-TITOLO III°- DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE - Capo IV° Norme di buona costruzione - Artt.- 47-48 - PDF Stampa
REGOLAMENTO EDILIZIO
TITOLO III°  DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE

Capo IV

Norme di buona costruzione


Art. 47
(Stabilità e sicurezza delle nuove costruzioni)

Per ogni costruzione dovranno essere osservate le norme e prescrizioni fissate dalle leggi vigenti in materia di stabilità delle fondazioni e delle costruzioni, con particolare riferimento alle norme di sicurezza degli impianti tecnologici.

Art. 48
{Stabilità e sicurezza degli edifici esistenti}

I proprietari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione di essi in modo che tutte le loro parti mantengono costantemente i requisiti di stabilità e di sicurezza richiesti dalle norme vigenti. Quando un edificio o parte di esso minacci rovina dalla quale possa derivare pericolo alla pubblica incolumità, il Sindaco, sentito il Tecnico Comunale, potrà ingiungere la pronta riparazione o la demolizione delle parti pericolanti, fissando le mo.. dalità del lavoro da eseguire ed assegnando un termine preciso per l'esecuzione del lavoro stesso, sotto comminatorio dell'esecuzione d'Ufficio a spese del proprietario o dei proprietari inadempienti. La manutenzione delle aree di proprietà privata, anche se destinate a strade, piazze o spazi di uso pubblico, è a carico dei proprietari fino a quando non siano perfezionate le pratiche di espropiazione, cessione, od acquisto.