a quota uguale o superiore.

Le canne fumarie non possono essere contenute in pareti interne confinanti con stanze di abitazione ad eccezione di quelle realizzate con particolari tecniche e materiali atti ad impedire la trasmissione di calore alle suddette pareti.
I camini degli impianti artigiani o industriali devono essere muniti di apparecchiature fumivore, riconosciute dall'Ufficiale Sanitario idonee ad evitare l'inquinamento atmosferico, nonché dai Vigili del Fuoco per quanto di competenza.

 

Art. 33bis
(Vano per deposito rifiuti solidi urbani)

Per i fabbricati che abbiano piani oltre il primo è prescritto per ogni punto scala la presenza di un vano, della superficie pari a 0,5 mq. per appartamento e comunque non inferiore a mt. 5, che sarà adibito a deposito dei rifiuti solidi urbani.

Tale vano deve essere aerato o direttamente dall'esterno mediante canna di ventilazione forzata e deve essere rivestito in tutta altezza di materiale a superficie liscia vetrificata e lavabile. Il vano deve essere munito di allacciamento alla rete idrica e fognante per il lavaggio dello stesso.

Gli infissi devono essere o in metallo o rivestite con materiale plastico. La porta deve essere munita di serratura col tipo di chiave che sarà indicata dall'Ufficio Tecnico Comunale. Tale vano deve essere liberamente accessibile agli addetti al ritiro dei rifiuti sol idi urbani.

Art. 34
(Piani interrati)

I piani risultanti, a sistemazione realizzata, totalmente al di sotto del livello dell'area circostante al fabbricato, non possono essere adibiti ad abitazioni, uffici o qualsiasi altro uso che comporti la permanenza anche diurna di abitanti. Per i locali da adibire ad autorimessa o ad impianto di riscaldamento, dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti.

Se il deflusso delle acque di scarico del fabbricato non avviene a quota inferiore a quello dei piani interrati, dovrà essere installato un sistema di sollevamento delle acque stesse, che, a giudizio dell'Ufficiale Sanitario sia tale da evitare qualsiasi inconveniente di carattere igienico. L'aerazione dei locali interrati deve essere tale da assicurare sufficiente ricambio d'aria.

I sotterranei devono avere sotto il pavimento un vespaio ed i loro muri dovranno essere difesi dall'umidità del sottosuolo mediante intercapedini ed un rivestimento di asfalto o di altro materiale impermeabile.

 

Art. 35
{Piani seminterrati)

I piani risultanti, a sistemazione realizzata, parzialmente al di sotto del livello delle aree circostanti il fabbricato, possono essere adibiti ad uffici, etc., ma in nessun caso ad abitazione, soltanto se in nessun punto il pavimento di ogni locale è a quota inferiore ad un metro rispetto alla quota più alta della sistemazione esterna e l'altezza utile netta interna è almeno di mt. 3, salvo le maggiori altezze prescritte per particolari destinazioni d'uso. Per il deflusso delle acque del fabbricato e per le opere di impermeabilizzazione valgono le norme di cui all'art. 34.

 

Art. 36
(Luci per sotterranei. Griglie)

Le finestre per i sotterranei dovranno essere aperte nelle zoccolature dei fabbricati e munite di opportune difese in ferro.

Però il Sindaco può, nei soli casi che non vi siano modi di illuminare altrimenti i sotterranei, udita la Commissione Edilizia, concedere che si collochino sui marciapiedi ed aderenti allo zoccolo, griglie di ferro atte a dar luce ai sotterranei.

I concessionari dovranno dichiarare con regolare atto di sottomissione di aderire e sottomettersi alle prescrizioni del presente Regolamento.

La concessione di cui sopra si intende accordata con la facoltà da parte del Sindaco di imporre in qualsiasi momento altre condizioni, di modificare o anche revocare la concessione già accordata. In tali casi né il concessionario, né i suoi aventi causa potranno reclamare alcuna indennità dall'Amministrazione Comunale.

