-TITOLO III°- DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE - Capo VI° Garanzia della pubblica incolumità - Artt.- 52-57 - PDF Stampa
REGOLAMENTO EDILIZIO

 

TITOLO III° DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE

Capo VI

Garanzia della pubblica incolumità


Art. 52
(Segnalazione, recinzione ed illuminazione della zona dei lavori)

In tutti i cantieri di lavoro deve essere affissa, in vista del pubblico, una tabella chiaramente leggibile in cui siano indicati:
1) - nome e cognome del proprietario committente e, eventualmente, amministrazione pubblica interessata ai lavori;

2) - nome, cognome e titolo professionale del progetti sta e del direttore dei lavori;

3) - denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori o indicazione che i lavori sono eseguiti in economia diretta;

4) - nome, cognome e qualifica dell'assistente.

Ogni cantiere dovrà essere decorosamente recintato per l'altezza indicata nella licenza e dotato di razionale latrina provvisoria.

Le recinzioni dovranno essere dotate in ogni angolo di lanterne rosse, facilmente visibili a media distanza, mantenute accese a cura del responsabile del cantiere, durante "intero orario della pubblica illuminazione stradale, ed avere porte apribili verso "interno munite di serrature o catenacci che ne assicurino la chiusura nelle ore di sospensione dei lavori.

Il Sindaco potrà consentire l'esenzione dell'obbligo della recinzione quando:

a) - si tratta di lavori di limitata entità e di breve durata;

b) - si tratta di lavori esclusivamente interni;

c) - si tratti di tinteggiature di prospetti, brevi opere di restauro esterne, ripuliture di tetti;

d) - ostino ragioni di pubblico transito.

Salvo nel caso di cui al punto b), tuttavia, dovranno essere disposte nella via sottostante o adiacente idonee segnalazioni luminose o di altro tipo che avvertano i passanti del pericolo. e il primo ponte di servizio non potrà esere costruito ad altezza inferiore a mt. 2,50 dal suolo misurato nel punto più basso del"armatura del ponte stesso, il quale dovrà essere costruito in modo da costituire sicuro riparo per lo spazio sottostante.



Art. 53
(Ponti e scale di servizio)

I ponti, i cavalletti, le scale di servizio e le incastellature debbono essere poste in opera con le migliori regole dell'arte in modo da prevenire qualsiasi pericolo sia per gli operai che per i terzi.

Le funi delle macchine adibite al sollevamento dei materiali debbono essere munite di dispositivo di sicurezza che impediscano la caduta dei materiali e dei recipienti che li contengono.

E' vietato costruire ponti e porre assi a sbalzo sopra il suolo pubblico senza particolare autorizzazione comunale.

In caso di cattiva costruzione di un ponte o di insufficiente cautela nella posa di assi a sbalzo, sentito il tecnico comunale, il Sindaco potrà ordinare l'immediato sgombero del ponte o la rimozione degli assi ritenuti pericolosi per la pubblica incolumità, indipendentemente dalle responsabilità penali degli aventi causa.

 

 

Art. 54
(Scarico dei materiali - Demolizione - Nettezza delle strade adiacenti ai cantieri)

E' assolutamente vietato gettare, tanto dai ponti di servizio che dai tetti o dall'interno delle case, materiale di qualsiasi genere.

Durante i lavori, specie se di demolizione, dovrà essere evitato. l'eccessivo sollevamento di polvere mediante opportune bagnature, avendo cura di evitare danni alle persone ed alle cose.

Il responsabile del cantiere deve provvedere ad assicurare il costante mantenimento della nettezza nella pubblica via per tutta l'estensione della costruzione e le immediate vicinanze.

Il trasporto dei materiali utili o da rifiuto dovrà essere fatto in modo da evitare ogni deposito od accatastamento lungo le strade interne dell'abitato, salvo speciale autorizzazione del Sindaco e qualora non intralci il pubblico transito.

Qualora si verifichi intralcio il responsabile del cantiere è tenuto a provvedere all'immediata rimozione dei materiali dalla parte di strada pubblica su cui è avvenuto il deposito.

Art. 55
(Responsabilità degli esecutori di opere)

L'assuntore dei lavori (o, se i lavori sono condotti in economia, il proprietario) e il direttore dei lavori debbono adottare, sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità, tutti quei mezzi e provvedimenti od accorgimenti necessari per evitare pericoli di qualsiasi genere che possano provenire dall'esecuzione delle opere.

Il Sindaco potrà far controllare, da funzionari ed agenti, la idoneità dei provvedimenti di cui sopra e, ove lo ritenga opportuno, ordinare maggiori cautele, senza che ne derivi in alcun modo una attenuazione delle responsabilità di cui al comma precedente.

 


Art. 56
(Rimozione delle recinzioni)

Immediatamente dopo il compimento dei lavori il costruttore deve provvedere alla rimozione dei ponti, barriere o recinzioni posti per il servizio dei medesimi, restituendo alla circolazione il suolo pubblico libero da ogni ingombro e impedimento.

In ogni caso trascorso un mese dall'ultimazione delle opere, deve cessare ogni occupazione di suolo pubblico con materiale, ponti e puntellature.

In caso di inadempienza il Sindaco potrà ordinare l'esecuzione d'ufficio a tutte spese del proprietario e salve le sanzioni previste dalle norme vigenti.

 

Art. 57
(Servitù militari
)

Coloro che intendono edificare entro il perimetro delle zone notificate con pubblicazione fra le zone di importanza militare e quindi ove siano in atto le servitù militari di cui alla legge 20-121932, n. 949, dovranno sottoporre i loro progetti direttamente o per tramite il Comune al visto delle competenti Autorità Militari.

Le conseguenze che potranno derivare dalla mancanza di tale adempimento rimarranno a totale carico e responsabilità del proprietario interessato.