-TITOLO III°- DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE - Capo V° Uso di suolo, spazio e servizi pubblici - Artt.- 49-51 - PDF Stampa
REGOLAMENTO EDILIZIO


TITOLO III° DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE

Capo V

Uso di suolo, spazio e servizi pubblici


 
Art. 49
(Occupazione temporanea o permanente di spazio, suolo o sottosuolo pubblico)

E' vietato occupare, anche temporaneamente il suolo o lo spazio pubblico, senza preventiva autorizzazione specifica del Sindaco, il quale può accordare, dietro pagamento della relativa tassa, quando ritenga la occupazione stessa non contrastante con il decoro cittadino e non dannosa per l'igiene e l'incolumità pubblica.

Il Sindaco, sentita la C.E., potrà anche consentire l'occupazione permanente di suolo pubblico per costruzioni, quando essa conferisca decoro al fabbricato che deve sorgere e quando, si intende, lo consentano le condizioni delle proprietà confinanti e le esigenze della viabilità.

Sotto le stesse condizioni può consentire la creazione di dispositivi atti ad illuminare ed aerare piani interrati, con l'osservanza di quanto previsto dall'art. 36.

E' vietato eseguire scavi o rompere pavimento di strade pubbliche od aperte al pubblico transito per piantarvi pali, immettere o restaurare fogne o qualsivoglia oltre motivo senza specifica autorizzazione del Sindaco, in cui siano indicate le norme da osservarsi nella esecuzione dei lavori compresi quelli di ripristino.

Il rilascio delle suddette autorizzazioni è subordinata alla relativa tassa ed al deposito di garanzia da effettuarsi nella Tesoreria del Comune e sul quale il Comune avrà piena facoltà di rivalersi dalle eventuali penali e dalle spese non rimborsate dagli interessati.

Il Sindaco potrà concedere l'occupazione del suolo o del sottosuolo stradale con impianti per servizi pubblici di trasporto o con canalizzazione idrica, elettrica, etc., oltre che con chioschi, il cui progetto però dovrà rispettare le norme dettate al titolo I, capo 111.

Il concessionario, oltre al pagamento del contributo per l'uso del suolo pubblico è tenuto ad osservare sotto la sua personale responsabilità tutte le necessarie cautele perché il suolo esteso non subisca danneggiamenti e perché non sia in alcun modo intralciato o reso pericoloso il pubblico transito.

Art. 50

(Rinvenimenti e scoperte)

Ferme restando le prescrizioni delle vigenti leggi sull'ob¬bligo di denunciare alle autorità competenti da parte di chiunque compia scoperte di presumibile interesse paleontologico, storico-¬artistico o archeologico, il committente, il direttore e l'assuntore dei lavori so-no tenuti a segnalare immediatamente al indaco i ritrovamenti a-venti presumibile interesse pubblico che dovessero verificarsi nel corso dei lavori di qualsiasi genere.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso di reperimento di ossa umane.

Le persone di cui al primo comma sono tenute ad osservare e fare osservare tutti quei provvedimenti che il Sindaco ritenesse opportuno disporre in conseguenza di tali scoperte, in attesa delle definitive determinazioni delle competenti autorità.
 
 
Art. 51
(Uso di scarichi e di acque pubbliche)

I materiali di risulta degli scavi o di qualsiasi demolizione dovranno essere trasportati a cura e spese dell'impresa costruttrice in luogo proposto dalla stessa e autorizzata dall'Ufficiale Sanitario e dal Dirigente l'Ufficio Tecnico.

I materiali scaricati dovranno essere sistemati e spianati, secondo le indicazioni del tecnico comunale e, comunque, in modo da non determinare cavità od ineguaglianze che permettano il ristagno dell'acqua.

E' vietato, senza speciale nulla osta del Comune, servirsi per i lavori dell'acqua defluente da fontane pubbliche o corrente in fossi e canali pubblici, nonché deviare, impedire o comunque, intralciare il corso normale di questi ultimi.