Ciascuna griglia non potrà avere la larghezza maggiore di m. 0,60 secondo la normale al prospetto dell'edificio, né eccedere la superficie di mq. 0,60. Il collocamento delle griglie verrà concesso solo nelle strade fiancheggiate da marciapiedi larghi non meno di cm. 80.

Tanto in caso di rottura di qualche griglia, quanto in caso di variazione della pendenza stradale, il concessionario è obbligato a sue cure e spese, a ripararla o sostituirla con una nuova con la massima urgenza.

In qualunque caso è proibito, senza eccezione di sorta, l'accesso agli scantinati dalle aperture praticate sui marciapiedi, aperture che devono servire a solo scopo di illuminazione.

Ogni concessionario dovrà pagare un'annua tassa da determinarsi dal Sindaco, in segno di riconoscimento della ottenuta concessione.

Ove sia revocata la concessione, la eliminazione dell'apertura fatta sul pubblico suolo per il collocamento della griglia. deve essere eseguita a cura e spese del concessionario, ed in mancanza, dal Comune il quale si rimborserà nel modo sancito dalla legge.

Le norme di cui sopra si applicano anche su suoli privati destinati a strade pubbliche.

 

Art. 37
(Piani terreni)

I piani terreni se adibiti ad abitazione o uffici, e se privi di sottostante piano seminterrato, debbono essere rialzati dal livello delle aree circostanti il fabbricato a sistemazione realizzata, ed avere il pavimento isolato con apposito vespaio di almeno cm. 40 o camera d'aria. Dovranno essere inoltre difesi dall'umidità del sottosuolo mediante intercapedine od un rivestimento di asfalto o di altro materiale impermeabile; la loro altezza interna non deve essere inferiore a mt. 3,00.

I piani terreni adibiti ad autorimesse, negozi, laboratori, luoghi di riunione di uso pubblico, devono avere altezza utile nett_ non inferiore a mt. 3,50, salvo diversa prescrizione di norme specifiche.

 

Art. 38
(Piani sottotetto)

I piani sottotetto o mansardati possono essere adibiti ad abitazioni o uffici se l'altezza media utile è di mt. 2,80 e l'altezza minima non inferiore a mt. 2,00 e se l'isolamento delle coperture è realizzato con camere d'aria o con materiali coibenti tali da assicurare una temperatura uguale a quella dei piani sottostanti. La dichiarazione di abitabilità o di agibilità è, perciò, condizionata al rilievo della temperatura da parte dell'Ufficiale Sanitario.

Art. 39
Norme comuni a tutti i piani abitabili

In tutti i piani abitabili la superficie delle finestre deve essere non inferiore a 1,10 della superficie del pavimento con un minimo di mq. 0,80. Almeno la metà della superficie delle finestre deve essere apribile.

Per i piani abitabili per cui non è stato prescritto nei precedenti articoli un minimo di altezza utile netta, il rispetto di tale rapporto si riferisce ad altezze superiori a mt. 3,00; l'aumento di tale rapporto a 1/6 consente di ridurre l'altezza interna da mt. 3,00 a mt. 2,70.

Il rapporto tra pavimento e superficie delle finestre non è obbligatorio soltanto per i disimpegni di lunghezza inferiore alt. 6,00 e superficie inferiore a mq. 7,20. Le cucine non devono avere superficie inferiore a mq. 5,00 e i vani abitabili non inferiori a mq. 8,00.

Soltanto negli uffici destinati ad abitazione collettiva, su conforme parere dell'Ufficiale Sanitario, da esprimersi in sede di esame del progetto, sono consentiti l'accesso diretto ai locali igienici dalle stanze da letto e l'aerazione artificiale dei medesimi.

