-TITOLO III°- DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE - Capo III° Norme relative alle aree scoperte - Artt.- 45-46 - PDF Stampa
REGOLAMENTO EDILIZIO

 

TITOLO III° DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE

Capo III°

Norme relative alle aree scoperte



Art. 45
(Manutenzione delle aree)

Tutte le aree destinate alla edificazione ed ai servizi dallo strumento urbanistico e non ancora utilizzate, quelle di pertinenza degli edifici esistenti, debbono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Il Sindaco potrà emanare i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell'esecuzione d'Ufficio a spese del proprietario inadempiente.

Sarà obbligo di tutti i proprietari di orti, giardini ed altri fondi compresi nelle zone adibite o al confine di vie o piazze pubbliche, o di immediata urbanizzazione costruire lungo i suddetti confini solide e stabili recinzioni con materiali idonei di altezza non inferiore ai due metri.

Art. 46
(Depositi su aree scoperte)

I depositi di materiali su aree scoperte sono ammessi soltanto previa autorizzazione di cui all'art. 18. L'autorizzazione specificherà le opere che dovranno essere eseguite per assicurare l'igiene, il decoro e la sicurezza pubblica. In caso di depositi eseguiti senza autorizzazione, il Sindaco potrà promuovere i provvedimenti necessari al rispetto di tali condizioni sotto comminatoria di esecuzione d'Ufficio a spese del proprietario inadempiente.