-TITOTLO IV°- SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE - Artt.- 58-60 - PDF Stampa
REGOLAMENTO EDILIZIO

 

Titolo IV

SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE



Art. 58
(Provvedimenti per le opere arbitrarie. Contravvenzioni)

Il Sindaco ordina la sospensione immediata dei lavori qualora sia stata riconosciuta inosservanza alle norme del presente Regolamento Edilizio o a quelle speciali nell'autorizzazione, oppure qualora sia stato variato il progetto in base al quale questa era stata rilasciata.

All'ordinanza di sospensione di cui sopra seguirà entro un mese la notifica del provvedimento adottato dal Sindaco per la modifica della costruzione e per la rimessa in pristino.

Qualora la notifica non intervenga entro il detto termine, i lavori sospesi potranno essere ripresi.

Se la violazione si riferisce ad occupazione di suolo o spazio pubblico l'intimazione del Sindaco comporta l'obbligo per il contravventore di cessare immediatamente dall'occupazione demolendo i lavori e rimuovendo gli oggetti e il materiale, nonché di provvedere all'immediato ripristino dello stato quo ante, restando responsabile pienamente dei danni non eliminabili.

Nel caso di lavori iniziati senza licenza o proseguiti dopo l'ordinanza di sospensione, il Sindaco, previa diffida e sentito il parere della Sezione Urbanistica Compartimentale del Provveditorato Regionale alle OO.PP.. ordina la demolizione a spese del contravventore, senza pregiudizio per le sanzioni penali.

Ordinata la sospensione delle opere è inibita nel cantiere qualsiasi attività che non sia di semplice custodia o manutenzione delle cose ivi esistenti. In caso di particolare grave pregiudizio il Comune può consentire, a richiesta dell'interessato, e limitatamente alle necessità prospettate lavori che si ritengono indispensabili alla conservazione delle opere. Detti lavori saranno eseguiti a spese e a rischi del privato e senza pregiudizio delle sanzioni adottate e da adottare per la infrazione commessa.

La semplice inosservanza di termini, che non costituisce più grave infrazione delle norme del presente Regolamento, esclude il provvedimento di sospensione delle opere. E' salva in ogni caso l'applicazione dei provvedimenti contravvenzionali e delle altre sanzioni previste dalle leggi e regolamenti vigenti.



Art. 59
(Adeguamento al regolamento delle costruzioni preesistenti)

Il Sindaco, per motivi di pubblico interesse, potrà sentire la C.E., e, se del caso, l'Autorità urbanistica territorialmente competente, ordinare la demolizione di costruzioni e la rimozione di strutture occupanti o restringenti le sedi stradali ed eseguite a termine delle norme che vigevano all'epoca della loro costruzione, salvo il pagamento dell'indennità spettante ai proprietari. La rimozione delle strutture sporgenti sul suolo pubblico quali gradini, sedili esterni, paracarri, latrine, grondaie, tettoie, soprapassaggi, imposte di porte o di finestre aperte all'esterno, etc., deve essere prescritta, ove non sia assolutamente urgente ed indifferibile, in occasione di notevoli restauri o trasformazioni degli edifici e delle parti in questione.


Art. 60
(Disposizioni transitorie)

I lavori di qualsiasi genere non ancora iniziati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono soggetti alle disposizioni in esso dettate.

I lavori già iniziati in base ad autorizzazioni precedentemente ottenute potranno essere ultimati, ma dovranno uniformarsi alle norme presenti in quanto applicabili.

Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento potranno essere riviste, modificate ed eventualmente revocate tutte le autorizzazioni relative all'occupazione permanente del suolo pubblico assentite in base alle precedenti disposizioni.



Il presente
REGOLAMENTO EDILIZIO annesso al Piano Regolatore Generale è conforme all'originale depositato presso la Segreteria Comunale.


Gioia del Colle, 18 dicembre 1976

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Leonardo Silvestri