 

Art. 40
(Fabbricati in zona rurale)

I fabbricati in zona rurale debbono rispettare le norme igieniche di cui ai precedenti articoli, e debbono, inoltre, seguire le norme contenute nelle leggi vigenti per quanto si riferisce agli accessori quali ricoveri per animali, fienili, pozzi, concimaie, fosse settiche ed impianti di aereazione.

In ogni caso i pozzi devono essere posti a monte delle abitazioni e le fosse settiche a valle, assieme alle concimaie ed ai ricoveri per animali. Se la posizione della falda freatica non consente tale disposizione è comunque prescritto che la fossa settica, i ricoveri per animali e le concimaie siano posti a valle del pozzo, onde evitare inquinamenti. Le distanze minime delle finestre dell'abitazione rurale dai fabbricati accessori o dalle porte e finestre dei locali adibiti a stalle o simili è di mt. 10,00.

La dichiarazione di abitabilità o di agibilità può essere subordinata all'esecuzione di eventuali migliorie delle condizioni igieniche e di sicurezza, indicate dall'Ufficiale Sanitario o dai Vigili del Fuoco.


Art. 41
(Migliorie igieniche ai fabbricati esistenti)

Nei fabbricati esistenti devono essere apportate le migliorie che risulteranno indispensabili. Tali migliorie comprendono almeno l'eliminazione di locali igienici pensili o comunque esterni alle abitazioni, e la dotazione per ogni unità di abitazione di un locale igienico aerato secondo le norme di cui ai precedenti articoli. L'Ufficiale Sanitario può dichiarare inabitabile, ai sensi delle leggi vigenti, le unità di abitazione che non raggiungano a suo giudizio un livello igienico accettabile.

 

Art. 42
(Servizi igienici)

I fabbricati per abitazione, di nuova costruzione o riattati, devono avere il numero di locali igienici corrispondenti a quello degIi appartamenti.

Gli edifici destinati a dormitori, convitto, educandati e simili avranno almeno un locale igienico ogni venti persone.

Ogni bottega artigiana ed ogni pubblico esercizio saranno muniti di appositi locali igienici ben ventilati ed illuminati, anche artificialmente; il gabinetto deve essere accessibile mediante lo. cale di disimpegno.

Nei laboratori, negli uffici e negli studi professionali il numero delle latrine dovrà essere adeguato al numero del personale impiegato.

Nei pubblici esercizi, ove sia prevedibile una prolungata permanenza di numeroso pubblico, dovrà prevedersi uno o più gabinetti per il personale e gabinetti separati per il pubblico, in proporzione alle attività prevedibili del personale e del pubblico.

Per gli alberghi, pensioni e scuole e simili saranno osservate le particolari disposizioni vigenti in materia.

Tutti i locali igienici saranno serviti da acqua corrente ed allacciati a fogna cittadina, avranno almeno un lavabo ed un WC.

Delle dimensioni, condizioni igieniche, della ventilazione, illuminazione e disimpegno, giudicherà caso per caso l'Ufficiale Sanitario.

 

Art. 43
(Latrine e condutture visibili da spazi pubblici)

Non si possono costruire né conservare latrine e condutture di latrine e simili sporgenti dai muri e neppure costruire latrine esterne nei cortili.

 

Art. 44
(Scarichi di acque, canali di gronda e tubi pluviali)

Le acque piovane devono essere raccolte in canali di gronda di materiali impermeabili e da questi, in condotti verticali di ampiezza sufficiente, portate sino al suolo. I tubi verticali di discesa nella parte inferiore per l'altezza di almeno mt. 1,80 devono essere costruiti in metallo, quale ghisa o ferro.

E' assolutamente vietato che le grondaie e i tetti versino liberamente le acque sopra i suoli pubblici. Per gli edifici a carattere monumentale o di particolare importanza estetica, i tubi pluviali devono essere internati nelle murature per tutta la loro lunghezza.

In caso di rottura di tubi pluviali verso la pubblica via, il proprietario ha l'obbligo di fare immediatamente eseguire la riparazione, e questa deve compiersi entro il termine strettamente necessario.